Sentenza nº 599 da Sicilia, Catania, 20 Aprile 2006
Data di Resoluzione | 20 Aprile 2006 |
Emittente | Sicilia - Catania |
REPUBBLICA ITALIANA | N. 0599/06 Reg. Sent. |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO | N. 4557/97 Reg. Gen. |
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania - Sezione Prima - nelle | |
persone dei magistrati | |
Dr. Rosalia MESSINA Presidente | |
Dr. Maria Stella BOSCARINO Referendario, estensore | |
Dr. Salvatore GATTO COSTANTINO Referendario | |
ha pronunciato la seguente | |
S E N T E N Z A | |
sul ricorso n. 4557/97 R. G. proposto da STERRANTINO CARMELO, rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano | |
Massimo Brigandì, elett.te dom.to in Catania, via O.Scammacca n.23/C presso l'Avv. Carmelo Maugeri; | |
contro | |
il COMUNE di NIZZA di SICILIA, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio, | |
per l'annullamento | |
dell'ordinanza n.31/97, emessa dal Sindaco del Comune di Nizza di Sicilia in data 19.06.97 e notificata in | |
data 24.06.97, di accertamento di inottemperanza alla ingiunzione di demolizione N.34/95 e di acquisizione ed | |
immissione in possesso delle opere abusive e relativa area di sedime. | |
Visto il ricorso con i relativi allegati; | |
Visti gli atti tutti della causa; | |
Designato relatore per la pubblica udienza del 23 marzo 2006 il Referendario Maria Stella Boscarino; | |
Sentito l'Avv.to del ricorrente, come da verbale; | |
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: | |
FATTO | |
Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente espone di aver eseguito opere edili su di un | |
fabbricato a 3 elevazioni f.t. ed una parziale quarta elevazione , comprensiva di murature perimetrali, di | |
ml. 12,90, ubicato in Nizza di Sicilia via Pisacane 18-20, anteriormente al 1967. | |
Con ingiunzione N.34/95 il comune resistente ne ha ordinato la demolizione. | |
Avverso detti atti è insorto il ricorrente con ricorso n.5553/95 R.G. | |
Con ordinanza n.31/97, emessa in data 19.06.97 e notificata in data 24.06.97, il Sindaco di Nizza di Sicilia | |
sul presupposto della mancata ottemperanza del ricorrente alla diffida a demolire di cui all'ordinanza n.34 | |
del 26.06.95, ha disposto l'acquisizione, l'immissione in possesso e la trascrizione gratuita nei registri | |
immobiliari a favore del Comune dell'intero fabbricato. | |
Avverso detti atti è insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, affidato a cinque motivi: | |
I - ECCESSO DI POTERE per travisamento dei fatti, mancata considerazione dei presupposti, illogicità | |
manifesta e carenza di rnotivazione. | |
VIOLAZIONE della LR n.26/1986, art. 17, come sostituito dall'art.57 L.R. n.27/1986. | |
Atteso l'incontrovertibile dato rappresentato dall'epoca di costruzione dell'intero edificio colpito dai | |
provvedimenti ablatori, di diffida a demolire prima e poi di acquisizione, irrogati dal sindaco del Comune di | |
Nizza di Sicilia, anteriore al 1967, come risulta dal verbale di accertamento della Polizia municipale | |
datato 25 maggio 1995, non v'è dubbio che quanto meno per le prime due elevazioni del fabbricato Sterrantino | |
non poteva disporsi l'acquisizione al patrimonio comunale, in quanto regolarmente edificate, approvate ed | |
assentite; non poteva, conseguentemente,nemmeno disporsi l'acquisizione delle restanti elevazioni e dell'area | |
di sedime perché su di essa insistono le parti ( piano terra e sopraelevazione) assentite dagli organi della | |
P.A. con i citati provvedimenti di approvazione dell'epoca. | |
Sotto altro aspetto, nessuna ordinanza sindacale di acquisizione poteva emettersi in danno del fabbricato del | |
ricorrente, atteso che, come già detto, l'edificazione risale incontrovertibilmente al periodo prossimo | |
all'anno 1965, epoca in cui non era vigente la procedura acquisitiva di cui all'art.7, terzo e quarto | |
comma,della L.47/85. | |
II. VIOLAZIONE della Legge |
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