Sentenza nº 33 da Lombardia, Brescia, 11 Gennaio 2006

Data di Resoluzione11 Gennaio 2006
EmittenteLombardia - Brescia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 460 del 2002 proposto da

TOTTOLI APOLLONIA, TROMBINI MADDALENA, TOTTOLI GIULIA, TOTTOLI GIANFAUSTO,

rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianfranco Fontana, Italo Ferrari e Francesco Fontana, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Brescia, Via XXV Aprile n. 32;

contro

COMUNE DI PRESTINE,

non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta comunale in data 24/11/2000 n. 61 recante l'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di sistemazione e potenziamento della strada agro-silvo-pastorale "Chiosi-Mezzabreno";

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Preso atto che l'amministrazione comunale non si Ë costituita in giudizio;

Presa visione di tutti gli atti della causa;

Designato quale relatore alla pubblica udienza del 20/12/2005, il dott. Stefano Tenca;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti sono proprietari di aree interessate dall'intervento di sistemazione ed ampliamento della strada "Chiosi-Mezzabreno".

Con nota in data 21/3/2002 (doc. 3 in atti) l'amministrazione comunale ha comunicato ad alcuni ricorrenti l'approvazione - con deliberazione della Giunta comunale in data 24/11/2000 n. 61 - del progetto preliminare dell'intervento nonchÈ l'avvio del procedimento diretto all'acquisizione delle aree.

La citata deliberazione giuntale - acquisita in copia dai ricorrenti - contempla in realt‡ il progetto definitivo-esecutivo di realizzazione della strada pubblica, che insiste sul tracciato di una preesistente capezzagna ad uso agricolo.

Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti impugnano il provvedimento comunale n. 61/2000, deducendo i seguenti motivi di diritto:

- Violazione dell'art. 16 della L. 11/2/1994 n. 109 e degli artt. 18 e segg. del D.P.R. 21/12/1999 n. 554, in quanto l'amministrazione comunale non avrebbe approvato il progetto preliminare dell'opera;

- Violazione degli artt. 2, 3 e 7 della L.r. 23/6/1997 n. 3, degli artt. 14 e 16 della L. 109/94, dell'art. 42 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e del principio di tipicit‡ dell'ordine procedimentale, in quanto al momento dell'emanazione della deliberazione impugnata l'opera non era conforme allo strumento urbanistico, essendo ancora in corso l'iter di approvazione del nuovo P.R.G. che racchiudeva la previsione della strada...

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