Sentenza nº 611 da Sicilia, Catania, 20 Aprile 2006

Data di Resoluzione20 Aprile 2006
EmittenteSicilia - Catania

REPUBBLICA ITALIANA N. 0611/06 Reg. Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4902/04 Reg. Gen.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania - Sezione Prima, composto dai Signori Magistrati:

Dott. Vincenzo Zingales Presidente

Dott.ssa Rosalia Messina Giudice

Dott. Salvatore Gatto Costantino Giudice rel.est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n. 4902/2004 R.G., proposto da VIZZINI PAOLA, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio SAITTA con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR e motivi aggiunti ad esso;

CONTRO

Il COMUNE DI CALTANISSETTA, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo LO PRESTI con domicilio eletto in CATANIA VIA ANFUSO, 13

presso l' avv. Palumbo Concetto;

l' ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE rappresentato e difeso dall' Avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio eletto in CATANIA via Vecchia Ognina, 149 presso la sua sede;

il DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio eletto in CATANIA VIA VECCHIA OGNINA, 149 presso la sua sede;

E NEI CONFRONTI DI

PARROCCHIA S.MARCO EVANGELISTA rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Dell'Utri e dall'avv. Francesco Panepinto con domicilio eletto in CATANIA CORSO ITALIA, 171 presso Avv. Di Paola Nunzio Santi e CURIA VESCOVILE DI CALTANISSETTA non costituita;

PER L'ANNULLAMENTO

con il ricorso principale:

della deliberazione della giunta municipale numero 30 del 22 marzo 2004 di approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione del complesso parrocchiale "S.Marco Evangelista" , della deliberazione del Consiglio comunale 17 maggio 2000 numero 28 di localizzazione dell'area su cui insiste l'opera, della deliberazione del consiglio comunale numero 44 del 17 aprile 2002 di approvazione del progetto in variante allo strumento urbanistico del Comune di Caltanissetta ex articolo 1 comma 5 della legge 3 gennaio 78 nr 1, del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica 23 dicembre 2002 numero 1236 di approvazione della variante allo strumento urbanistico; e, ove occorra, degli avvisi 22 settembre 2003 protocollo numero 44310 di comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori, 24 novembre 2003 protocollo numero 56656 di comunicazione di avvio del procedimento diretto all'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio e 3 giugno 2004 protocollo 26758 di comunicazione dell'efficacia dell'atto di approvazione del progetto definitivo ex articolo 17, comma due, DPR 8 Giugno 2001 numero 127;

con il ricorso per motivi aggiunti, notificato il 23.02.2005 e depositato il 01.03.2005:

della determinazione del Dirigente dell'Ufficio espropri del Comune di Caltanissetta 28.01.2005 nr. 129 e dell'avviso dello stesso Dirigente 28.01.2005, entrambi notificati il 03.02.2005, con i quali è stata disposta, rispettivamente, l'occupazione di urgenza e l'immissione in possesso nei terreni di proprietà della ricorrente, siti nel Comune di Caltanissetta, per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del complesso parrocchiale "S. Marco Evangelista";

con il II° ricorso per motivi aggiunti, notificato il 18.04.2005 e depositato il 26.04.2005:

del Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Responsabile di posizione organizzativa in data del 17 marzo 2005, con il quale il Comune attesta che il lotto di terreno indicato nella planimetria allegata, oggetto della richiesta di approvazione di un programma costruttivo della ditta Gesasco , denegato con delibera numero 43 del 17 aprile 2001, ricade in parte in aria II - attrezzature sociali e religiose - e in parte in una zona V1 verde pubblico, interessate rispettivamente dei progetti di realizzazione del complesso parrocchiale "San Marco" e dal progetto comunale per la realizzazione del parco urbano "Balate" nonché, se esistente, in parte qua del PRG di Caltanissetta di cui alla variante generale di revisione adottata con delibera commissariale 13 ottobre 1999, numero 149, rese esecutive (secondo quanto è dato leggere dall'impugnato certificato) per decorrenza dei termini ex articolo 19, legge regionale 27 dicembre 1978 numero 71, nonché della dichiarazione sindacale 4 novembre 2004 che prende atto della costituzione della suddetta efficacia, nonché, infine, dell'avviso del dirigente ufficio espropri 29 marzo 2005 con il quale è stata disposta l'immissione in possesso nei terreni della ricorrente per il giorno 22 aprile 2005, notificato il 4.4.05

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione nel giudizio del Comune di Caltanissetta, della Parrocchia di San Marco Evangelista e dell'Avvocatura di Stato;

Visti i motivi aggiunti al ricorso introduttivo;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito all'udienza pubblica del 07 dicembre 2005 il relatore, Referendario dr. Salvatore Gatto Costantino;

Uditi altresì gli avvocati delle parti, come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 13 ed il 15 settembre 2004, depositato il 27.09.2004, la ricorrente espone di avere acquistato dalla ditta "Luigi Geraci Costruzioni SaS" giusta scrittura privata di compravendita del 21 febbraio 1992, registrata il 26 febbraio 1992 al nr. 26, un terreno sito in Caltanissetta, località "Ballarate".

Su detto terreno, giusta delibera del Consiglio Comunale di Caltanissetta del 17 maggio 2000 nr. 28, veniva localizzata l'area per la realizzazione del Complesso parrocchiale "San Marco Evangelista", provvedimento che secondo la ricorrente non le sarebbe stato mai comunicato, tanto che la stessa avrebbe manifestato la propria disponibilità a cedere il terreno medesimo alla GESASCO - Consorzio per le Aziende edili al fine di realizzare un programma di costruzione edilizia autofinanziato e convenzionato ex art. 25 LR 06 aprile 1996, n. 22.

Con successiva deliberazione consiliare nr. 44 del 17 aprile 2002, veniva poi approvato il progetto per la realizzazione del complesso parrocchiale in variante allo strumento urbanistico; seguiva il decreto del Dirigente generale del D.R.U. del 23 dicembre 2002 n. 1236 con il quale veniva approvata la detta variante.

Espone quindi la ricorrente che a detti provvedimenti faceva seguito la comunicazione dell'avvio del procedimento di pubblica utilità dei lavori e di imposizione del vincolo preordinato all'esproprio nell'area in questione, che sarebbero state notificate alla ditta dante causa dell'odierna ricorrente, la "Luigi Gerace Costruzioni SaS", e che poi, con delibera della Giunta municipale nr. 30 del 22 marzo 2004, si procedeva all'approvazione del progetto definitivo dei lavori.

Veniva quindi comunicata la data di efficacia di quest'ultima delibera alla ditta "Luigi Geraci Costruzioni SaS" ed alla ditta SOGIM che ne curava la trasmissione alla...

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