Sentenza nº 836 da Calabria, Reggio Calabria, 25 Maggio 2006

Data di Resoluzione25 Maggio 2006
EmittenteCalabria - Reggio Calabria

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 836/06 /2006

Reg. sent.

N. 1820/03 Reg. Ric.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CALABRIA

SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA

composto dai Magistrati:

- LUIGI PASSANISI Presidente

- GIUSEPPE CARUSO Consigliere

- CATERINA CRISCENTI Primo Referendario relatore, estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso, principale e per motivi aggiunti, N. 1820/03 R.G. proposto da LAGANA' Giuseppe, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco SCAGLIONE, ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Capobianco, 2

CONTRO

Sindaco di Reggio Calabria, in qualità di funzionario delegato ex l. n. 246/89, e Comune di Reggio Calabria, rappresentati e difesi dagli avv. Pasquale MELISSARI presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Venezia, 4 è elettivamente domiciliato

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria presso i cui Uffici è per legge domiciliato

per ottenere

il risarcimento del danno determinato da una occupazione d'urgenza, destinata all'espropriazione, ma divenuta illegittima, danno da ripararsi per equivalente (o, eventualmente, anche in forma specifica, in relazione agli immobili che potessero considerarsi non irreversibilmente trasformatie che avessero atuonomia funzionale e valore economico)

nonché

anche nei confronti del Ministero per le Infrastrutture e trasporti, in persona del Ministro pro tempore presso l'Avvocatura dello Stato di Reggio Calabria, non costituito in giudizio

per l'annullamento

dell'ordinanza del Sindaco di Reggio Calabria n. 9 GAB/DR del 9 gennaio 2001 con la quale dopo l'annullamento, in via di autotutela, con il decreto 21.4.2000 n.1504 GAB/DR delle ordinanze n. 79 del 25.9.1996 e n. 169 del 19.3.1998 di approvazione del progetto esecutivo del "Centro alimentare trasporti pubblici e servizi annessi", riapprovava il detto progetto, dichiarandone la pubblica utilità e l'indifferibilità ed urgenza, rifissando i termini per l'inizio e per il compimento dei lavori e delle espropriazioni.

*******

Visto il ricorso principale, con i relativi allegati;

Vista l'atto di costituzione in giudizio del Sindaco di Reggio Calabria, del Comune di Reggio Calabria e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il ricorso per motivi aggiunti;

Vista la verificazione disposta d'ufficio e le perizie di parte;

Viste le memorie conclusive presentate nell'interesse delle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Primo referendario Caterina CRISCENTI per la pubblica udienza del 25 gennaio 2006 ed ivi uditi i procuratori come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Il sig. Giuseppe Laganà premette in fatto quanto segue:

era proprietario di un terreno edificabile di 29.086 mq in località s. Leo di Reggio Calabria in Catasto terreni foglio 1, particelle 154, 164, 165, 471, 472, 474, 476, 552, 1010, 1011, 1545, con destinazione in PRG a zona omogenea F con indice di fabbricabilità 2,5 mc per mq;

con delib. 16.4.1975 n. 57 buona parte dell'area era stata destinata alla realizzazione dell'Autoparco-Centro Annonario e mercantile di Reggio Calabria, e con delibera 16.4.1975 n. 65 era stato adottato il Piano particolareggiato per la realizzazione di tale struttura;

con delibera 20.4.1983 n. 700 erano state revocate le delib. 57 e 65 del 1975 e l'area veniva vincolata alla realizzazione del mercato, di centri alimentari e impianti connessi e ausiliari da parte di un Consorzio Mercato Agricolo Alimentare di Reggio Calabria;

con atto del 13.10.93 il proprietario chiedeva al Comune di prendere atto della decadenza del vincolo per decorso del termine decennale e presentava un progetto di massima per la realizzazione di un centro commerciale su cui la Commissione edilizia esprimeva parere favorevole;

il 25.5.93 il proprietario presentava anche un progetto per la ristrutturazione di due fabbricati a due elevazioni presenti nel fondo, che pure otteneva il parere favorevole della Commissione edilizia (13.5.95) e l'autorizzazione definitiva (27.6.1995);

con delib. 14.9.95 n. 73 il Consiglio comunale prendeva atto della decadenza del vincolo;

in data 17.4.1996 era notificato al ricorrente il decreto 28.3.1996 del Sindaco di Reggio Calabria di autorizzazione ai tecnici di accedere all'area per i rilievi necessari alla redazione del progetto esecutivo per la costruzione di un "Centro alimentare trasporti pubblici e servizi annessi";

il ricorrente diffidava il Sindaco ad attivare la procedura espropriativa e il 9.12.1996 e il 26.2.1997 presentava due progetti esecutivi per superfici e volumi pari a quello, in unico corpo, approvato dalla Commissione edilizia, chiedendo il rilascio delle concessioni;

il 26.3.97 la SIGROS Distribuzione srl di Misterbianco (CT) dichiarava la propria disponibilità a trattare la locazione dell'oggetto dei progetti presentati;

il 29.4.1997 la ICOCI di Reggio Calabria proponeva l'acquisto dell'intero fondo, condizionata all'approvazione dei progetti, per £ 150.000 al mq;

a seguito di diffida al rilascio delle concessioni il Comune di Reggio Calabria con nota 10.5.97 n. 2970 rilevava il contrasto tra quanto richiesto e il progetto pubblico (Centro alimentare trasporti e servizi annessi) e con nota 3054 del 27.3.1998 negava formalmente le concessioni;

il TAR Calabria - sez. Reggio Calabria - con sentenza 6.9.2000 n. 1367, gravata di appello tutt'ora pendente, respingeva il ricorso avverso il diniego;

con decreto 13.5.98 - notificato il 3.6.1998 - il Sindaco disponeva l'occupazione d'urgenza per 5 anni, cioè fino al 13.5.2003, di mq 29.022 di proprietà del ricorrente per l'esecuzione del progetto pubblico, comprendenti l'area destinata ai due edifici e i fabbricati dei quali era stata autorizzata la ristrutturazione;

l'immissione in possesso con formazione dello stato di consistenza è avvenuta il 26.6.1998;

con sentenza 6.9.2000 n. 1372, gravata di appello ancora pendente, il TAR respingeva l'impugnativa del decreto di occupazione.

Tutto ciò premesso il ricorrente precisava che:

si prescinde dalle denunzie avanzate con i ricorsi avverso la reiezione delle domande di concessione edilizia ed avverso il decreto di occupazione, ancora sub iudice avanti al Consiglio di Stato;

la vicenda pregressa rileva per completezza e per evidenziare una componente cospicua del danno, da risarcirsi per equivalente, consistente nella perdita di chances del ricorrente a cui non è stato consentito di realizzare il progetto edilizio al quale erano interessate due grandi organizzazioni commerciali e neppure la ristrutturazione dei due edifici esistenti;

deve tuttavia essere risolto un dubbio in ordine agli atti pregressi al decreto di occupazione:

il Progetto del Centro Agroalimentare trasporti pubblici e servizi annessi rientrava tra gli interventi del c. d. Decreto Reggio (D.L. 8.5.89 n. 166 conv. in L 5.7.89 n. 246);

con delib. n. 7 del 12.4.96 il C.C. ha approvato il progetto di massima dando atto che l'approvazione avveniva a norma dell'art. 1 della l. 1/78 e pertanto l'opera veniva dichiarata di pubblica utilità;

a riscontro dei rilievi del Co.re.co. il C.C. chiariva che "l'approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1 della legge 1/78 è volto a realizzare - per quanto occorrenti - gli effetti che tale norma riconduce alle deliberazioni approvative, con particolare riguardo all'inserimento dell'opera nel tessuto urbanistico (si veda art. 7 ter della legge 246/89)" e con deliberazione n. 19 del 13.6.1996 fissava i termini di cui all'art. 13 della legge 2359/1865 e esattamente l'inizio delle espropriazioni in non oltre 4 mesi dalla data di esecutività della deliberazione, la fine delle espropriazioni in non oltre 32 mesi dalla data, l'inizio dei lavori entro 12 mesi dalla data di esecutività della deliberazione e la fine dei lavori entro 32 mesi;

le deliberazioni 7 e 19 sono divenute esecutive il 3.7.1996 e i termini per i lavori e le espropriazioni sarebbero scaduti i1 3.3.1999;

successivamente con ordinanza n. 79 del 25.9.96 il Sindaco ha approvato il progetto esecutivo stabilendo che i lavori dovessero essere iniziati entro 7 mesi dal 25.9.96 e ultimati entro 36 mesi dalla data di consegna;

il 20.12.1996 veniva esperita la gara e il 5.9.97 si perveniva all'aggiudicazione definitiva in favore del raggruppamento CGP- COFOR;

con ord. 19.3.98 n. 169 il Sindaco ha rettificato il quadro economico e sull'assunto che non erano stati previsti i termini di inizio e fine delle espropriazioni ha stabilito il termine iniziale in 24 mesi dal decreto di approvazione del progetto e poi quello finale in 60 mesi;

se l'intervento del sindaco fosse stato legittimo i termini sarebbero scaduti il 25.9.2001;

il decreto di occupazione si dava un termine di efficacia di 5 anni che sarebbe scaduto il 13.5.2003, ma la decadenza della pubblica utilità travolge comunque il decreto di occupazione e produce l'effetto dell' occupazione acquisitiva per gli immobili irreversibilmente trasformati, facendo sorgere in capo all'occupante l'obbligazione restitutoria o risarcitoria in favore del proprietario del bene occupato;

tra la data del 3.3.99 e la data del 25.9.2001 dovrebbe ritenersi che il termine sia scaduto il 3.3.99 in quanto il Sindaco non era competente ad intervenire sui termini per il compimento delle opere e delle espropriazioni che spetta al C.C.;

il D.L.166/89 prevede una speciale competenza del Sindaco per alcune materie tra cui non rientra il progetto del Centro Alimentare, sicchè non poteva assumere provvedimenti relativi ai termini di cui all'art. 13 l. 2359/1865;

la legittimazione del Sindaco non può trarsi dalla circostanza che operava, in sede di emanazione del provvedimento, "quale funzionario delegato anche ai presenti fini dal D.M.LL.PP. n. 322 del 17.7.2000";

la delega in...

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