Sentenza nº 525 da Lazio, Roma, 25 Gennaio 2006

Data di Resoluzione25 Gennaio 2006
EmittenteLazio - Roma

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma - Prima Sezione

nelle persone dei Signori:

Dott. Antonino Savo Amodio Presidente

Dott. Germana Panzironi Componente

Dott. Roberto Caponigro Componente, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 6362 del 1987, proposto da

Nicola Picardi

rappresentato e difeso da sé medesimo e domiciliato nel proprio studio in Roma, Via Cirenaica n. 15

contro

Ministero della Pubblica Istruzione - Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

per la condanna

della pubblica amministrazione al pagamento della somma, nei suoi confronti, a titolo di rivalutazione monetaria su credito di lavoro tardivamente corrisposto ed a titolo di interessi corrispettivi sugli importi rivalutati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 7 dicembre 2005, giudice relatore il dott. Roberto Caponigro, l'avv. Montefalcone in sostituzione dell'avv. Picardi per il ricorrente e l'avv. Aiello per l'Avvocatura dello Stato;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

  1. Il ricorrente espone che, in forza di un decreto del Rettore pro tempore dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" del 19.11.1982, ha svolto l'insegnamento di "Diritto processuale civile" presso la Facoltà di Economia e Commercio della predetta Università dal 16.2.1982 al 31.10.1982.

    Soggiunge che il compenso per detto periodo di insegnamento gli è stato corrisposto nel mese di ottobre 1985.

    Di talché, in relazione al notevole ritardo con cui il suo credito di lavoro è stato soddisfatto, chiede la rivalutazione in base agli indici Istat delle somme percepite e la corresponsione sugli importi così rivalutati degli interessi corrispettivi al tasso legale con la conseguente condanna delle amministrazioni al pagamento.

    All'udienza pubblica del 7 dicembre 2005, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

  2. Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi di quanto di seguito indicato.

    La rivalutazione monetaria e gli interessi corrispettivi sui crediti di lavoro dei pubblici dipendenti decorrono dalla data di maturazione del diritto e tale momento genetico si configura diversamente a seconda della differente fonte del credito, nel...

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