Sentenza nº 3653 da Campania, Napoli, 20 Aprile 2006
Data di Resoluzione | 20 Aprile 2006 |
Emittente | Campania - Napoli |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO | ANNO 2006 |
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione V^ - composto dai Signori: | N. 6027 Reg. Ric. |
ANNO 1994 |
1) Carlo d'Alessandro - Presidente
2) Paolo Carpentieri - Consigliere - relatore
3) Michelangelo Francavilla - Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 6027/1994 Reg. Gen., proposto da Razzino Teresa, Sparaco Antonio e Luisi Adolfo, rappresentati e difesi dall'avv. Ciro Centore, con domicilio eletto in Napoli alla via Chiaia 216
contro
l'Unit‡ Sanitaria Locale 11 della Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t.., rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Marotta, con domicilio eletto in Napoli alla via Toledo 156, presso l'avv. Riccardo Soprano;
per l'annullamento, previa sospensiva
>.
VISTI il ricorso ed i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio della Unit‡ Sanitaria Locale n. 11 della Campania, con le annesse produzioni;
VISTI gli atti tutti di causa;
VISTA l'ordinanza cautelare n. 1375/1994 del 21 giugno 1994 con la quale Ë stata respinta la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati;
UDITI alla pubblica udienza del 17 novembre 2005 - relatore il Magistrato Dr. Carpentieri - gli avv.ti riportati a verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in esame - notificato il 5 maggio 1994 e depositato il successivo 20 maggio - i dott.ri Razzino, Sparaco e Luisi hanno impugnato la delibera n. 64 del 14 febbraio 1994 con la quale la U.S.L. n. 11 della Campania li ha esclusi dal concorso interno per titoli ed esami per la copertura di 3 posti di Aiuto corresponsabile di medicina generale, bandito giusta delibere n. 56/1993 e n. 318/1993, a motivo che le specializzazioni possedute dai ricorrenti non costituivano titolo equipollente alla richiesta specializzazione in medicina generale.
Il concorso in oggetto, riservato ai soli assistenti gi‡ di ruolo, prevedeva, invero, tra i requisiti di ammissibilit‡, oltre a quelli generali ex d.m. 10/1982, il possesso di una anzianit‡ di servizio nella IX qualifica funzionale di almeno 5 anni, oppure il possesso della IX qualifica funzionale, unitamente alla specializzazione nella disciplina concorsuale (medicina generale) o in quella equipollente.
I ricorrenti - gi‡ medici assistenti di ruolo - IX livello funzionale - della ex Unit‡ Sanitaria Locale 11 di Vairano Scalo, al momento della pubblicazione del bando possedevano tutti la posizione funzionale di IX livello...
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