Sentenza nº 209 da Council of State (Italy), 17 Gennaio 2011

Data di Resoluzione17 Gennaio 2011
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Stefano Baccarini, Presidente

Aniello Cerreto, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza n. 11751 del 26.11.2009, della Sezione Seconda ter del T.A.R. Lazio, di reiezione del ricorso proposto per l'annullamento del provvedimento adottato da Trambus s.p.a., di aggiudicazione alla Cometa s.r.l. della gara per l'affidamento, in un unico lotto, del servizio di pulizie ed attività di supporto all'esercizio stesso;

nonché per ottenere l'annullamento di detto provvedimento di aggiudicazione, nonché dei verbali n. 2 del 9.5.2008 e n. 8 del 29.9.2008 della Commissione di gara e degli atti collegati e connessi, in particolare del provvedimento di ammissione della Cometa s.r.l. alla gara de qua;

sul ricorso numero di registro generale 3052 del 2010, proposto da:

Consorzio Nazionale Servizi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pesce, con domicilio eletto in Roma, via Venti Settembre, n. 1;

Atac s.p.a. (quale società incorporante di Trambus s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Sigillò Massara e Michele Lioi, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Po n. 25/B;

Cometa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Elia Barbieri e Stefano Vinti, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, via Emilia n. 88;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Atac s.p.a. (già Trambus s.p.a.) e della Cometa s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2010 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Pesce, Orlando, per delega dell'Avv. Lioi, e Barone, per delega dell'Avv. Vinti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Il Consorzio Nazionale Servizi, che ha partecipato alla gara indetta da Trambus s.pa. per l'affidamento, in un unico lotto, del servizio di pulizie ed attività di supporto all'esercizio stesso, classificandosi al secondo posto con punti 87,557, ha impugnato la aggiudicazione della gara alla Cometa s.r.l., che si è classificata al primo posto con punti 87,754, e gli atti presupposti presentando ricorso e motivi aggiunti al T.A.R. Lazio, che, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto il ricorso.

Con il ricorso in appello in esame detto Consorzio ha chiesto l'annullamento della citata sentenza del T.A.R. e l'annullamento degli atti impugnati in primo grado, deducendo, a sostegno del gravame, i seguenti motivi:

  1. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 83 del D. Lgs. n.163 del 2006 e delle norme comunitarie che governano l'aggiudicazione degli appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa.

    La Commissione avrebbe effettuato una non consentita attività di integrativa dei criteri stabiliti dal bando di gara ed erroneamente avrebbe ancorato la fissazione del punteggio relativo all'utilizzo di prodotti con il marchio ?Ecolabel? alla quantificazione numerica dei prodotti presentati.

  2. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, essendo stato carente l'accertamento della effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati dalla Cometa s.r.l. da parte della Commissione amministrativa dell'Ente appaltante.

    Del fatturato della Meccanica Romana s.r.l., di cui la Cometa s.r.l. ha dichiarato di volersi avvalere, non è stato fornito l'originale, né copia autentica; comunque la documentazione prodotta dalla citata Meccanica Romana s.r.l. era insufficiente.

  3. - Violazione e falsa applicazione del bando di gara, errore e carenza nei presupposti di fatto e difetto di istruttoria da parte della Commissione aggiudicatrice.

    L'obbligo assunto dalla Meccanica Romana s.r.l. di fornire i propri requisiti tecnico finanziari e tecnico organizzativi, nonché ogni risorsa anche economica necessaria per l'esecuzione dell'appalto, denoterebbe contraddittorietà ed incertezza circa l'oggetto del contratto di avvalimento.

  4. - Mancato computo nell'offerta economica di Cometa s.r.l. degli oneri per la sicurezza non suscettibili di ribasso. Violazione del bando di gara e dell'art. 86 del D. Lgs. n. 163 del 2006. Errore nei presupposti e difetto di istruttoria.

    Con atto depositato il 13.5.2010 si è costituita in giudizio l'A.T.A.C. s.p.a., che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o improcedibile, o che sia respinto perché infondato.

    Con atto depositato il 18.6.2010 si è costituita in giudizio la Cometa s.r.l., che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o improponibile, o che sia respinto perché infondato.

    Con memoria depositata il 25.6.2010 la Cometa s.r.l., premesso che svolge il servizio dal 22.12.2008 e che quindi non potrebbe comunque essere accolta la domanda di risarcimento in forma specifica, ha dedotto la infondatezza dell'appello, concludendo per la reiezione.

    Con memoria depositata il 26.6.2010 l'A.T.A.C. s.p.a. ha dedotto la infondatezza del ricorso, concludendo per la reiezione.

    Alla pubblica udienza del 2.7.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.

    DIRITTO

  5. - Con il ricorso in appello, in epigrafe specificato, il Consorzio Nazionale Servizi ha chiesto l'annullamento della sentenza n. 11751 del 26.11.2009, della Sezione Seconda ter del T.A.R. Lazio, di reiezione del ricorso proposto per l'annullamento del provvedimento di Trambus s.p.a., di aggiudicazione alla Cometa s.r.l. della gara per l'affidamento in un unico lotto del servizio di pulizie ed attività di supporto all'esercizio stesso. Inoltre ha chiesto l'annullamento di detto provvedimento di aggiudicazione, nonché dei verbali n. 2 del 9.5.2008 e n. 8 del 29.9.2008 della Commissione di gara e degli atti collegati e connessi, in particolare del provvedimento di ammissione della Cometa s.r.l. alla gara de qua.

  6. - Con il primo motivo di appello è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 83 del D. Lgs. n.163 del 2006 e delle norme comunitarie che governano l'aggiudicazione degli appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa.

    2.1.- Il capitolato di gara prevedeva tra i criteri di assegnazione dei punteggi per l'offerta tecnica, all'art. 16, punto 2.3., l'assegnazione di due punti per utilizzo di prodotti eco compatibili con marchio di qualità ecologica, specificando che per l'assegnazione di detto punteggio le imprese concorrenti avrebbero dovuto presentare l'elenco dei prodotti utilizzati per le attività di gara con marchio ecolabel.

    Mentre il capitolato suddetto non prevedeva nulla relativamente alle modalità ed ai criteri utilizzati per l'attribuzione di detto punteggio, la Commissione, con il verbale n. 2, aveva riconosciuto la necessità di precisare il metodo di attribuzione dei punteggi e di definire i criteri di assegnazione definitiva degli stessi, ma, secondo la parte appellante, avrebbe così compiuto una vera e propria attività integrativa dei criteri stabiliti dal bando.

    Non sarebbe condivisibile l'assunto del TAR che non erano stati integrati i criteri di assegnazione dei punteggi, ma solo specificata e chiarita la metodologia adottata nell'attribuzione dei punteggi, secondo pesi stabiliti in rapporto ai singoli elementi tecnici costitutivi dell'offerta, in quanto la stessa...

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