Sentenza nº 2997 da Campania, Napoli, 15 Marzo 2006

Data di Resoluzione15 Marzo 2006
EmittenteCampania - Napoli

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

NAPOLI

QUARTA SEZIONE

Registro Sentenze:2997/06

Registro Generale:4491/2005

nelle persone dei Signori:

DANTE D'ALESSIO Presidente

RENATA IANIGRO Consigliere

INES SIMONA IMMACOLATA PISANO Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel ricorso 4491/05 e nei motivi aggiunti proposti da SOC.COOP.CHEOPE 92 a r.l. in persona del Presidente del CDA, rappresentato e difeso per mandato in calce dagli Avv. Francesco Parrella e Domenico Parrella con i quali elettivamente domicilia in Napoli, Centro Direzionale, Isola E/5 (Studio Legale Parrella Associati)

CONTRO

COMUNE DI AVELLINO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.Gabriella Brigliadoro, Berardina Manganello, Giovanni Santucci De Magistris dell'Avvocatura del Comune di Avellino, elettivamente domiciliati in Napoli presso lo studio dell'Avv.Carlo Azzaro alla via Campania n.26;

E NEI CONFRONTI

di Sig.Argenio Palmiro, Argenio Mario, Capossella Angela, Losco Vincenzo e la Soc.Petrosino Costruzioni Srl in persona dell'amministratore p.t., rappresentati e difesi dall'Avv.to Gianfranco Mobilio con lo stesso elettivamente domiciliati in Napoli alla via S.Teresa in Chiaia n.14 presso l'Avv.Ileana Longobardi;

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione,

-nel ricorso 4491/05:

della deliberazione n.35 presa dal Consiglio Comunale in data 8.4.2005 avente ad oggetto "Convenzione aggiuntiva al Piano di Lottizzazione Complesso Residenziale Cheope 92 loc.Pennini" e di tutti gli atti presupposti (tra cui i pareri espressi dalla commissione urbanistica in data 30.12.2004 e in data 4.3.05-parere dell'avvocatura, parere di regolarità tecnica etc.) connesse e/o consequenziali;

E PER L'ACCERTAMENTO E DICHIARAZIONE

-che la convenzione di lottizzazione per Notar Pastore dell'11.1.1994 è scaduta in data 11.1.04;

-che i Sig.Argenio Palmiro, Argenio Mario, Capossella Angela, Losco Vincenzo e la Soc.Petrosino Costruzioni Srl non hanno alcun diritto sui terreni di proprietà della Cooperativa ricorrente e sugli impianti della stessa posti in essere e realizzati

-nei motivi aggiunti:

-dei seguenti permessi di costruire rilasciati dal Dirigente del Settore Pianificazione e uso del territorio del Comune di Avellino in data 6.6.2005 a favore dei Sig.ri Capossela Angela e Argenio Mario:

1) prot.n.46373/2004/41629 n.10907 del Registro per la costruzione di un fabbricato unità tipologia D1/E nel lotto 1 lottizzazione "Argenio-Losco-Cheope 92" alla Loc.Pennini;

2) prot.n.46373/2004/41629 n.10908 del Registro per la costruzione di un fabbricato unità tipologia D1/F nel lotto 1 lottizzazione "Argenio-Losco-Cheope 92" alla Loc.Pennini;

3) prot.n.46373/2004/41629 n.10909 del Registro per la costruzione di un fabbricato unità tipologia D1/G nel lotto 1 lottizzazione "Argenio-Losco-Cheope 92" alla Loc.Pennini;

4) prot.n.46373/2004/41629 n.10907 del Registro per l costruzione di un fabbricato unità tipologia E2/A nel lotto 2 lottizzazione "Argenio-Losco-Cheope 92" alla Loc.Pennini;

5) prot.n.46373/2004/41629 n.10907 del Registro per l costruzione di un fabbricato unità tipologia E2/B nel lotto 2 lottizzazione "Argenio-Losco-Cheope 92" alla Loc.Pennini;

6) prot.n.46373/2004/41629 n.10907 del Registro per l costruzione di un fabbricato unità tipologia E2/C nel lotto 2 lottizzazione "Argenio-Losco-Cheope 92" alla Loc.Pennini;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visto l'intervento in giudizio dei controinteressati Sig.Argenio Palmiro, Argenio Mario, Capossella Angela, Losco Vincenzo e Soc.Petrosino Costruzioni Srl;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista la produzione documentale del Comune di Avellino del 16 settembre 2005;

Viste le memorie dell'amministrazione e dei controinteressati depositate in data 26 ottobre e 29 ottobre 2005;

Giudice relatore, alla camera di consiglio del 9/11/2005, la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano;

Uditi gli l'Avv.ti Domenico Parrella per la ricorrente, e l'Avv.A Bascetta per l'Avv.Manganiello per il Comune di Avellino e l'Avv.Mobilio per i controinteressati.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato in data 27.5.2005 parte ricorrente ha esposto quanto segue.

  1. a) Nel 1992 il signor Palmiro Argenio promosse la lottizzazione di un'area di 52.515 mq, presentando la relativa domanda al Comune (5.9.1992).

    Nel contempo raggiunse un'intesa con il signor Sergio Rocca che promosse la costituzione di una cooperativa per l'edificazione dell'area e impegnò detta cooperativa ad acquistare gran parte dell'area compresa nel programma lottizzatorio, subentrando nella pratica di lottizzazione già presentata al Comune.

    In data 11 gennaio 1994 fu stipulata la convenzione di lottizzazione tra il Sindaco di Avellino e i proprietari dei lotti compresi nel Piano: la Cooperativa Cheope (che aveva acquistato gran parte dei terreni dei presentatori della domanda) ed i signori Losco Vincenzo e Losco Elena, il signor Argenio Palmiro nella qualità di procuratore dei genitori Argenio Antonio e Capossela Angela, i quali erano comunque proprietari di altri immobili compresi nel piano.

  2. b) Sebbene l'obbligo dell'attuazione della convenzione fosse stato preso da tutti i lottizzanti, il signor Sergio Rocca convinse i soci che per attuare il programma edificatorio era opportuno anticipare tutti gli oneri iniziali, non potendo ottenere la collaborazione degli altri lottizzanti, e i soci, pressati del loro bisogni abitativi, furono costretti a farsi carico di tutti gli oneri necessari per attuare la lottizzazione, riservandosi naturalmente di chiedere la partecipazione degli altri lottizzanti in base ai millesimi. Per questi motivi procurò a sue spese la fideiussione prevista dall'articolo 15 e, richieste le necessarie autorizzazioni, realizzò anche le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, da edificare sui suoli di sua proprietà.

  3. c) Solo che, dovendo rispettare le intese intervenute tra il signor Sergio Rocca, promotore della cooperativa, e il signor Palmiro Argenio, promotore della lottizzazione, la Cooperativa diede l'incarico di eseguire i lavori di lottizzazione a detto signor Argenio (socio accomandatario della società AR.DI. SAS). I lavori non sono stati eseguiti nei termini previsti e sperati e le opere sono state addirittura realizzate senza rispettare il piano di lottizzazione. Nel frattempo i proprietari degli altri fondi compresi nell'originaria lottizzazione utilizzano le infrastrutture realizzate dalla cooperativa senza averne supportati i costi e quel che è peggio senza neanche contribuire alle spese di manutenzione ed ai costi di gestione (tra cui un costosissimo impianto di sollevamento).

  4. a) Solo dopo che è scaduta la convenzione di lottizzazione (11 gennaio 2004) il signor Argenio e il signor Losco Vincenzo (i quali continuano ad utilizzare le opere realizzate dalla cooperativa senza provvedere ai costi di gestione) hanno inviato una lettera al Comune con la quale, dicendo di ritenersi ostacolati dalla Cooperativa nel produrre la necessaria documentazione per ottenere la proroga e/o il rinnovo della convenzione, hanno chiesto al Comune di voler procedere secondo quanto previsto dall'articolo 8 della convenzione (esecuzione in danno), facendo presente che la diretta esecuzione delle opere non avrebbe comportato un aggravio di spese per l'amministrazione comunale "in quanto le medesime opere possono essere realizzate a spese dei lottizzanti, come previsto dalla convenzione stabilisce di poter azionare le polizze fideiussorie (è opportuno qui ricordare che la polizia fu data al Comune solo a spese e con la garanzia della Cooperativa e gli altri lottizzanti non hanno mai dato la loro quota, per cui la richiesta al Comune di eseguire le opere in danno dei lottizzatori si risolveva in una richiesta di eseguire le opere in danno della sola Cooperativa).

  5. b) Il Comune, in persona del Dirigente arch. Iannaccone, con atto del 29 aprile 2004 ha dato avviso "dall'avvio del procedimento finalizzato alla verifica di legittimità delle opere di urbanizzazione da realizzare nell'ambito della lottizzazione Cheope in località Pennini". Con detto atto, che non è stato inviato alla Cooperativa, il Comune ha comunicato l'avvio del procedimento, ex articolo 8 legge 241/90, finalizzato all'esecuzione della facoltà di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione, in sostituzione dei lottizzanti e a loro spese, per la motivazione indicata in narrativa, attivando la polizia fideiussione di cui in narrativa.

  6. c) La Cooperativa, ricevuta la lettera che i signori Argenio e Losco avevano inviato al Comune, ritenne di inviare tutti i lottizzanti ad una riunione al fine di chiarire i loro rapporti interni, ponendo all'ordine del giorno la ricognizione degli attuali proprietari, il regolamento della convenzione, la nomina dell'amministratore, la ricognizione dello stato attuale delle opere, la ripartizione tra tutti i lottizzanti delle spese anticipate dalla Cooperativa. In quella riunione, tenuta il 24 maggio del 2004, quando già era prevenuta la suddetta comunicazione di avvio del procedimento di esecuzione in danno, le parti stabilirono che era necessario presentare un nuovo piano di lottizzazione al Comune e diedero incarico all'Ing.Antonio Camuso ed all'Arch.Erminia Renna, invitando tutti i partecipanti a rappresentare ai tecnici "tutte le problematiche che secondo il proprio punto di vista si sono verificate dalla stipula della convenzione ad oggi". Tutti i presenti delegarono il signor Argento Palmiro a prendere contatti con il Comune, in attesa dell'espletamento dell'incarico dato ai predetti tecnici.

  7. d) Le parti si riconvocano per il giorno 7 giugno 2004 per un esame preventivo delle problematiche ed in quella sede rilevarono una serie di problemi per cui incaricarono i tecnici di elencarli in una relazione.

  8. e) Questi hanno redatto una...

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