Sentenza nº 43 da Constitutional Court (Italy), 11 Febbraio 2011
Relatore | Alfonso Quaranta |
Data di Resoluzione | 11 Febbraio 2011 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 43
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Ugo DE SIERVO Presidente
- Paolo MADDALENA Giudice
- Alfio FINOCCHIARO
- Alfonso QUARANTA
- Franco GALLO
- Luigi MAZZELLA
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, 2, 13, comma 3, 15, 16, 19, comma 1, 20, comma 3, 22, commi 3 e 4, e 28 della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26-30 marzo 2010, depositato in cancelleria il successivo 1° aprile ed iscritto al n. 53 del registro ricorsi 2010.
Visto latto di costituzione della Regione Umbria;
udito nelludienza pubblica dell11 gennaio 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
uditi lavvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del Consiglio dei ministri e lavvocato Giandomenico Falcon per la Regione Umbria.
Ritenuto in fatto
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― Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, 2, 13, comma 3, 15, 16, 19, comma 1, 20, comma 3, 22, commi 3 e 4, e 28 della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici), per asserita violazione dellart. 117, commi secondo, lettere e) ed l), e terzo, della Costituzione.
Prima di esporre le ragioni poste a fondamento delle singole censure, il ricorrente ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (in particolare, la sentenza n. 401 del 2007) che ha riconosciuto la prevalente sussistenza della competenza statale in materia di tutela della concorrenza con riferimento alla disciplina delle procedura di evidenza pubblica, nonché in materia di ordinamento civile, con riferimento alla disciplina della procedura negoziale relativa alla conclusione ed esecuzione del contratto.
1.1.― Esposto ciò, si assume, in primo luogo, la illegittimità costituzionale dellart. 1, comma 1, della legge regionale in esame, il quale prevede quanto segue: «con la presente legge la Regione nei limiti e nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dallordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nonché della normativa statale, detta la disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale, di competenza della Regione e degli altri soggetti di cui allarticolo 2, nonché disposizioni in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici».
Secondo il ricorrente, tale comma, «pur nella sua portata meramente enunciativa e programmatica», si porrebbe in contrasto con lart. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost. in tema di tutela della concorrenza e di ordinamento civile, sul presupposto che la Regione non avrebbe alcuna competenza in tema di esecuzione dei contratti pubblici.
1.2.― È stato impugnato anche lart. 2 della citata legge, per contrasto con lart. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost. La norma censurata stabilisce quanto segue: «1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano:
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alla Regione Umbria, alle agenzie e agli enti da essa istituiti;
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agli enti locali, alle loro associazioni, unioni e consorzi, ai consorzi di bonifica;
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alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, agli enti di gestione delle residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili e alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB);
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agli organismi di diritto pubblico;
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ai soggetti, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, relativamente a lavori od opere pubbliche o di pubblica utilità che beneficiano di finanziamenti pubblici in conto interesse o in conto capitale, assegnati in attuazione di piani e programmi approvati dallamministrazione regionale, di importo attualizzato pari o superiore al cinquanta per cento dellimporto dei lavori.
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Ai sensi della presente legge si intendono:
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per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d);
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per soggetti aggiudicatori i soggetti di cui al comma 1».
Secondo il ricorrente il suindicato comma violerebbe la competenza statale in materia di tutela della concorrenza e ordinamento civile in quanto: a) «impinge inevitabilmente ( ) anche quegli ambiti relativi agli appalti pubblici (ad esempio, le procedure di aggiudicazione, lesecuzione dei contratti, ecc.), la cui disciplina è per lappunto oggetto di esclusiva competenza dello Stato»; b) le «definizioni fornite» dalla norma in esame «contrastano sotto svariati profili con quelle previste dallarticolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)»; c) «la generica previsione per cui la legge regionale si applica anche alle agenzie e agli enti istituti dalla Regione, consentirebbe in astratto di applicare la norma regionale anche a soggetti che, purché istituiti dalla Regione, senza, oltretutto, che sia dato comprendere in che forma, magari anche solo privatistica e pertanto non suscettibili di rientrare nelle più precise definizioni di cui al richiamato articolo 3 del Codice dei contratti pubblici»; d) «la definizione di soggetti aggiudicatori di cui al comma 2, lettera b), che assorbe tra laltro quella di cui al comma 1, lettera e), non coincide, ed è anzi decisamente più restrittiva, di quella desumibile dallarticolo 3, comma 31, del d.lgs. n. 163 del 2006, concernente gli altri soggetti aggiudicatori: il che comporta quindi una sensibile differenziazione della portata applicativa della relativa norma rispetto ai non derogabili parametri offerti dalla normativa statale».
1.3.― Altra norma impugnata è lart. 13, comma 3, della legge regionale in esame, la quale stabilisce che: «i soggetti aggiudicatori possono utilizzare lelenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza non aggiornato per i progetti di livello almeno preliminare, approvati prima della data di pubblicazione dellaggiornamento a condizione che i relativi bandi, avvisi o lettere di invito per lesecuzione dei lavori vengano, rispettivamente, pubblicati o trasmesse, entro il successivo mese di giugno».
La norma riportata, secondo il ricorrente, consentirebbe «ai soggetti aggiudicatori lutilizzazione dei prezziari pubblici non aggiornati, ossia relativi allanno precedente, in relazione a progetti che siano approvati entro una non meglio precisata data dellanno successivo (relativa allaggiornamento dei prezzi dellanno successivo), e sempreché ( ) lavvio delle procedure di aggiudicazione di quella progettazione sia intervenuto entro il giugno dellanno successivo a quello dei prezziari scaduti».
Secondo il ricorrente tale comma violerebbe lart. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto la disciplina statale, stabilita dal comma 8 dellart. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006, «pone termini più stringenti e certi per lutilizzazione dei prezziari scaduti, prevedendo che essi possono essere applicati in relazione a progetti già approvati alla data del 30 giugno dellanno successivo, e che comunque in caso di mancato aggiornamento anche per lulteriore periodo laggiornamento andrà effettuato ad opera delle articolazioni locali dellamministrazione delle infrastrutture». Inoltre, la norma disciplinerebbe la «esecuzione dei contratti pubblici, incidendo sulla disciplina dei prezzi contrattuali, ossia un elemento essenziale dei contratti medesimi».
1.4.― È stato impugnato, altresì, lart. 15 il quale stabilisce che:
1. Le amministrazioni aggiudicatrici nominano un responsabile del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento, unico per tutte le fasi.
2. Con specifico riferimento alla propria struttura organizzativa, le amministrazioni aggiudicatrici nellambito dellunitario procedimento di attuazione dellintervento, possono individuare sub procedimenti la cui responsabilità può essere posta in capo a soggetti diversi dal responsabile del procedimento di cui al comma 1, al quale gli stessi rispondono direttamente.
3. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per i quali è nominato.
4. In caso di carenza di dipendenti tecnici in servizio in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici possono:
a) avvalersi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di pubblico impiego, di dipendenti tecnici di pubbliche amministrazioni in possesso di adeguate competenze professionali;
b) assumere idonee figure professionali, in possesso di competenze, ai sensi delle vigenti norme in materia di pubblico impiego.
5. Il responsabile del procedimento individua i livelli di progettazione necessari e i contenuti documentali del progetto da appaltare, in ragione delle disposizioni stabilite dalla normativa vigente per la specifica tipologia e dimensione dei lavori da progettare e della documentazione richiesta per il rilascio degli atti di autorizzazione, approvazione o pareri, comunque denominati, necessari ai fini dellapprovazione dei lavori stessi.
6. I soggetti aggiudicatori, diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento.
7. La Giunta regionale, per gli interventi di competenza regionale, disciplina con regolamento modalità, tempi e...
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