Sentenza nº 9387 da Council of State (Italy), 23 Dicembre 2010

Data di Resoluzione23 Dicembre 2010
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Armando Pozzi, Presidente FF, Estensore

Vito Poli, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO :Sezione IV n. 01523/2008, resa tra le parti, concernente REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA PRESSO CASSA SICUREZZA SOCIALE MAROCCHINA.

sul ricorso numero di registro generale 2954 del 2009, proposto da:

El Assiri Mohamed, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Caputo, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Cola di Rienzo, 252;

Ministero degli Esteri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Esteri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 il Presidentye f. f. Armando Pozzi e uditi per le parti gli avvocati Caputo e l'avv. dello Stato Melillo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Espone parte ricorrente di avere presentato avanti questo Consiglio ricorso per sentir ordinare al Ministero degli Affari Esteri di provvedere alla ?regolarizzazione presso la Cassa di Sicurezza Sociale Marocchina della propria posizione contributiva dal 27/7/72 aI 31/12/93?, così come statuito dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza n.1093 del 26/2-17/8/ 2004.

Riferisce, ancora, che nel giudizio di ottemperanza il Ministero, senza costituirsi, ha depositato una nota, secondo la quale la Cassa Marocchina applicherebbe la prescrizione quinquennale su quote di debito non versate e la regolarizzazione oltre i cinque anni necessiterebbe dell'autorizzazione preventivamente dalla Direzione generale della Cassa, attraverso apposita procedura.

Sulla base di queste dichiarazioni questa Sezione, adita con ricorso per ottemperanza ma - a detta della stessa parte - senza avere avvisato della camera di consiglio e senza avere sentito il difensore , avrebbe ritenuto che il Ministero abbia eseguito il giudicato, per quanto da esso discende in termini di efficacia circoscritta al territorio nazionale, mentre per la parte contributiva nulla poteva direttamente fare l'amministrazione italiana in quanto, essendo l'adempimento condizionato al consenso della Cassa di Sicurezza Sociale Marocchina, ente estraneo all'ordinamento italiano, il Ministero non poteva essere tenuto ad attivarsi oltre quanto già fatto, secondo quanto esposto in base alla citata nota 24/12/07.

La predetta decisione di questa Sezione viene impugnata per revocazione, ai sensi deII'art.395 n.4, in quanto essa sarebbe l'effetto dei seguenti errori di fatto risultanti dagli atti e documenti di causa.

1 - Omessa comunicazione dell'avviso fissazione d'udienza.

Al difensore, ricoverato, a causa di un intervento chirurgico, non sarebbe stata data comunicazione della udienza stabilita per la trattazione del ricorso.

Di conseguenza, il Collegio, in assenza del difensore, alla camera di consiglio avrebbe dovuto rilevare la non regolare costituzione del contraddittorio.

2 - La decisione revocanda si fonderebbe su una circostanza di fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa dagli atti di causa.

Infatti, nella nota del 24/12/07 il Ministero dichiara che rimarrebbe ancora da regolarizzare la posizione contributiva e che nonostante la collaborazione dell'ente marocchino, le difficoltà incontrate sono notevoli, in quanto, per prassi costante e consolidata, la C.N.S.S. applicherebbe la eventuale prescrizione quinquennale su eventuali debiti di quote non versate. La regolarizzazione dei debiti pregressi (oltre i cinque anni) dovrebbe, dunque, essere autorizzata preventivamente dalla Direzione Generale della C.N.S.S. attraverso una apposita procedura, che non è stata attivata dall'amministrazione a ciò tenuta.

A detta della parte ricorrente, infatti, per regolarizzare la sua posizione contributiva il Ministero, quale destinatario dell'obbligo imposto dalla sentenza della Corte di Appello di Roma, avrebbe dovuto dar corso alla procedura prevista, chiedendo l'autorizzazione alla Direzione Generale della Cassa per il versamento tardivo dei contributi omessi, in relazione al rapporto intercorso con l'istante, versando presso la C.N.S.S. le somme risultanti dovute e peraltro già in parte stanziate.

Il Ministero, in altri termini, per provare di aver adempiuto al proprio obbligo, avrebbe dovuto dimostrare di aver aperto la posizione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT