Sentenza nº 526 da Friuli Venezia Giulia, Trieste, 30 Agosto 2006

Data di Resoluzione30 Agosto 2006
EmittenteFriuli Venezia Giulia - Trieste

Ricc. nn. 73, 160/05 e 91/06 R.G.R. N.526/06 Reg. Sent.

repubblica italiana

in nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia nelle persone dei magistrati:

Vincenzo Borea - Presidente

Enzo Di Sciascio - Consigliere, relatore

Oria Settesoldi - Consigliere

ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

sui ricorsi n. 73/05, n. 160/05 e n. 91/06 proposti da Parmegiani Giuliano, in proprio e quale capogruppo mandatario del costituito raggruppamento temporaneo di professionisti con:

- ETA Progetti Studio associato tra professionisti, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- Studio di ingegneria Suraci, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- Società di ingegneria Masoli Messi (SIMM) srl, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- Venir Raffaele;

rappresentato e difeso dall'avv. Marco Marpillero, nei ricorsi n. 73/05 e 160/05, ed altresì, nel solo ricorso n. 91/06, dall'avv. Filippo Pesce, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Antonini in Trieste, via del Lazzaretto Vecchio 2, come da mandati a margine dei ricorsi;

c o n t r o

l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 Medio Friuli, in persona del Direttore generale in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Baggio e Ino Pupulin, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR, come da decreto del Direttore generale n. 95.dd. 15.2.2005.e da mandato a margine dell'atto di costituzione;

e nei confronti

del costituito RTP fra SGM Consulting - Società di ingegneria servizi tecnici industriali, capogruppo mandataria, in persona del legale rappresentante pro tempore, e delle mandanti Angiolini Enzo, Smotlak Iztok, Zanetti Angelo, rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Zgagliardich, con domicilio eletto presso di lui in Trieste, via Filzi 8 , come da mandato a margine dell'atto di costituzione;

per l'annullamento

con il ricorso n. 73/05:

- del decreto del Direttore generale dell'Azienda Sanitaria intimata n. 963 dd. 7.12.2004, con cui vengono approvati l'operato della Commissione giudicatrice e gli atti della gara per l'aggiudicazione, mediante procedura aperta, dell'incarico di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo nonché coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, per la riqualificazione delle strutture socio/assistenziali del Comune di S. Daniele del Friuli;

- dei presupposti verbali della Commissione giudicatrice;

- del Capitolato speciale di gara;

- di ogni atto relativo alla sottoscrizione della convenzione per lo svolgimento del servizio;

con il ricorso n. 160/05 del contratto stipulato, in data 21.12.2004, fra l'amministrazione intimata e il RTP controinteressato;

con il ricorso n. 91/06 della nota del Direttore generale dell'Azienda intimata dd. 29.11.2005, di riscontro alla diffida del ricorrente e degli atti, documenti e operazioni presupposte, ed in particolare della relazione del Dipartimento di ingegneria dell'Azienda predetta dd. 23.11.2005;

per l'accertamento

con il medesimo ricorso, del mancato possesso, in capo al raggruppamento controinteressato, dei requisiti di partecipazione alla gara, con conseguente obbligo di esclusione e risoluzione di diritto o inefficacia del contratto fra esso e l'amministrazione appaltante;

per il risarcimento

del danno derivante dai provvedimenti impugnati con tutti i ricorsi proposti ;

Visti i ricorsi, rispettivamente notificati il 7 e 8.2.2005, il 7.4.2005 e il 3.2.2006 e ritualmente depositati presso la Segreteria generale con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata e del controinteressato;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 7 giugno 2006 la relazione del consigliere Enzo Di Sciascio ed uditi altresì i procuratori delle parti costituite;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

f a t t o

Va doverosamente premesso, ad illustrazione di quanto segue, che l'Azienda sanitaria Medio Friuli ha indetto una procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza del I° e II° lotto unificati nel I° stralcio per la riqualificazione ed ampliamento di strutture socio - assistenziali entro il presidio ospedaliero "S. Antonio Abate" di S. Daniele del Friuli, in base ad un progetto esecutivo, che prevede la netta separazione, anche fisica, delle aree e dei fabbricati a destinazione prettamente sanitaria da quelli a destinazione socio - assistenziale, sulla cui ristrutturazione si ritiene prioritariamente di intervenire, onde è necessario il servizio, oggetto del controverso appalto.

Con il ricorso n. 73/05 pertanto il ricorrente impugna, chiedendone l'annullamento, gli atti, meglio descritti in epigrafe, ivi compresi quelli presupposti e consequenziali ivi elencati, con cui, previa approvazione degli gli atti della gara, è stata aggiudicata la predetta procedura aperta, relativa all'incarico di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo nonché coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, per la riqualificazione delle strutture socio assistenziali del Comune di S. Daniele del Friuli.

Deduce al riguardo le seguenti censure:

1) Violazione ed errata applicazione della lex specialis. Eccesso di potere per illogicità e sviamento

La Commissione di gara, riunitasi per la prima volta, ha stabilito:

- di valutare gli elementi qualitativi dell'offerta tecnica mediante il metodo del confronto a coppie;

- di seguire il disciplinare di gara che ha imposto una valutazione del punteggio per merito tecnico che assegna fino a 25 punti per l'incarico di direzione lavori e fino a 15 punti per l'incarico di coordinamento della sicurezza;

Ha quindi introdotto, sulla base dei poteri conferitile dall'art. 7 del disciplinare, una serie di sub - pesi e sub - fattori ponderali, fra cui dev'essere qui tenuto presente il primo.

Con esso l'elemento indicato dall'art. 4, punto 2, scheda 4 del disciplinare, consistente nel valutare, ai fini del punteggio per merito tecnico, gli "incarichi affini alle prestazioni dedotte nell'incarico, oggetto della presente gara, svolti nell'ultimo decennio e reputati dal concorrente particolarmente significativi della propria capacità e qualificazione professionale nel settore della direzione lavori e nel settore del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione" - che i concorrenti dovevano indicare nel numero di tre per ogni categoria - è stato ulteriormente specificato.

Tale specificazione è stata disposta nel senso che andrà presa in considerazione la "attinenza tra i contenuti degli incarichi proposti dai concorrenti e l'oggetto dell'incarico dedotto nella gara (riqualificazione ed ampliamento delle strutture socio - assistenziali della città di S. Daniele del Friuli)".

Tale opzione dell'organo valutatore, nel senso di una sorta di corrispondenza biunivoca fra l'oggetto dell'incarico della direzione lavori e quello del previo progetto esecutivo, avrebbe arbitrariamente penalizzato il ricorrente, che ha indicato nell'offerta tecnica opere pubbliche di ben altro spessore nella fase realizzativa e della medesima tipologia costruttiva, ma non esattamente corrispondenti a quelle progettate.

Andrebbero pertanto distinte con chiarezza le caratteristiche di una gara per la progettazione e la direzione dei lavori da quella per la sola direzione (cui accede anche il coordinamento della sicurezza), non confondendo l'obiettivo della riqualificazione ed ampliamento degli immobili del presidio ospedaliero de quo da dedicarsi agli anziani non autosufficienti, cui provvede il progetto esecutivo, con quello della direzione lavori.

La Commissione avrebbe ingiustamente svilito l'esperienza maturata in opere della stessa tipologia costruttiva e di più alto valore economico, valutando le offerte tecniche in base alla sola destinazione d'uso e privilegiando quindi il controinteressato, che ha esposto tre casi di "ristrutturazione, riconversione e/o ampliamento di case di riposo".

Essa non avrebbe pertanto, operando con detto criterio, tenuto conto del fatto che il servizio oggetto di gara si riferisce, per 4/5, a una nuova costruzione, per la quale ha poca importanza la direzione di lavori di ristrutturazione, mentre ne ha molta di più il fatto che il fabbricato verrebbe a ricadere in zona sismica, il che richiederebbe una specifica esperienza, di cui essa non avrebbe tenuto conto.

Nel suo complesso il sub - criterio scelto sarebbe quindi da ritenere illogico, in quanto la destinazione d'uso avrebbe rilievo solo ai fini delle scelte progettuali, ma non a quelli relativi all'incarico controverso.

Illegittimamente pertanto la Commissione avrebbe trasformato il criterio preferenziale, di cui all'art. 4 punto 2 del disciplinare di gara, dell'affinità delle prestazioni, in quello dell'attinenza del contenuto degli incarichi, il che avrebbe consentito di non tenere nel debito conto dell'indicazione, da parte del ricorrente, di due significativi incarichi in materia di ampliamento di strutture ospedaliere.

Nulla ha fatto presagire all'istante tale mutamento di prospettiva che, se anteriormente cognito, avrebbe consentito di inserire nell'offerta anche gli incarichi, anche da esso svolti, nel settore della ristrutturazione delle case di riposo, onde l'organo valutatore avrebbe agito con palese sviamento, travalicando il compito sostanzialmente interpretativo della lex specialis, che gli sarebbe stato affidato.

2) Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, errore nei presupposti e contraddittorietà

In via subordinata, qualora fossero ritenuti accettabili i criteri predisposti dalla Commissione per la valutazione del merito tecnico, sarebbe egualmente viziata l'utilizzazione che se n'è fatta in concreto.

Invero il raggruppamento di professionisti controinteressato non potrebbe aver ottenuto un punteggio così alto, quale quello assegnatogli.

Invero si sarebbe dovuto tener conto dell'influenza...

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