Sentenza nº 328 da Constitutional Court (Italy), 13 Ottobre 2006

RelatoreGiuseppe Tesauro
Data di Resoluzione13 Ottobre 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 328

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco BILE Presidente

- Giovanni Maria FLICK Giudice

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro della salute 31 maggio 2004 avente ad oggetto “Requisiti che devono possedere le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie”, promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 31 agosto 2004, depositato in cancelleria il 2 settembre 2004 ed iscritto al n. 16 del registro conflitti 2004.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 4 luglio 2006 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 31 agosto 2004 e depositato il successivo 2 settembre 2004, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato riguardo al decreto del Ministro della salute 31 maggio 2004, recante “Requisiti che devono possedere le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004, in riferimento agli articoli 8, numero 1) e numero 29), 9 numero 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme d'attuazione, agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), agli artt. 117, commi terzo, quarto e sesto, e 118 della Costituzione, all’art. 10 della legge costituzionale 19 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché ai principi di leale collaborazione e di certezza normativa.

  2. – La Provincia premette di essere titolare di competenza legislativa concorrente in materia di sanità e di competenza legislativa primaria in materia di «formazione professionale» e di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto», in virtù degli artt. 9 numero 10) ed 8, numero 29) e numero 1), dello statuto speciale. Tuttavia, l'art. 117 della Costituzione avrebbe attribuito alle regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia, essendo la materia dell’organizzazione sanitaria configurabile quale materia di competenza residuale ed essendo venuti meno i limiti delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e dell'interesse nazionale: pertanto, ai sensi dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, la ricorrente sostiene che, nelle materie predette, occorra fare riferimento, anche per la Provincia autonoma, al titolo V della Costituzione.

    Secondo la ricorrente, l’atto impugnato – il quale stabilisce i requisiti essenziali che le società scientifiche devono possedere per svolgere le attività formative e di collaborazione con le istituzioni pubbliche competenti in materia di sanità (con particolare riferimento all’attività formativa nell’ambito del programma ECM ed all'attività di collaborazione nei confronti degli organi centrali e regionali e delle istituzioni e degli organismi che operano nei vari settori di attività sanitarie) – violerebbe le competenze costituzionali della Provincia autonoma di Trento in materia di “formazione professionale”, di “ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto” e di “tutela della salute”.

    Ad avviso della Provincia il d.m. 31 maggio 2004 sarebbe illegittimo sotto svariati profili.

    Il decreto sarebbe stato adottato in carenza di potere, non potendo l’art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), richiamato nella premessa dell’atto impugnato, costituirne idonea base legislativa. Questa norma, infatti, attribuisce alla Commissione nazionale per la formazione continua il compito di definire «i requisiti per l’accreditamento delle società scientifiche nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative» e di procedere «alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi» (art. 16-ter, comma 2, ultima frase). L’atto impugnato, invece, istituisce un potere, quello di fissare i requisiti e di effettuare il “riconoscimento”, che si differenzierebbe, per soggetto e per oggetto, da quello esercitato in base all’art.16-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, essendo attribuito al Ministro della salute e non alla Commissione nazionale per la formazione continua e riguardando non solo le attività formative ma anche la collaborazione con le istituzioni sanitarie (art. 1, comma 1, e art. 5, comma 2).

    Secondo la ricorrente, qualora si ritenesse che l’oggetto dell’art. 16-ter cit. corrisponda all’oggetto del d.m. 31 maggio 2004, questo sarebbe comunque illegittimo in quanto privo di fondamento legislativo. Detta norma non sarebbe, infatti, applicabile alla Provincia autonoma di Trento, in quanto non richiamata dall’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 fra quelle che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. In ogni caso, se la norma fosse ritenuta applicabile, non potrebbe più costituire idonea base normativa del potere esercitato dal Ministro, essendo detto potere regolamentare venuto meno a seguito della legge costituzionale n. 3 del 2001.

    Ad avviso della ricorrente, l’atto violerebbe inoltre l’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, in virtù del quale lo Stato può soltanto far sorgere, eventualmente, nelle materie di competenza provinciale, un obbligo di adeguamento: nella specie, la materia è stata disciplinata con norme...

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