Sentenza nº 37 da Constitutional Court (Italy), 09 Febbraio 2011

RelatorePaolo Maddalena
Data di Resoluzione09 Febbraio 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 37

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo DE SIERVO Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 681 e 683, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), promosso dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia nel procedimento di controllo relativo al Comune di Pessano con Bornago con ordinanza del 1° giugno 2009, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto in fatto

  1. - La Corte dei conti – Sezione Regionale di controllo per la Regione Lombardia, con ordinanza del 1° giugno 2009, ha sollevato, in riferimento agli articoli 5, 81, 97, 114, 117 e 119 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dei commi 681 e 683 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) «nella parte in cui prevedono che per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2007 gli enti devono conseguire un saldo finanziario “in termini di cassa” pari a quello medio riferito agli anni 2003 – 2005, calcolato secondo la procedura stabilita dalle norme in questione».

    1.1. - Nell’ordinanza di rimessione si osserva, anzitutto, che la Sezione regionale di controllo della Lombardia deve “rendere una specifica pronuncia”, in conformità a quanto dispone il comma 168 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sulla base delle relazioni sui conti consuntivi degli enti locali relativi all’esercizio finanziario 2007. Si evidenzia, quindi, che, all’esito dell’istruttoria, in base alla relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria, «nel contraddittorio con l’amministrazione interessata», è stato accertato che il Comune di Pessano con Bornago ha conseguito un saldo finanziario di cassa «tale che, secondo la disciplina relativa al patto di stabilità interno per l’anno 2007», e cioè l’art. 1, commi 678 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, detto ente non risulta aver conseguito l’obiettivo stabilito dalla citata normativa.

    1.2. - Ciò premesso, la Corte rimettente sostiene di essere legittimata a sollevare la questione, assumendo che la pronuncia resa ai sensi dell’art. 1, comma 168, della legge n. 266 del 2005 «costituisce l’accertamento di un fatto giuridico (mancato rispetto del patto di stabilità interno) non fondato sulla valutazione dell’attività gestoria dell’ente ma conseguente all’esame di legalità e regolarità delle scritture contabili quali si riflettono nel conto consuntivo dell’ente». Si osserva che il raffronto tra la fattispecie ed il parametro normativo «non è finalizzato alla adozione di effettive misure correttive (come avviene nella sede dell’esame del bilancio preventivo)», bensì, all’esito dell’accertamento di una grave irregolarità di natura finanziaria e contabile, all’adozione di misure sanzionatorie sulle quali la Corte dei conti è tenuta a vigilare.

    Del resto, argomenta ancora il rimettente, il rispetto dei principi desumibili dall’art. 81 Cost. da parte degli enti territoriali è condizionato dai limiti esterni «fissati dallo Stato nell’esercizio di poteri che siano espressione della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica» (art. 117 Cost.), i quali, tuttavia, devono essere rispettosi delle norme costituzionali «sia quanto all’estensione del potere sia quanto al merito del vincolo».

    La Sezione regionale sostiene, quindi, che, alla luce dell’interpretazione della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), fornita dalla stessa giurisprudenza costituzionale, vi è «una linea di tendenza di significativo ampliamento delle nozioni di giudice e di giurisdizione». A tal riguardo, ponendosi in risalto che una siffatta valutazione trova fondamento anche «sulla posizione istituzionale, accompagnata da garanzie costituzionali, della Corte dei conti e dei suoi magistrati», nell’ordinanza di rimessione si richiamano le pronunce relative alle Sezioni riunite della stessa Corte dei conti in sede di parificazione del bilancio dello Stato, giacché il procedimento deve “svolgersi” con «le formalità della sua giurisdizione contenziosa» (sentenze n. 121 del 1966 e n. 244 del 1995), nonché quelle sulle Sezioni del controllo in riferimento al controllo preventivo di legittimità sugli atti dello Stato (sentenza n. 226 del 1976), il quale, sebbene non possa reputarsi un giudizio in senso tecnico-processuale, è funzione, sotto taluni e limitati aspetti, assimilabile «alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa».

    Ad avviso della Corte rimettente, assumerebbe, poi, fondamentale importanza il principio – che si assume ispiratore della giurisprudenza costituzionale nello specifico – rappresentato dall’ampliamento della nozione di giudice in funzione dell’esigenza «di ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che, come nella fattispecie in esame, più difficilmente verrebbero per altra via ad essa sottoposte». Proprio nella fattispecie, rileverebbe il fatto che agli enti territoriali sarebbe altrimenti precluso «l’accesso al giudizio di costituzionalità sui vincoli fissati dallo Stato, vincoli che condizionano la costruzione dei bilanci degli enti e limitano l’autonomia finanziaria».

    Nell’ordinanza si sostiene, dunque, che le attribuzioni della Corte dei conti in base al comma 168 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 «possono essere lette in funzione di garanzia degli enti territoriali nel disegno complessivo di riforma del titolo V della Costituzione”, là dove l’accertamento della sana gestione finanziaria ed il rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità è “stato affidato ad una istituzione caratterizzata dalla terzietà» (sentenza n. 179 del 2007), potendo soltanto la Corte dei conti «tutelare effettivamente la giustiziabilità costituzionale dei diritti ed...

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