Legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine995-1015

Page 995

@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE sez. III, 15 ottobre 2010, n. 21328 Pres. Morgigni – Est. Petti – P.M. Abbritti (diff.) – Ric. S.A. (Avv. Agnello) c. Navale Assicurazioni s.p.a. (Avv.ti Baldi e Evola) e altro

Responsabilità civileCose in custodiaPubblica amministrazioneStradeResponsabilità ex art. 2051 c.c.CondizioniFattispecie in tema di sinistro occorso a motociclista su strada di centro storico.

La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c., si applica per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, tra i quali le strade, tutte le volte in cui sia possibile, da parte dell’ente proprietario o che abbia la disponibilità e il godimento della res, la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo, la cui ricorrenza deve essere verificata caso per caso dal giudice del merito non soltanto con riguardo all’estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza, di sicurezza, di segnalazioni di pericolo, generico e specifico. (Nella fattispecie è stata affermata la responsabilità di un Comune per omessa segnalazione di pericolo, nel caso di incidente occorso a motociclista scivolato su acciottolato di strada del centro storico). (Mass. Redaz.) (c.c., art. 2043; c.c., art. 2051) (1)

(1) La sentenza in esame ribadisce i principi espressi nella recente Cass. civ. 22 aprile 2010, n. 9546, inedita, e nelle precedenti Cass. civ. 6 giugno 2008, n. 15042, in Ius&Lex, DVD n. 5/2010 e Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15383, ibidem, secondo cui per affermare la responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c., per danni da cose in custodia, l’estensione del bene demaniale e l’utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, assumono soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell’impossibilità della custodia. Ciò che conta è la custodia sul bene, intesa come potestà di fatto sulla stessa esercitata dal custode. Così se il potere di controllo risulta oggettivamente impossibile, non vi è custodia e, di conseguenza, non sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. Tale orientamento supera quello contenuto in Cass. civ. 25 luglio 2008, n. 20427, ibidem, che «privilegia la pubblica amministrazione con una nozione di custodia delimitata dal principio di esigibilità, senza ancorarla a criteri obbiettivi di valutazione.» Per quest’ultima decisione, infatti, «la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 2051 c.c. è invocabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni. Tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla P.A., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l’uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode.».

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

  1. Il (omissis) alle ore 11, in via (omissis), il vespista S.A. a bordo di una vespa, scivolava sullo acciottolato della strada del centro storico, riportando lesioni e danni al mezzo. Con citazione del 22 novembre 1997 lo S. conveniva dinanzi al Tribunale di Palermo il Comune di Monreale e ne chiedeva la condanna al risarcimento danni per responsabilità aquiliana ai sensi, degli artt. 2043 e 2051 c.c. Il Comune si costituiva contestando il fondamento delle pretese e chiamava in lite la assicuratrice La Nazionale, che si costituiva sostenendo le difese del Comune comunque deducendo di rispondere nei limiti del massimale di polizza.

  2. Il Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Monreale, con sentenza del 19 settembre 2001 rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di lite; in particolare il tribunale escludeva la esistenza di una situazione di pericolo tale da determinare la caduta del conducente della vespa.

  3. Contro la decisione proponeva appello S. chiedendone la riforma, sul rilievo che era stata dedotta anche la responsabilità da custodia; resistevano le controparti chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della decisione.

  4. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 26 settembre 2005, rigettava il gravame e condannava S. alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti appellate.

  5. Contro la decisione ricorre S. deducendo quattro motivi di ricorso, resiste la parte assicuratrice con controricorso.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Il ricorso merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi, che per chiarezza espositiva vengono in sintesi descritti.

    Nel primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dei precetti di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c., come error in iudicando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 del codice di rito. La censura, ampiamente illustrata da ff. 3 a 15 del ricorso, dapprima compie un ampio excursus sulla evoluzione ed il consolidamento di un orientamento giurisprudenziale che considera applicabile al proprietario del bene pubblico, nel caso di specie il Comune di Monreale quale custode di un breve tratto stradale allo interno del piccolo centro storico, e quindi descrive, per la migliore comprensione dello stato dei luoghi, rispettando i principi di autosufficienza, le condizioni della strada, mantenuta nello stato originario e storico, con lastroni cementali, unaPage 996 elevata pendenza e una striscia in basolato con concavità per convogliare le acque reflue.

    La censura, in relazione alle condizioni concrete della sede viaria, sostiene che il Comune, responsabile della custodia e manutenzione, avrebbe dovuto segnalare la situazione di pericolo, anche con opportuna segnaletica, specie per i mezzi a due ruote, e con eventuale predisposizione di misure di sicurezza e segnalazioni, come prescritto da varie norme del codice della strada, puntualmente indicate - a f. 11 del ricorso.

    Assume infine il ricorrente che il Comune, per liberarsi della presunzione di responsabilità in ordine alla causalità del danno, doveva fornire la prova del caso fortuito. Anche a voler considerare la responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., la situazione viaria descritta presentava il carattere di insidia diffusa, rendendo imprevedibile al conducente di veicoli a due ruote le variabili della sede stradale e dei suoi avvallamenti - ff. 14 in fine.

    Nel secondo motivo si deduce il contestuale vizio della motivazione sui punti decisivi descrittivi della fattispecie da sussumere sotto le norme di protezione, come si ribadisce da ff. 15 a 24 del ricorso, dove si pone nuovamente in evidenza il precetto del vigente regolamento del codice stradale, che obbliga la installazione di segnali di pericolo generico quando sussista una reale situazione di pericolo della strada.

    Nel terzo e nel quarto motivo, consequenziali all’accoglimento dei primi due, si deduce lo error in iudicando per la mancata considerazione e liquidazione delle pretese risarcitorie, e delle spese processuali sostenute dalla parte lesa.

    In relazione alle censure esposte il ricorso merita accoglimento, sotto il profilo che alla fattispecie in esame, descritta obiettivamente come contesto storico in relazione alla dinamica dell’ incidente, si attaglia la disciplina dell’art. 2051 c.c., secondo la linea interpretativa evolutiva da ultimo espressa da questa Corte con la sentenza 22 aprile 2010 n. 9456. Secondo i principi di diritto enucleati nella sentenza citata, la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, prevista dallo art. 2051 c.c., si applica per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, tra i quali le strade, tutte le volte in cui sia possibile, da parte dell’ente proprietario o che abbia la disponibilità e il godimento della res, la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo. La nozione della custodia rappresenta dunque un elemento strutturale dell’illecito, che qualifica il potere dell’ente sul bene che esso amministra nell’interesse pubblico. I criteri di valutazione della cd. esigibilità della custodia, ineriscono alla natura ed alle caratteristiche del bene da custodire, e dunque, nel caso di specie, riguardano la estensione della strada, la dimensione, le dotazioni ed i sistemi di assistenza, di sicurezza, di segnalazioni di pericolo, generico e specifico, che sono funzionali, alla sicurezza della circolazione ed in particolare dell’utente, persona fisica, che quotidianamente percorre quel tratto statale che, interessando il centro storico cittadino, particolarmente frequentato da pedoni e da veicoli, rientra nelle possibilità di controllo e di adeguato esercizio dei poteri di custodia e relativi provvedimenti cautelari, vuoi con la presenza di vigili, vuoi con la apposizione di segnali che evidenziano il pericolo generico di strada antica e sdrucciolevole per la presenza di fossati e dislivelli. La responsabilità resta esclusa in presenza di caso fortuito, la cui prova grava sull’ente, per effetto della presunzione iuris tantum, ovvero se l’utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, potendosi eventualmente ritenere, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione della incidenza causale, la responsabilità della pubblica amministrazione, sempre che tale concorso sia stato dedotto e provato.

    La motivazione della Corte di appello, nella concisa ed incompleta motivazione - da ff. 3 a 6 - si discosta dai principi soprarichiamati, seguendo un indirizzo superato, espresso da ultimo in Cass. 25 luglio 2008 n. 20427, che privilegia la pubblica amministrazione con una nozione di custodia delimitata dal principio di esigibilità, senza ancorarla a criteri obbiettivi di valutazione, tali da considerare ed equilibrare una lettura costituzionalmente orientata del precetto di garanzia contenuto nell’art. 2051, che...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT