Sentenza nº 392 da Constitutional Court (Italy), 21 Novembre 2006

RelatorePaolo Maddalena
Data di Resoluzione21 Novembre 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 392

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††† Presidente††

- Giovanni Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††† "

- Ugo†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††† "

- Romano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††††††††††††††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††† "

- Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††† "

- Alfonso†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††† "

- Luigi††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††† "

- Gaetano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††† "

- Sabino†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††† "

- Maria Rita SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Giuseppe†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† TESAURO††††††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo Maria †††††††††††††††††††††††††††††††††††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 7 ottobre 2003 relativa alla insindacabilit‡, ai sensi dellíart. 68, comma primo, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Andrea Padalino, promosso con ricorso della Corte díappello di Milano, sezione seconda civile, notificato il 15 novembre 2004, depositato in cancelleria il 24 novembre 2004 ed iscritto al n. 25 del registro conflitti 2004.

Visto líatto di costituzione della Camera dei deputati;

udito nellíudienza pubblica del 24 ottobre 2006 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

udito líavvocato Laura Rainaldi per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso depositato il 12 dicembre 2003, la Corte díappello di Milano, sezione seconda civile, nel corso di un procedimento instaurato nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi dal dott. Andrea Padalino, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata il 7 ottobre 2003 (doc. IV-quater, n. 26), secondo la quale le dichiarazioni oggetto del predetto procedimento civile concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nellíesercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilit‡ delle opinioni stesse a norma dellíart. 68, primo comma, della Costituzione.

    Il Giudice ricorrente premette che il giudizio Ë stato promosso dal dott. Andrea Padalino, magistrato in Milano, per ottenere il risarcimento dei danni che afferma subÏti a seguito della trasmissione televisiva ìSgarbi quotidianiî del 15 ottobre 1994 condotta dal deputato Vittorio Sgarbi, durante la quale questíultimo avrebbe pronunciato espressioni ritenute ìlesive dellíonoreî del suddetto magistrato, ìdenigratorie e integranti il reato di diffamazioneî, dopo un precedente, analogo episodio verificatosi il 4 agosto 1994. Lamentava, in particolare, líattore che il deputato Sgarbi, prendendo lo spunto dalla citazione per danni notificatagli in riferimento alla precedente trasmissione del 4 agosto 1994, lo aveva accusato di abusare del suo potere e, facendo anche apprezzamenti sulla sua faccia, ribadiva quanto gi‡ espresso circa líasserita inadeguatezza del ìragazzoî Padalino a svolgere la funzione di giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.

    Espone la Corte díappello ricorrente che il deputato Sgarbi Ë stato condannato dal Tribunale di Milano, con sentenza 17 settembre-12 ottobre 2000, al risarcimento del danno e che, in pendenza del giudizio di appello, la Camera dei deputati, nella seduta del 7 ottobre 2003, ha deliberato che i fatti oggetto del procedimento riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nellíesercizio delle sue funzioni ai sensi dellíart. 68, primo comma, della Costituzione.

    La ritenuta insindacabilit‡ delle opinioni espresse, secondo il parere della Giunta per le autorizzazioni fatto proprio dallíAssemblea, sta nel fatto che líintento del deputato Sgarbi non sarebbe stato quello di diffamare la persona del magistrato Padalino, ´quanto piuttosto quello di sensibilizzare líopinione pubblica circa le distorsioni dellíattuale sistema penale, nellíambito del quale puÚ verificarsi la circostanza che il giudice per le indagini preliminari puÚ doversi trovare a decidere in poco tempo, in relazione ad indagini di particolare complessit‡, finendo, spesso senza sua colpa, con líappiattirsi sulle posizioni della pubblica accusa e dunque non svolgendo pienamente quel ruolo di terziet‡ che pure il codice di procedura penale astrattamente gli assegnaª.

    Ad avviso della Corte díappello ricorrente, la deliberazione della Camera dei deputati sarebbe lesiva delle proprie attribuzioni, mancando il nesso funzionale tra le opinioni espresse dal deputato Sgarbi e líattivit‡ parlamentare.

    Riferisce il Giudice ricorrente che il deputato Sgarbi, nella trasmissione del 15 ottobre 1994, ha affermato tra líaltro: ´La Procura di Milano Ë presidiata da questo giovinetto, guardatene bene la faccia, ditemi se uno con la faccia come questa puÚ, serenamente e avendo tutto il peso di centinaia di arresti da firmare, non lasciarsi prendere la mano e puÚ veramente in poche ore, lui, rivedere quello che ha fatto il pubblico ministero, se con una faccia come questa voi credete che la giustizia possa essere salvaª.

    CiÚ premesso, secondo la Corte díappello, ´quello che senza possibilit‡ di dubbio pone il monologo dellíon. Sgarbi fuori dai limiti del legittimo esercizio della funzione parlamentare e determina líabuso del diritto Ë líassoluta gratuit‡ delle espressioni usate, non pertinenti al tema in discussione e, in particolare, il ricorso al c.d. argumentum ad hominem, ossia líattacco personale inteso a screditare e denigrare líavversario ponendo líaccento su una pretesa indegnit‡ o inadeguatezza personale piuttosto che sul merito dei suoi atti. E, per di pi˘, coinvolgendone anche líaspetto fisico con i gi‡ accennati giudizi sulla faccia del Padalino. Inoltre questa dissertazione fisionomica (che costituisce, come risulta dalla trascrizione agli atti, una larga parte dellíintero intervento dello Sgarbi alla trasmissione del 15 ottobre 1994) si segnala anche per la pesante trivialit‡ e volgarit‡ del linguaggio (Ö uno ha la faccia di mÖ, di cÖ o di sÖ, etc.) che non consente di assimilare le espressioni usate a una...

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