Sentenza nº 1976 da Campania, Napoli, 10 Febbraio 2006

Data di Resoluzione10 Febbraio 2006
EmittenteCampania - Napoli

n. 1976/2006 Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione III, composto dai Signori:

1) Dott. Giovanni de Leo Presidente

2) Dott. Oberdan Forlenza Consigliere

3) Dott.ssa Maria Laura Maddalena Referendario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorso n. 13303/1993 e n. 8325/1999 proposti da CANNA Eliglio, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Rispoli e Bergamo Federico, con domicilio eletto in Napoli, Vico San Nicola alla dogana, n. 9;

CONTRO

La regione Campania, in persona del presidente della Giunta pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Baroni e Carmela Argenzio, elettivamente domiciliata in Napoli, via Santa Lucia, n. 81;

PER L'ANNULLAMENTO

Del decreto 14.7.1993, n. 10390 del presidente della Giunta regionale nella parte in cui si dispone al decorrenza nel ruolo speciale ad esaurimento nel VII livello funzionale,a far data dal 18.4.1990 e di tutti gli atti a questo prodromici;

impugnati con il ricorso n. 313303/1993

della deliberazione n. 4632 del 9.7.1999 della Giunta regionale della Campania, nella parte in cui, nel mentre si dispone il reinquadramento del ricorrente, immesso nel ruolo speciale ad esaurimento istituito con la legge regionale n. 4 del 1990, nell'ottava qualifica funzionale (in luogo della precedente settima qualifica a lui attribuita), con il profilo professionale di funzionario agronomo, con decorrenza giuridica dal 18.4.1990, dispone la decorrenza economica di tale inquadramento dal primo giorno successiva a quello di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, avvenuta in data 30.7.1999 e di tutti gli atti prodromici, consequenziali e comunque connessi;

impugnati con il ricorso n. 8325/1999

nonché PER LA CONDANNA

Della amministrazione intimata, per il periodo di competenza dell'adito tribunale ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 80 del 1998, al pagamento delle differenze retributive, con interessi e rivalutazione ed ogni conseguente provvedimento di legge, da calcolarsi in relazione alla retribuzione corrispondente alla ottava qualifica, a decorrere dalla data di instaurazione del rapporto convenzionale, ovvero in subordine, dal 5.12.1986, data di approvazione della graduatoria concorsuale di cui alla legge n. 730/1986, ovvero, in via ancor più subordinata, dal 18.4.1990, data di immissione nel ruolo speciale ad esaurimento.

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione della regione Campania;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla udienza pubblica del 15.12.2005 il Referendario Dott.ssa Maria Laura Maddalena;

Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;

FATTO

Il ricorrente, CANNA Eligio, con il ricorso n. 13303 del 1993, esponeva:

- di aver prestato la propria opera, in applicazione dell'art. 60 della legge n. 219 del 1981, a supporto del Gruppo di lavoro istituito per il coordinamento degli interventi nelle zone terremotate, sulla base di apposita convenzione del 19.12.1983, poi prorogata ex lege fino al 31.12.1987;

- che in base alla legge n. 730 del 28.10.1986, era stato immesso nei ruoli speciali ad esaurimento della regione, istituito con legge regionale n. 4 del 1990;

- che, tuttavia, il suo inquadramento era stato erroneamente disposto nel VII, anziché nel VIII livello, e con decorrenza 18.4.1990, anziché sin dalla data della stipula della convenzione.

Tanto premesso, impugnava il provvedimento n. 10390 del 1993 con cui era stata disposto il suo inquadramento nel VII livello funzionale a far data dal 18.4.1990, per ottenere il riconoscimento del proprio diritto al superiore inquadramento nel VIII livello funzionale, a far data dalla stipula della convenzione del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT