Ordinanza nº 6 da Constitutional Court (Italy), 05 Gennaio 2011

RelatoreGiuseppe Frigo
Data di Resoluzione05 Gennaio 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 6

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo DE SIERVO Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dell’art. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promossi dal Giudice di pace di Bologna con diciotto ordinanze del 21 ottobre 2009 e dal Giudice di pace di Imola con ordinanze del 10 dicembre 2009, del 14 gennaio 2010 e del 25 febbraio 2010 (n. tre ordinanze), rispettivamente iscritte ai nn. da 48 a 65, 164, 165 e da 183 a 185 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9, 10, 23 e 25, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che il Giudice di pace di Bologna, con diciotto ordinanze, emesse il 21 ottobre 2009 (r.o. n. 48, n. 49, n. 50, n. 51, n. 52, n. 53, n. 54, n. 55, n. 56, n. 57, n. 58, n. 59, n. 60, n. 61, n. 62, n. 63, n. 64, n. 65 del 2010), e il Giudice di pace di Imola, con cinque ordinanze, di analogo tenore, emesse il 10 dicembre 2009 (r.o. n. 164 del 2010), il 14 gennaio 2010 (r.o. n. 165 del 2010) e il 25 febbraio 2010 (r.o. n. 183, n. 184 e n. 185 del 2010), hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis, «limitatamente alla ipotesi di soggiorno illegale», e dell’art. 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonché dell’art. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468);

che i giudici a quibus – premesso di essere investiti di processi penali nei confronti di stranieri imputati della contravvenzione prevista dall’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, per essersi trattenuti illegalmente nel territorio dello Stato – ritengono rilevanti le questioni, «in quanto la sanzione da comminare all’imputato in ipotesi di riconoscimento di penale responsabilità dovrebbe essere determinata in applicazione delle disposizioni della cui legittimità costituzionale si dubita»;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, i rimettenti rilevano che la norma incriminatrice di cui al citato art. 10-bis, introdotta dall’art...

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