Sentenza nº 338 da Lazio, Latina, 19 Maggio 2006
Data di Resoluzione | 19 Maggio 2006 |
Emittente | Lazio - Latina |
REPUBBLICA ITALIANA | Nr.338/06 |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO | Reg.Sent. |
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO | N. 202/99 |
Sezione staccata di | Reg.Ric. |
LATINA | |
nelle persone di:
Franco BIANCHI Presidente
Santino SCUDELLER Componente
Giuseppe ROTONDO Componente Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso n. 202/99 proposto da Macera Salvatore e successivamente dai suoi eredi Macera Michele e Mancini Angelina, rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Signoreed elettivamente domiciliato in Latina, presso la Segreteria del Tar;
contro
Comune di Formia, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Pecchia ed elettivamente domiciliato in Latina presso la Segreteria del Tar;
per l'annullamento
col ricorso principale:
-dell'ordinanza n. 689 del 28/12/98 notificata il 5/1/99 cn la qualeil Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio ha ordinato a Macera Salvatore di provvedere alla demolizione delle opere realizzate in totale difformità della concessione edilizia n. 68/89, rilasciata il 13/6/89, per la realizzazione di un deposito agricolo in loc. Piroli di Formia composto da un seminterrato e piano terra con copertura a tetto con altezza al colmo di ml 2,20;
mediante primi motivi aggiunti:
-del parere contrario alla richiesta di concessione edilizia ex art. 13 L. 47/85 emesso dalla commissione edilizia del Comune di Formia, prot. n. 5616/826/01 del 26/3/2002 comunicato a mezzo posta il 6/4/2002;
mediante secondi motivi aggiunti:
-del parere della commissione interna trasmesso dal Dirigente dell'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Formia con nota del 22/6/2005 col quale è stato espresso parere contrario alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione del fabbricato da destinarsi a deposito agricolo in loc. Piroli, conformemente al parere tecnico urbanistico espresso in data 15/6/2005;
mediante terzi motivi aggiunti:
-del provvedimento di rigetto del 26/7/2005 del Dirigente del Dipartimento Assetto e Gestione del Territorio, notificato il 12/1/2006, dell'istanza di concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13 della L. n. 47/85, prot. 5616 del 16/2/2001 e successiva integrazione prot. 21552 del 10/7/2001 e le istanze successive prot. 17383 del 11/6/2002 e prot. 13315 del 14/4/2005;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Formia;
Relatore il magistrato Giuseppe Rotondo;
Per le parti come da verbale d'udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 23 febbraio 1999 e depositato il successivo 16 marzo, il ricorrente ha introdotto il ricorso principale per l'annullamento dell'ordinanza n. 696 del 28/12/98.
Premette il ricorrente (Macera Salvatore) che:
la Sezione Vigilanza dell'UTC del Comune di Formia in data 18/12/98 ha rilevato che la struttura al rustico del manufatto di alla concessione edilizia n. 68/89 a lui rilasciata per la realizzazione di un deposito agricolo in loc. Piroli di Formia presentava le seguenti difformità: a) piano seminterrato risulta pari - nella struttura in c.a. a filo pilastri - al sovrastante piano rialzato con zona intercapedine sul lato ovest e nord di larghezza mt 1,40 con quota calpestio posta a mt 0,70 circa rispetto al calpestio. Il tutto con altezza interna al grezzo mt 2,80 circa, anziché mt 2,50 come da progetto; il piano risulta adibito a deposito-magazzino mentre il progetto viene riportato come semplice intercapedine; b) il piano rialzato (1°) risulta oggi tampognato in forati laterizi per una maggiore superficie coperta rispetto all'approvato, ivi inclus ala zona originariamente destinata a porticato; il...
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