Sentenza nº 81 da Lazio, Roma, 04 Gennaio 2006

Data di Resoluzione04 Gennaio 2006
EmittenteLazio - Roma

REPUBBLICA ITALIANA

N. Reg.Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2005
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. 9413 Reg.Ric.
PER IL LAZIO - SEZIONE III TER Anno 2004

composto dai signori

Francesco Corsaro PRESIDENTE

Angelica Dell'Utri COMPONENTE, relatore

Stefania Santoleri COMPONENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 9413/04 Reg. Gen., proposto da COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Pasquini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri n. 5;

CONTRO

il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliati presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

E NEI CONFRONTI DI

Regione Veneto, in persona del Presidente in carica della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Romano Morra, Antonella Cusin e Luigi Manzi, selettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma, via Federico Confalonieri n. 5;

Provincia di Verona, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;

Italferr S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;

Treno ad Alta Velocità S.p.A. (TAV), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Roma, via Panama 12;

CON L'INTERVENTO AD OPPONENDUM

del Consorzio CEPAV Due (Consorzio Eni per l'Alta Velocità), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Grassi e Jacopo Sanalitro, elettivamente domiciliato presso i medesimi in Roma, piazza Barberini n. 12;

per l'annullamento

a.- della deliberazione 5 dicembre 2003 n. 120/2003, con cui il CIPE ha approvato il progetto preliminare per la "linea AV/AC Milano-Verona", con riconoscimento della compatibilità ambientale dell'opera ed ha disposto in ordine al finanziamento delle attività da avviare in via anticipata;

b.- di ogni altro provvedimento pregresso, prodromico, correlato e/o consequenziale, tra cui in particolare:

- verbale della Conferenza dei servizi 19 dicembre 2002 relativa alla valutazione del progetto per il quadruplicamento ferroviario veloce Torino-Milano-Venezia, tratta Milano-Verona;

- deliberazione 21 dicembre 2001 n. 121 del CIPE, con la quale il progetto in questione risulterebbe incluso nel primo programma delle opere strategiche;

- pareri della Giunta regionale del Veneto 23 giugno 2003 n. 6015/45.01 e 11 agosto 2003 n. 8343745.01, non conosciuti;

- deliberazione 18 agosto 2003 n. 2810 della Giunta regionale del Veneto;

- parere della Commissione speciale VIA, non conosciuto,

previa, se del caso,

proposizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale per la conseguente remissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate, della Regione Veneto e della TAV;

Visto l'atto di intervento ad opponendum spiegato dal Consorzio CEPAV Due;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2005, relatore il consigliere Angelica Dell'Utri, uditi per le parti gli Avv.ti Pasquini, Medugno, Manzi, Grassi e l'Avv. dello Stato Di Palma;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato il 22 e 27 settembre 2004 il Comune di Castelnuovo del Garda ha impugnato la deliberazione 5 dicembre 2003 n. 120/2003, con cui il CIPE ha approvato il progetto preliminare per la "linea AV/AC Milano-Verona", con riconoscimento della compatibilità ambientale dell'opera ed ha disposto in ordine al finanziamento delle attività da avviare in via anticipata, nonché ogni altro provvedimento pregresso, prodromico, correlato e/o consequenziale, tra cui in particolare:

- il verbale della Conferenza dei servizi 19 dicembre 2002 relativa alla valutazione del progetto per il quadruplicamento ferroviario veloce Torino-Milano-Venezia, tratta Milano-Verona;

- la deliberazione 21 dicembre 2001 n. 121 del CIPE, con la quale il progetto in questione risulterebbe incluso nel primo programma delle opere strategiche;

- i pareri della Giunta regionale del Veneto 23 giugno 2003 n. 6015/45.01 e 11 agosto 2003 n. 8343745.01, non conosciuti;

- la deliberazione 18 agosto 2003 n. 2810 della Giunta regionale del Veneto;

- il parere della Commissione speciale VIA, non conosciuto.

Premesse notazioni circa i particolari pregi della zona interessata e, di contro, le notevoli opere ivi previste, a sostegno dell'impugnativa ha dedotto:

  1. - Violazione e falsa applicazione della legge 21 dicembre 2001 n. 443 e del D.Lgs. 20 agosto 2002 n. 190, in particolare art. 16.

  2. - Violazione e falsa applicazione della direttiva 93/37/CEE e degli artt. 10, 11 e 97 Cost.; violazione del principio del primato del diritto comunitario; violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co. 2, l. n. 443/01, dell'art. 1, co. 3, D.Lgs. n. 190/02, dell'art. 131, co. 2, l. n. 388/00, della legge n. 109/94, del d.P.R. n. 554 del 1999. Eccesso di potere sotto i profili dello sviamento, della disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta, della falsità dei presupposti, della contraddittorietà, della incongruità e della erronea valutazione dei fatti.

  3. - Illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 166/2002 in quanto in contrasto con gli artt. 10, 11 e 97 Cost. e con il diritto comunitario in materia di concorrenza ed appalti pubblici; contrasto sotto altro profilo di tale norma con gli artt. 3, 97, 24, 25 e 113 Cost..

  4. - Carenza assoluta di potere e violazione di legge in relazione all'art. 73 Cost. ed all'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale; conseguente nullità della delibera 21 dicembre 2001 n. 121 del CIPE.

  5. - Violazione della direttiva 2001/42/CEE del parlamento europeo e del consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nonché violazione del D.P.R. 14 marzo 2001 (nuovo piano generale dei trasporti e della logistica). Violazione dell'art. 97 Cost..

  6. - Illegittimità costituzionale della legge n. 443/01 ed in particolare dell'art. 1, co. 1 e 2, per contrasto con gli artt. 5, 9, 32 e 97 Cost..

  7. - Violazione dell'art. 1 della legge n. 443/01 e dell'art. 3 del D.Lgs. n. 190/01. Carenza di motivazione.

  8. - In relazione alla deliberazione 21 dicembre 2001 n. 121: violazione dell'art. 117 Cost. Eccesso di potere. Carenza di motivazione. Invalidità derivata degli atti successivi.

  9. - Violazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 190/2002 così come integrato dalla sentenza n. 303/2003 della Corte Costituzionale e modificato dal D.Lgs. 14 novembre 2003 n. 315.

  10. - Illegittimità costituzionale della legge 21 dicembre 2001 n. 443 ss.mm. e del D.Lgs. 20 agosto 2002 n. 190 in quanto contrastanti con gli artt. 3, 5, 97, 117 e 120 Cost..

  11. - Violazione del principio di precauzione menzionato nell'art. 174, co. 2, del Trattato UE.

  12. - Violazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357.

  13. - Illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere sotto i particolari profili della contraddittorietà, dell'incongruità, del travisamento e dell'erronea valutazione dei fatti, nonché della carenza di istruttoria, di contraddittorio e di motivazione.

    Col patrocinio dell'Avvocatura dello Stato si sono costituiti in giudizio il CIPE, i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze, i quali hanno chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per tardività o comunque respinto nel merito. Si sono costituiti anche la Regione Veneto e la TAV S.p.A., mentre è intervenuto ad opponendum il Consorzio CEPAV Due; in memoria hanno svolto eccezioni e controdeduzioni. A sua volta l'Ente ricorrente ha esposto ulteriori considerazioni con memoria del 25 novembre 2005.

    All'odierna udienza pubblica la causa è stata posta in decisione, previa trattazione orale.

    D I R I T T O

  14. - Com'è esposto nella narrativa che precede, forma oggetto principale del ricorso in esame, proposto dal Comune di Castelnuovo del Garda, la deliberazione 5 dicembre 2003 n. 120/2003, con cui il CIPE ha approvato, ai sensi degli artt. 3 e 18 del D. Lgs. n. 190 del 2002 e con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare per la "linea AV/AC Milano-Verona", ha riconosciuto la compatibilità ambientale dell'opera ed ha conseguentemente ritenuto perfezionata ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera stessa. Tra gli atti presupposti vengono in particolare impugnati il verbale della Conferenza dei servizi 19 dicembre 2002 relativo alla valutazione del progetto per il quadruplicamento ferroviario veloce Torino-Milano-Venezia, tratta Milano-Verona, la deliberazione 21 dicembre 2001 n. 121 del CIPE, con la quale il quadruplicamento ferroviario predetto è stato incluso nel primo programma delle infrastrutture strategiche, i pareri della Giunta regionale del Veneto 23 giugno 2003 n. 6015/45.01 e 11 agosto 2003 n. 8343745.01 con la deliberazione 18 agosto 2003 n. 2810 della stessa Giunta regionale ed il parere della Commissione speciale VIA. L'impugnativa viene svolta previa, se del caso, proposizione del giudizio incidentale di legittimità...

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