Sentenza nº 13 da Marche, Ancona, 07 Febbraio 2006

Data di Resoluzione07 Febbraio 2006
EmittenteMarche - Ancona

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Vincenzo Sammarco, Presidente

Luigi Ranalli, Consigliere, Estensore

Galileo Omero Manzi, Consigliere

per la condanna

delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria, conseguente alla decisione di annullamento n.571 del 5 giugno 1998 del Consiglio di Stato, Sez.IV.

sul ricorso n.1271 del 1999 proposto dalla s.p.a. TORELLI DOTTORI, con sede in Cupramontana, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante, geom. Sauro Dottori, rappresentato e difeso dagli avv.ti Erulo Eroli e P.Mario Tigano ed elettivamente domiciliato in Ancona, C.so Garibaldi n.136 (studio avv. Giovanni Ranci);

il MINISTERO dei LAVORI PUBBLICI, in persona del Ministro pro-tempore, ed il PROVVEDITORATO REGIONALE alle OPERE PUBBLICHE delle MARCHE, in persona del Provveditore pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio sono per legge domiciliati;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 23 novembre 2005, il Cons. Luigi Ranalli ed uditi i difensori delle parti, come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

A seguito della licitazione privata indetta il 9.10.1995 dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche delle Marche, la Commissione di gara nella riunione del 19.12.1995 aveva provvisoriamente aggiudicato alla s.p.a. Torelli Dottori l'appalto dei lavori di completamento degli alloggi del Comando generale del Gruppo Carabinieri di Ancona (importo a base d'asta L.3.843.343.842), ma l'aggiudicazione non era stata approvata dal Provveditorato per mancanza della dichiarazione di cui all'art.15, punto 18, del capitolato d'appalto: la Commissione, quindi, nella riconvocata riunione del 21.12.1995 aveva disposto l'esclusione della società Torelli Dottori dalla gara, aggiudicando l'appalto alla s.n.c. Lucarini Ferruccio.

Questo Tribunale, con sentenza 4 giugno 1997 n.486, aveva respinto il ricorso proposto dalla società Torelli Dottori per l'annullamento dell'esclusione, ma il Consiglio di Stato, Sez.IV, con decisione 5 giugno 1998 n.571, ha accolto l'appello e l'ha annullata.

A seguito della decisione di secondo grado, la società Torelli Dottori, con atto notificato il 7.12.1999 e depositato il 31 successivo, avendo la ditta Lucarini nelle more del giudizio eseguito i lavori, ha adito questo Tribunale per la condanna del Ministero dei lavori pubblici e del Provveditorato regionale alle OO.PP. delle Marche al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittima esclusione e mancata aggiudicazione, quantificati in L.570 milioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria, salva...

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