Ordinanza nº 3 da Constitutional Court (Italy), 05 Gennaio 2011
Relatore | Giuseppe Frigo |
Data di Resoluzione | 05 Gennaio 2011 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 3
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Ugo DE SIERVO Presidente
- Paolo MADDALENA Giudice
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promossi dal Giudice di Pace di Orvieto con ordinanze del 27 ottobre (nn. 2 ordinanze), del 10 novembre (nn. 2 ordinanze) e del 29 dicembre 2009 e dal Giudice di Pace di Vigevano con ordinanze del 23 novembre (nn. 3 ordinanze), del 30 novembre e del 14 dicembre 2009 (nn. 3 ordinanze), del 18 gennaio (nn. 3 ordinanze) e del 25 gennaio 2010, ordinanze rispettivamente iscritte ai nn. da 6 a 9, 80, da 101 a 106, da 153 a 157 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5, 12, 15 e 22, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2010 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.
Ritenuto che, con cinque ordinanze di analogo tenore, emesse il 27 ottobre 2009 (r.o. n. 6 e n. 9 del 2010), il 10 novembre 2009 (r.o. n. 7 e n. 8 del 2010) e il 29 dicembre 2009 (r.o. n. 80 del 2010), il Giudice di pace di Orvieto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), denunciando la violazione degli artt. 2, 3, 10, 25, secondo e terzo comma, «in relazione agli artt. 13 e 27 della Costituzione», nonché dell’art. 111 Cost.;
che, ad avviso del rimettente, la norma incriminatrice censurata – che punisce l’ingresso e il soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato – si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza, in quanto priva di ratio giustificatrice: da un lato, perché il fine con essa perseguito – allontanare lo straniero «clandestino» dal territorio nazionale – sarebbe già conseguibile tramite l’istituto dell’espulsione amministrativa; dall’altro, perché la pena pecuniaria comminata per la violazione rimarrebbe solo «teorica», dovendo...
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