Sentenza nº 599 da Sicilia, Catania, 20 Aprile 2006

Data di Resoluzione20 Aprile 2006
EmittenteSicilia - Catania

REPUBBLICA ITALIANA N. 0599/06 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4557/97 Reg. Gen.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania - Sezione Prima - nelle
persone dei magistrati
Dr. Rosalia MESSINA Presidente
Dr. Maria Stella BOSCARINO Referendario, estensore
Dr. Salvatore GATTO COSTANTINO Referendario
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 4557/97 R. G. proposto da STERRANTINO CARMELO, rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano
Massimo Brigandì, elett.te dom.to in Catania, via O.Scammacca n.23/C presso l'Avv. Carmelo Maugeri;
contro
il COMUNE di NIZZA di SICILIA, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio,
per l'annullamento
dell'ordinanza n.31/97, emessa dal Sindaco del Comune di Nizza di Sicilia in data 19.06.97 e notificata in
data 24.06.97, di accertamento di inottemperanza alla ingiunzione di demolizione N.34/95 e di acquisizione ed
immissione in possesso delle opere abusive e relativa area di sedime.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 23 marzo 2006 il Referendario Maria Stella Boscarino;
Sentito l'Avv.to del ricorrente, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente espone di aver eseguito opere edili su di un
fabbricato a 3 elevazioni f.t. ed una parziale quarta elevazione , comprensiva di murature perimetrali, di
ml. 12,90, ubicato in Nizza di Sicilia via Pisacane 18-20, anteriormente al 1967.
Con ingiunzione N.34/95 il comune resistente ne ha ordinato la demolizione.
Avverso detti atti è insorto il ricorrente con ricorso n.5553/95 R.G.
Con ordinanza n.31/97, emessa in data 19.06.97 e notificata in data 24.06.97, il Sindaco di Nizza di Sicilia
sul presupposto della mancata ottemperanza del ricorrente alla diffida a demolire di cui all'ordinanza n.34
del 26.06.95, ha disposto l'acquisizione, l'immissione in possesso e la trascrizione gratuita nei registri
immobiliari a favore del Comune dell'intero fabbricato.
Avverso detti atti è insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, affidato a cinque motivi:
I - ECCESSO DI POTERE per travisamento dei fatti, mancata considerazione dei presupposti, illogicità
manifesta e carenza di rnotivazione.
VIOLAZIONE della LR n.26/1986, art. 17, come sostituito dall'art.57 L.R. n.27/1986.
Atteso l'incontrovertibile dato rappresentato dall'epoca di costruzione dell'intero edificio colpito dai
provvedimenti ablatori, di diffida a demolire prima e poi di acquisizione, irrogati dal sindaco del Comune di
Nizza di Sicilia, anteriore al 1967, come risulta dal verbale di accertamento della Polizia municipale
datato 25 maggio 1995, non v'è dubbio che quanto meno per le prime due elevazioni del fabbricato Sterrantino
non poteva disporsi l'acquisizione al patrimonio comunale, in quanto regolarmente edificate, approvate ed
assentite; non poteva, conseguentemente,nemmeno disporsi l'acquisizione delle restanti elevazioni e dell'area
di sedime perché su di essa insistono le parti ( piano terra e sopraelevazione) assentite dagli organi della
P.A. con i citati provvedimenti di approvazione dell'epoca.
Sotto altro aspetto, nessuna ordinanza sindacale di acquisizione poteva emettersi in danno del fabbricato del
ricorrente, atteso che, come già detto, l'edificazione risale incontrovertibilmente al periodo prossimo
all'anno 1965, epoca in cui non era vigente la procedura acquisitiva di cui all'art.7, terzo e quarto
comma,della L.47/85.
II. VIOLAZIONE della Legge
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