Sentenza nº 371 da Constitutional Court (Italy), 14 Novembre 2006

RelatoreGiovanni Maria Flick
Data di Resoluzione14 Novembre 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 371

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco†††††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Ugo †††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Romano††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††††† "

- Alfio†††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††† "

- Alfonso†††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Luigi†††††††††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Gaetano††††††††††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Sabino††††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Maria Rita†††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Giuseppe†††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo Maria††††††††††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 31 gennaio 2001 relativa alla insindacabilit‡, ai sensi dellíart. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Riccardo De Corato nei confronti di Walter Ganapini, promosso con ricorso del Tribunale di Milano, prima sezione civile, notificato il 25 novembre 2004, depositato in cancelleria il 14 dicembre 2004 ed iscritto al n. 31 del registro conflitti 2004.

Visto líatto di costituzione del Senato della Repubblica;

udito nellíudienza pubblica del 10 ottobre 2006 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick;

udito líavvocato NicolÚ Zanon per il Senato della Repubblica.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ordinanza depositata il 6 ottobre 2003, il Tribunale di Milano, I sezione civile ñ nel corso del giudizio civile promosso da Walter Ganapini per il risarcimento dei danni conseguenti a dichiarazioni del senatore Riccardo De Corato ñ ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione, adottata dallíAssemblea il 31 gennaio 2001 (documento IV-quater, n. 58), con la quale, in conformit‡ alla proposta formulata dalla Giunta per le elezioni e le immunit‡ parlamentari, si era ritenuto che i fatti per i quali Ë in corso tale giudizio ñ gi‡ oggetto di procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del senatore De Corato, definito con sentenza di non doversi procedere del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza in data 21 febbraio 2001 ñ concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nellíesercizio delle sue funzioni: con conseguente insindacabilit‡ ai sensi dellíart. 68, primo comma, della Costituzione.

    Il ricorrente espone che la pretesa risarcitoria si fonda sulle dichiarazioni del senatore, contenute in uníintervista al quotidiano ´La Repubblicaª, pubblicata il 22 dicembre 1997. Il parlamentare avrebbe dichiarato ñ avuto riguardo ai rifiuti umidi provenienti dalla citt‡ di Milano ñ che ´il conferimento dellíumido in discariche di mezza Italia Ë stata una prerogativa della giunta Formentini-Ganapiniª, come risulta dagli ´atti della Commissione díinchiesta del comuneª; aggiungendo che ´líattuale management dellíAMSAª (Azienda municipalizzata per i servizi ambientali) ´Ë lo stesso voluto dallíallora assessore allíambiente Ganapini nel 1995ª e che ´a conferma di tutto ciÚ, vi Ë líavviso di garanzia che la procura di Lanciano, in provincia di Chieti, aveva emesso nei confronti di Ganapini, che, violando le leggi della regione Abruzzo, aveva conferito nelle discariche di quel comune tonnellate di rifiuti di Milanoª.

    Il Tribunale riferisce, altresÏ, che in relazione a tali dichiarazioni era stato in precedenza promosso, a seguito di querela del Ganapini, un procedimento penale nei confronti del senatore De Corato per diffamazione a mezzo stampa (art. 595, terzo comma, del codice penale): procedimento a fronte del quale il Senato aveva adottato la delibera di insindacabilit‡ dianzi indicata, cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza aveva aderito, pronunciando sentenza di non doversi procedere per non essere líimputato punibile ai sensi dellíart. 68 Cost.

    Rilevato che líeffetto impeditivo della prosecuzione delle attivit‡ processuali, conseguente alla delibera di insindacabilit‡, si estende anche al giudizio civile, il giudice ricorrente solleva conflitto di attribuzione giacchÈ, a suo avviso, il Senato non avrebbe correttamente esercitato il proprio potere valutativo, interferendo cosÏ illegittimamente nelle attribuzioni degli organi giurisdizionali.

    Alla luce della giurisprudenza di questa Corte, difatti, il ´nesso funzionaleª ñ presupposto dallíart. 68, primo comma, Cost. ai fini dellíoperativit‡ della garanzia dellíinsindacabilit‡ in rapporto alle dichiarazioni rese dal parlamentare extra moenia ñ andrebbe inteso non come semplice collegamento di argomento o contesto, ma come identificabilit‡ della dichiarazione stessa quale espressione di attivit‡ parlamentare: pertanto occorrerebbe ´la identit‡ sostanziale di contenuto fra líopinione espressa in sede parlamentare e quella manifestata nella sede esternaª. Tale condizione non ricorrerebbe nel caso di specie, non essendo ravvisabile alcuna sostanziale identit‡ di contenuto tra le dichiarazioni oggetto di giudizio e líinterrogazione parlamentare presentata dal senatore De Corato al Ministro dellíambiente il 2 ottobre 1996, su cui si era essenzialmente basata la valutazione di insindacabilit‡ del Senato.

    Líinterrogazione ñ ponendo líaccento sullíasserita incapacit‡ del sindaco Formentini e dellíassessore allíambiente Ganapini a gestire líemergenza rifiuti verificatasi nella citt‡ di Milano ñ si era limitata a chiedere al Ministro competente se fosse a conoscenza del fatto che il consiglio comunale aveva aperto uníinchiesta su detta gestione, con la nomina di apposita commissione, i cui atti e la cui relazione finale erano stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Milano e alla Procura regionale della Corte dei conti. Líintervista giornalistica, invece, conteneva dichiarazioni di altro tenore, prive di corrispondenza con líatto tipico, in particolare quanto allíavviso di garanzia che la Procura della Repubblica di Lanciano avrebbe emesso nei confronti del Ganapini, per il conferimento nelle discariche di quel comune di ingenti quantitativi di rifiuti provenienti da Milano, in violazione della normativa regionale.

    Alla proposizione del conflitto non sarebbe díaltra parte di ostacolo la circostanza che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, allineandosi alle conclusioni del Senato, abbia dichiarato di non doversi procedere, in sede penale, nei confronti del parlamentare per i medesimi fatti per i quali Ë in corso il giudizio civile: giacchÈ, a mente dellíart. 652 del codice di procedura penale, nel giudizio civile di danno ha efficacia di giudicato solo la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento, e non anche la sentenza di non doversi procedere ex art. 425 cod. proc. pen., resa in esito allíudienza preliminare.

    Il Tribunale ricorrente chiede, pertanto, che la Corte dichiari la non spettanza al Senato del potere di qualificare come insindacabili le dichiarazioni rese dal sen. Riccardo De Corato, oggetto del giudizio civile in questione, trattandosi di potere esercitato al di fuori delle ipotesi previste dallíart. 68, primo comma, Cost.; con conseguente annullamento della deliberazione adottata dal Senato in data 31 gennaio 2001.

  2. ñ Con ordinanza n. 338 del 2004, depositata il 10 novembre 2004, la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto.

    Líordinanza di ammissibilit‡, unitamente allíatto introduttivo del giudizio, Ë stata notificata in data 25 novembre 2004. Il conseguente deposito Ë stato effettuato il 14 dicembre 2004.

  3. ñ Nel giudizio si Ë costituito il Senato della Repubblica, depositando documenti e svolgendo deduzioni, a conclusione delle quali ha chiesto che la Corte dichiari inammissibile e in subordine rigetti il ricorso, dichiarando che spettava al Senato affermare líinsindacabilit‡, ai sensi dellíart. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal senatore De Corato nei confronti del Ganapini, oggetto del giudizio civile pendente davanti al ricorrente.

    La difesa del Senato eccepisce preliminarmente líinammissibilit‡ del ricorso, rilevando come tale giudizio derivi da fatto materiale che aveva gi‡ formato oggetto di procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa, conclusosi con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza di non luogo a procedere per líinsindacabilit‡ delle dichiarazioni in assunto diffamatorie: procedimento nel quale líattore si era costituito parte civile.

    Ove la delibera di insindacabilit‡ fosse annullata, verrebbe meno la causa di improcedibilit‡ e, ai sensi dellíart. 345 cod. proc. pen., líanzidetta sentenza di non luogo a procedere, ancorchÈ non pi˘ soggetta ad impugnazione, non impedirebbe líesercizio dellíazione penale per il medesimo fatto e contro la stessa persona. CiÚ comporterebbe, tuttavia, la ´reviviscenzaª della facultas eligendi dellíattore fra una nuova costituzione nellíiniziando processo penale, con trasferimento in quella sede dellíazione civile risarcitoria, e la coltivazione di questíultima nella sede sua propria: esito, questo, di dubbia ragionevolezza, posto che líanzidetta facultas eligendi dovrebbe ritenersi definitivamente ìconsumataî con la precedente opzione del Ganapini per la costituzione di parte civile nel processo penale. Ove invece si ritenesse operante il...

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