Sentenza nº 398 da Constitutional Court (Italy), 01 Dicembre 2006

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione01 Dicembre 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 398

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco†††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Ugo†††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Romano†††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Paolo†††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfio††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfonso††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Franco†††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Luigi††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Gaetano†††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Sabino†††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Maria Rita††††††††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Giuseppe†††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Paolo Maria ††††††††††† NAPOLITANO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11 (Disposizioni per líadempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dallíappartenenza dellíItalia alle Comunit‡ europee. Attuazione della direttiva 2001/42/CE, della direttiva 2003/4/CE e della direttiva 2003/78/CE. Legge comunitaria 2004), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 dellí11 maggio 2005, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato lí8 luglio 2005, depositato in cancelleria il 14 luglio 2005 ed iscritto al n. 70 del registro ricorsi del 2005.

Visto líatto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nellíudienza pubblica del 7 novembre 2006 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi líavvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri e líavvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ricorso notificato lí8 luglio 2005 e depositato il 14 luglio 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimit‡ costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11 (Disposizioni per líadempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dallíappartenenza dellíItalia alle Comunit‡ europee. Attuazione della direttiva 2001/42/CE, della direttiva 2003/4/CE e della direttiva 2003/78/CE. Legge comunitaria 2004), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 dellí11 maggio 2005, in riferimento agli artt. 4, 5 e 6 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), allíart. 117, primo comma, secondo comma, lettere r) e s), e quinto comma, della Costituzione, ed allíart. 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dellíItalia al processo normativo dellíUnione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).

    Il ricorrente premette che, pur non disconoscendo la competenza delle Regioni e delle Province autonome a recepire le direttive comunitarie, il rispetto delle attribuzioni costituzionali di Stato e Regione deve essere valutato in relazione al limite contenuto nel primo comma dellíart. 117 Cost., che, ´in aderenza allíobbligo di armonizzazione derivante dalla appartenenza dellíItalia alla Unione europea, impone la necessit‡ della valutazione degli interessi unitari che discendono dalla finalit‡ della normativa comunitaria da recepireª. In questa prospettiva andrebbe interpretato anche quanto stabilito dallíart. 16 della legge statale n. 11 del 2005.

    Invece, ad avviso del Presidente del Consiglio, la legge regionale impugnata non avrebbe tenuto conto delle suddette esigenze unitarie, recependo direttive il cui procedimento di attuazione da parte del legislatore statale si Ë gi‡ concluso o sta per concludersi.

    1.1. ñ Con riguardo allo specifico contenuto della legge impugnata, il ricorso governativo rileva, preliminarmente, che la disciplina prevista nei Capi I e II, essendo attinente alla materia ambientale, non rientrerebbe nella competenza regionale di cui agli artt. 4, 5 e 6 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

    1.2. ñ In particolare, il Capo I della legge impugnata (artt. 2-12), recependo la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sullíambiente), violerebbe la competenza esclusiva dello Stato di cui allíart. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Líattinenza della normativa citata alla materia della tutela dellíambiente risulterebbe particolarmente evidente dalla lettura degli obiettivi fissati dallíart. 1 della medesima direttiva (garanzia di ´un elevato livello di protezione dellíambienteª e integrazione di ´considerazioni ambientali allíatto dellíelaborazione e dellíadozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibileª). Siffatti obiettivi, a detta del ricorrente, costituiscono ´standard di tutela la cui fissazione Ë riservata allo Stato nel suo ruolo di organo deputato alla cura di interessi di natura necessariamente unitariaª; pertanto, non sarebbe consentito ´un intervento (nemmeno ìsostitutivoî in sede di recepimento, come nel caso in esame) del legislatore regionaleª.

    Secondo la difesa erariale, quindi, risulterebbe violato anche líart. 117, quinto comma, Cost., che abilita le Regioni a provvedere allíattuazione delle direttive comunitarie nelle sole ´materie di loro competenzaª, e líart. 16 della legge n. 11 del 2005.

    Il Presidente del Consiglio rileva, inoltre, che con líart. 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per líadempimento di obblighi derivanti dallíappartenenza dellíItalia alle Comunit‡ europee. Legge comunitaria 2004), il Governo Ë stato delegato ad adottare i decreti legislativi per líattuazione di una serie di direttive, fra cui la 2001/42/CE, recepita dal Capo I della legge regionale impugnata.

    Successivamente alla proposizione del presente ricorso, Ë stato emanato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che d‡ attuazione alla direttiva in parola.

    1.3. ñ Considerazioni in parte analoghe valgono, a detta del ricorrente, anche per il Capo II della legge impugnata (artt. 13-15), che attua la direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sullíaccesso del pubblico allíinformazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio). La pertinenza della normativa in esame alla materia della tutela dellíambiente sarebbe ´fuor di dubbioª; obiettivo della normativa comunitaria de qua Ë, infatti, quello di ´garantire il diritto di accesso allíinformazione ambientale detenuta dalle autorit‡ pubblicheª.

    Anche in questo caso, pertanto, il recepimento della direttiva in parola spetterebbe allo Stato, trattandosi di materia di sua esclusiva competenza, con conseguente violazione dellíart. 117, secondo comma, lettera s), e quinto comma, Cost. Al riguardo, la difesa erariale segnala che il Governo ha predisposto una schema di decreto legislativo attuativo della direttiva 2003/4/CE; il suddetto testo, successivamente alla proposizione del presente ricorso, Ë stato approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri ed emanato con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sullíaccesso del pubblico allíinformazione ambientale).

    Sarebbe inoltre violato líart. 117, secondo comma, lettera r), Cost., a causa della ´contiguit‡ª della normativa impugnata con la materia del ´coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dellíamministrazione statale, regionale e localeª, di cui alla norma costituzionale citata.

    1.4. ñ Infine, la difesa dello Stato censura il Capo III della legge regionale impugnata (artt. 16-17), con il quale Ë stata recepita la direttiva 2003/78/CE dellí11 agosto 2003 (Direttiva della Commissione relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari). In proposito, il ricorrente rileva che la direttiva in parola Ë gi‡ stata attuata con il decreto del Ministro della Salute 17 novembre 2004 (Recepimento della direttiva 2003/78/CE dellí11 agosto 2003 della Commissione, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari) e che ´trattasi di normativa tecnica [la quale], per definizione, soddisfa ad esigenze unitarie a...

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