Sentenza nº 1998 da Council of State (Italy), 11 Aprile 2006

Data di Resoluzione11 Aprile 2006
EmittenteCouncil of State (Italy)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1998/2006

Reg.Dec.

N.1919-1572 Reg.Ric.

ANNO 2004

N. 483 Reg.Ric.

ANNO 2005

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sui rispettivi ricorsi nn. 1919/2004, 1572/2004, 483/2005;

  1. sul ricorso in appello n. 1919/2004, proposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del suo presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi n. 12;

    contro

    l'Ente Tabacchi Italiani - Eti s.p.a., in persona del suo presidente e legale rappresentante p.t., non costituito;

    e nei confronti

    delle società Philip Morris Products S.A., Philip Morris Holland B.V., Philip Morris GMBH, Philip Morris Products INC, Philip Morris International Management S.A. in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutte non costituite;

    per l'annullamento

    della sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio - Roma, Sezione I n.9203/2003, resa inter partes;

  2. sul ricorso in appello n. 1572/2004 proposto dalle società Philip Morris Products S.A., Philip Morris Holland B.V., Philip Morris GMBH, Philip Morris Products Inc., Philip Morris International Management S.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Aurelio Pappalardo, Claudio Tesauro, Luciano Di Via e Piero D'Amelio con domicilio eletto in Roma via della Vite n. 7, presso lo studio dell'ultimo;

    contro

    l'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del suo presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;

    e nei confronti di

    Eti s.p.a., in persona del presidente legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Clarizia con domicilio eletto in Roma via Principessa Clotilde n. 2;

    per l'annullamento

    della sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio - Roma, Sezione I n.9203/2003, resa inter partes;

  3. sul ricorso in appello n. 483/2005, proposto dalle società Philip Morris Products S.A., Philip Morris Holland B.V., Philip Morris GMBH, Philip Morris Products Inc., Philip Morris International Management S.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Aurelio Pappalardo, Claudio Tesauro, Luciano Di Via e Piero D'Amelio con domicilio eletto in Roma via della Vite n. 7, presso lo studio dell'ultimo;

    contro

    l'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del suo presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;

    e nei confronti

    l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

    Eti s.p.a., in persona del presidente legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Clarizia con domicilio eletto in Roma via Principessa Clotilde n. 2;

    per l'annullamento

    della sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio - Roma, Sezione I n.10202/2004, resa inter partes;

    Visti i ricorsi con i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

    Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle loro rispettive ragioni;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Relatore alla udienza pubblica dell'8 novembre 2005 il Consigliere Francesco Caringella ed uditi altresì per le parti ricorrenti gli Avv.ti Di Via, D'Amelio, Tesauro, Clarizia, e l'Avv. dello Stato Del Gaizo;

    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

    F A T T O e D I R I T T O

    1) Con il provvedimento 11795 adottato nell'adunanza del 13 marzo 2003 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, accertava l'intervento, tra le società Philip Morris Products S.A., Philip Morris Holland B.V., Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc. e Philip Morris International Management S.A., da un lato, e la ETI S.p.A. (già Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, di seguito AAMS), di un'intesa, durata dal 1993 al 2001, avente ad oggetto e per effetto una significativa e consistente alterazione della concorrenza sul prezzo di vendita delle sigarette nel mercato nazionale in violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) e b), della legge n. 287 del 1990; infliggeva di conseguenza alle suddette società le sanzioni pecuniarie amministrative di cinquanta milioni di euro complessivi, per le società del gruppo Philip Morris, e di venti milioni di euro per la ETI.

    1. Con separata decisione, resa all'esito dell'odierna udienza, la Sezione ha ritenuto infondate le censure proposte nei ricorsi ETI e Philip Morris, concernenti l'esistenza della condotta sanzionata. Pregiudiziale all'esame delle ulteriori censure svolte da entrambe le parti private appellanti relative ai presupposti ed alla congruità della sanzione applicata si appalesa a questo punto l'analisi della problematica sollevata nell'appello principale dell'Autorità (ricorso n. 1919/2004), relativa all'imputabilità all'ETI delle condotte tenute da AAMS negli anni 1993-1998, prima che detto ente venisse ad esistenza.

      Si detto tema il Consiglio reputa necessario sollevare questione pregiudiziale interpretativa innanzi alla Corte di giustizia in ordine al criterio applicabile ai fini dell'individuazione del soggetto sanzionabile in caso di successione di imprese alla luce dei principi comunitari a cui fa rinvio l'art. 1, comma 4, della legge n. 287/1990.

      Nella specie viene in particolare in rilevo la questione se l'ETI, succeduta all'amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato nel settore in esame a partire del 1999, debba rispondere anche della...

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