Sentenza nº 539 da Sicilia, Catania, 10 Aprile 2006

Data di Resoluzione10 Aprile 2006
EmittenteSicilia - Catania

REPUBBLICA ITALIANA N. 0539/06 Reg. Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 3255/05 Reg. Gen.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania - Sezione Quarta, composto dai Signori Magistrati:

Dott. Biagio Campanella Presidente

Dott. Ettore Leotta Consigliere relatore estensore

Dott. Francesco Brugaletta Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 3255/2005 R.G. proposto:

- dalla Edil Restauri s.r.l., in persona dell'Amministratore Unico, in proprio e nella qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento con la Società Ciet s.r.l., in persona dell'Amministratore Unico,

- dalla GI.SA.MA. Restauri di Longo Giuseppe & C. s.n.c., in persona del socio Amministratore Longo Giuseppe, in proprio e nella qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento con la Agotron Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

- dall'Impresa Ortega Vincenzo, in persona del titolare, in proprio e nella qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento con la Esse Costruzioni s.r.l.,

- dal Consorzio Alveare, in persona del procuratore speciale Marcialis Giuseppe, in proprio e nella qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento con l'Impresa Comitel di Valenti Andrea, in persona del titolare,

tutte rappresenta e difese dell'Avv. Paola Aiello, presso il cui studio, sito in Catania, Via Firenze n. 29, sono elettivamente domiciliate;

contro

il Comune di Militello in Val di Catania, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Agata Burtone, elettivamente domiciliato in Catania, Via Aloi n. 46, presso lo studio dell'Avv. Egidio Incorpora;

e nei confronti

della Kairos Consorzio Stabile Soc. Consortile a r. l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Giunta, elettivamente domiciliato in Catania, Via Balduino n. 17, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Passanisi;

della EIDOS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, della AMON s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, della SEI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituiti;

per l'annullamento

previa sospensione, del verbale di gara del 19 agosto 2005 - 18 ottobre 2005, in parte qua, ed ove occorra del bando di gara in parte qua, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche se non conosciuto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visti il controricorso ed il ricorso incidentale della Kairos Consorzio Stabile Soc. Consortile a r. l.;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore per la pubblica udienza del 22 marzo 2006 il Consigliere dott. Ettore Leotta;

Uditi gli Avvocati delle parti costituite come da verbale di causa;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

Fatto e diritto

1) Con bando pubblicato nella G.U.R.S. n. 27 dell'8 luglio 2005 il Comune di Militello in Val di Catania ha indetto una gara di appalto, a pubblico incanto, ai sensi dell'art. 21, comma 1 ed 1 bis della L. n. 109/1994 e successive modificazioni (nel testo recepito in Sicilia), per l'affidamento dei lavori di riuso ad auditorium della ex Chiesa di San Domenico, 2° stralcio di completamento, per l'importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di Euro 1.033.847,92.

Alla gara di cui trattasi, previa verifica della documentazione amministrativa, sono stati ammessi n. 25 concorrenti.

Nella seduta del 18 ottobre 2005 il Seggio di gara ha proceduto all'apertura delle buste B, contenenti le offerte economiche, e, avvalendosi del programma informatico in dotazione dell'ufficio, ha calcolato le seguenti medie:

media aritmetica delle offerte: 24,1231578947368 %;

media offerte: 24,12 %

media dello scarto: 0,06 %

media incrementata: 24,18 %.

Sulla base di tali calcoli, hanno prodotto la migliore offerta i due concorrenti Kairos Consorzio Stabile Soc. Consortile a r. l. e Comedil Consorzio Artigiano, che avevano presentato il medesimo ribasso del 24,17 %.

Indi, previo sorteggio, l'appalto è stato aggiudicato alla Kairos Consorzio Stabile Soc. Consortile a r. l..

Con ricorso notificato il 26 novembre 2005, depositato l'1 dicembre 2005, la Edil Restauri s.r.l. (in proprio e nella qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento con la Società Ciet s.r.l.), la GI.SA.MA. Restauri di Longo Giuseppe & C. s.n.c. (in proprio e nella qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento con la Agotron Società Cooperativa), l'Impresa Ortega Vincenzo (in proprio e nella qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento con la Esse Costruzioni s.r.l.), concorrenti che avevano offerto tutti il ribasso del 24,18 %, hanno impugnato gli atti di gara, deducendo:

- l'illegittimo troncamento della media delle offerte alla seconda cifra decimale;

- l'illegittimo arrotondamento e troncamento della media gli scarti (che avrebbe dovuto essere pari allo 0,0591 %);

- l'illegittima determinazione della media incrementata (che avrebbe dovuto essere pari a 24,1822);

- l'illegittima aggiudicazione dell'appalto alla Kairos Consorzio Stabile Soc. Consortile a r. l..

I ricorrenti hanno evidenziato che le operazioni di arrotondamento e troncamento non sarebbero state previste né dal bando di gara, né dall'annesso capitolato, né dal bando tipo regionale approvato con Decreto Assessoriale 2 dicembre 2004.

In via cautelativa gli stessi ricorrenti hanno impugnato poi anche il bando di gara, nella parte in cui, al punto 13, ha previsto che "non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la seconda", per l'ipotesi in cui tale prescrizione dovesse riferirsi al successivo sviluppo della gara, e quindi al calcolo della media, e non soltanto alla formulazione dell'offerta con due cifre decimali.

L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, deducendo...

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