Sentenza nº 3130 da Council of State (Italy), 25 Maggio 2006

Data di Resoluzione25 Maggio 2006
EmittenteCouncil of State (Italy)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 3130/06

Reg.Dec.

N.7132 Reg.Ric.

ANNO 2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 7132/2004, proposto da ALBA HOLDING S.R.L. con sede in Vasto rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Cerceo con domicilio eletto in Roma via Principessa Clotilde n. 2, presso lo studio del Prof. Avv. Nino Paolantonio;

contro

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;

GIUNTA REGIONALE DIREZIONE GEN. TURISMO-AMBIENTE-ENERGIA, non costituitasi;

COMUNE DI VASTO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Riccardo De Mutiis e Stefano Civitarese Matteucci con domicilio eletto in Roma via S. G. in Laterano, 210, presso lo studio dell'Avv. Carmelina Paganelli;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, Sezione di Pescara, 25 marzo 2004, n. 284;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione e del Comune;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2005 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Uditi l'Avv. Cerceo, l'Avv. dello Stato Russo e l'Avv. De Mutiis; ;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con concessione 12.6.2003, n. 154, assentita dal Dirigente del Servizio Demanio marittimo per finalit‡ turistico ricreativa della Direzione Generale Turismo della Regione Abruzzo, la S.r.l. Alba Holding veniva autorizzata ad occupare una zona demaniale marittima sita nel Comune di Vasto ad uso "ombreggio e giochi" per la durata di mesi 3 e giorni 20 (dal 12 giugno al 30 settembre 2003), in applicazione dell'art. 1 L.R. Abruzzo 29 luglio 1998, n. 63.

Con successiva istanza la concessionaria ha chiesto alla Regione che la durata di tale concessione fosse fissata in sei anni ai sensi dell'art. 10 L. n. 88/2001, ma con provvedimento 17.7.2003, n. 6680 lo stesso Dirigente ha respinto l'istanza richiamandosi a quanto disposto dall'art. 1 L.R. cit..

Avverso la clausola della concessione che ne fissa la durata temporale, nonchÈ avverso il provvedimento regionale he ha respinto la domanda di estensione a sei anni, la S.r.l. Alba Holding proponeva ricorso dinanzi al TAR Abruzzo, sede di Pescara.

Con sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha respinto il ricorso avendo ritenuto infondati tutti i motivi di gravame dedotti dalla ricorrente; in particolare il TAR ha ritenuto che l'art. 1 L.R. n. 63/1998, da interpretarsi come norma di salvaguardia nell'attesa della approvazione del P.D.M. (Piano di ubicazione delle aree del demanio marittimo) avrebbe introdotto una tipologia di concessione diversa da quella prevista dalla legislazione nazionale: "le concessioni a carattere stagionale o temporaneo senza diritto di insistenza".

Nei confronti...

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