Sentenza nº 5125 da Lazio, Roma, 23 Giugno 2006

Data di Resoluzione23 Giugno 2006
EmittenteLazio - Roma

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. Reg. Sent.

Anno 2006

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO 9563 Reg. Ric.
Anno 2004

- Sezione I-quater -

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso n. 9563 del 2004, proposto da Via Maurizio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Immacolata Amoroso e Fabrizio Casella ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, situato in Roma, P.le Clodio n. 56;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è ex lege domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

l'annullamento

del provvedimento non identificato e mai notificato del quale il ricorrente apprendeva il contenuto in data 19 agosto 2004 mediante accesso ad internet al sito: www.polizia-penitenziaria.it, con il quale veniva disposta la di lui non idoneità alle prove successive a quella preselettiva dallo stesso sostenuta relativamente al concorso a 271 posti nel ruolo di ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" del 18.03.2003, nonché degli atti interni alla Commissione Concorsi con i quali veniva disposto il punteggio minimo per l'ammissione alle prove successive pari a 6,00, nonché di ogni atto presupposto connesso a quelli impugnati;

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visti le memorie e i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista la sentenza parziale n. 410/2006, pubblicata mediante deposito in Segreteria in data 19 gennaio 2006, con la quale veniva: - disposto l'obbligo a carico del ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati ammessi alle prove successive a quella preselettiva, autorizzando - nel contempo - il ricorso alla procedura per pubblici proclami, "fatta salva la notifica individuale ad almeno tre dei predetti soggetti"; - ordinato all'Amministrazione di depositare ulteriore documentazione;

Visti gli adempimenti posti in essere dalle parti in esecuzione della suddetta sentenza;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 12 maggio 2006 il Primo Ref. Antonella MANGIA; uditi, altresì, i procuratori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

Fatto

Attraverso il ricorso in esame, notificato il 28 settembre 2004 al Ministero della Giustizia e depositato il 7 ottobre successivo, si impugna il provvedimento con il quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo al termine della prova preselettiva prevista dall'art. 7 del bando di concorso pubblico per 271 posti di allievo vice ispettore nel ruolo degli Ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria, pubblicato nella G.U. - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 22 del 18.03.2003.

Avverso la predetta inidoneità, riconducibile all'insufficienza del voto riportato nella prova di cui trattasi (costituita da un questionario contenente ottanta domande a risposta multipla, vertenti su elementi di diritto penale, di diritto processuale penale, di diritto penitenziario, di diritto costituzionale, di diritto amministrativo e civile nonché su elementi attinenti all'ordinamento dell'Amministrazione Penitenziaria), nell'impugnativa vengono proposti i seguenti motivi di gravame:

Violazione di legge P.C.D. del 18.03.2003 art. 7 comma 3, D.P.R. 487/94 art. 7; Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Manifesta ingiustizia; Eccesso di potere per violazione del principio del buon andamento, di legalità, imparzialità dell'attività amministrativa (art. 97 Cost.). I quesiti posti nelle prove preliminari sono stati di difficoltà non compatibile con il titolo di studio richiesto per il concorso in questione (diploma di istruzione secondaria di secondo grado) e con la previsione del bando che richiedeva la conoscenza di meri "elementi" in determinate materie giuridiche. Delle domande poste (80) in ogni questionario, circa 70 erano piuttosto difficili, delle 70 almeno 30 particolarmente difficili; in sostanza, mediamente circa il 40% delle domande non richiedeva una preparazione da "elementi" ma una preparazione approfondita delle materie, per non parlare di quelle poste in modo errato, di quelle inesistenti, di quelle che richiedevano conoscenze di remote circolari interne all'amministrazione penitenziaria e di quelle relative a questioni sulle quali non c'è ancora una disciplina compiuta. In conclusione, l'analisi delle domande consente di affermare che i questionari sottoposti ai candidati sono stati predisposti in evidente violazione di quanto previsto dall'art. 7 del bando di concorso. Considerato che su circa 9.900 concorrenti soltanto in 273 sono risultati idonei, l'abbassamento del punteggio relativo all'idoneità da 6,00 a 4,00 consentirebbe l'ammissione del ricorrente alle prove successive, consentendo, perciò, all'Amministrazione di poter contare su un numero maggiore di candidati da selezionare ed una maggiore possibilità di ricoprire i posti che già adesso risultano non coperti.

Con atto depositato in data 20 ottobre 2004 si è costituito il Ministero della Giustizia, il quale - nel prosieguo e precisamente in data 11 novembre 2005 - ha depositato una memoria, i cui contenuti possono essere così sintetizzati: - il problema è stabilire cosa debba intendersi per elementi; - le locuzioni riportate da controparte sono generiche; - occorre, pertanto, "far riferimento all'orientamento teleologico del complesso delle circostanze di riferimento nel quale le stesse espressioni sono inserite e/o utilizzate"; - è, dunque, doveroso dare rilievo al fatto che il ricorrente ha chiesto di partecipare ad un concorso pubblico per accedere al grado iniziale della carriera degli ispettori di Polizia Penitenziaria; - ciò premesso, dall'art. 14, comma 1, lett. b), numero 3, della legge n. 395/1990 (il quale attribuisce agli ispettori, tra l'altro, funzioni di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unità operative e la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti) è facile evincere la necessità per gli appartenenti al ruolo degli ispettori, compresi i vice ispettori, del possesso di conoscenze giuridiche che non possono ridursi nelle più semplici ed elementari nozioni di diritto, anche perché, se così fosse, gli appartenenti ai ruoli inferiori non dovrebbero possedere alcuna conoscenza giuridica; - gli appartenenti al ruolo ispettori svolgono anche funzioni di P.G.; - non risulta che l'Amministrazione abbia, per questo concorso, mai consigliato testi di studio; - il sig. Via ha...

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