Sentenza nº 9347 da Council of State (Italy), 23 Dicembre 2010

Data di Resoluzione23 Dicembre 2010
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Paolo Numerico, Presidente

Anna Leoni, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

Andrea Migliozzi, Consigliere

per la riforma, previa sospensiva degli effetti,

della sentenza emessa inter partes dal T.A.R. del Lazio, Sezione Seconda, nr. 11851, depositata il 26 novembre 2009, con cui è stata respinta l'impugnazione proposta in primo grado avverso i seguenti atti: provvedimento del 2 settembre 2008 di irrogazione della penale di cui all'art. 27, comma 2, lettera b), della Convenzione di concessione nella misura di ? 0,15 per ogni apparecchio per il quale il concessionario era in possesso di nulla-osta alla data del 1 novembre 2004 (da moltiplicarsi per 48 giorni di ritardo), per un importo complessivo pari a ? 171.806,00; provvedimento del 1 ottobre 2008 di irrogazione della penale di cui all'art. 27, comma 2, lettera b), della Convenzione di concessione per un importo complessivo pari a ? 567.048,00; provvedimento del 16 ottobre 2008 di irrogazione della penale di cui all'art. 27, comma 3, lettera a), della Convenzione di concessione per un importo complessivo pari a ? 6.886.619,00; con la contestuale richiesta di accertamento dell'assoluta insussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'applicazione da parte di A.A.M.S. di quelle penali e comunque dell'inammissibilità e infondatezza della correlata pretesa fatta valere dalla medesima Amministrazione.

sul ricorso in appello nr. 593 del 2010, proposto dalla B PLUS GIOCOLEGALE Ltd (già Atlantis World Giocolegale Ltd), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmelo Barreca, Benedetto Giovanni Carbone e Andrea Scuderi, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via degli Scipioni, 288,

la AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;

Viste le memorie prodotte dalla appellante (in date 11 giugno 2010, 22 ottobre 2010 e 29 ottobre 2010) e dall'Amministrazione (in date 4 marzo 2010 e 10 giugno 2010) a sostegno delle rispettive difese;

Vista l'ordinanza di questa Sezione nr. 1115 del 9 marzo 2010, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2010, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi gli avv.ti Barreca, Carbone e Scuderi per la appellante e l'avv. dello Stato Cristina Gerardis per l'Amministrazione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società B Plus Giocolegale Ltd (già Atlantic World Giocolegale Ltd) ha impugnato, chiedendone la riforma previa sospensione dell'esecuzione, la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso dalla stessa società proposto avverso gli atti con cui l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato le aveva irrogato una serie di sanzioni per ritenuti inadempimenti alla Convenzione di concessione avente a oggetto il servizio pubblico di attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché delle attività e funzioni connesse.

A sostegno dell'impugnazione, la appellante ha dedotto:

1) inesistenza dei presunti addebiti; inesistenza di responsabilità o imputabilità del concessionario; violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 marzo 2004, nr. 86; inesistenza di inadempimento; difetto di motivazione; illogicità e contraddittorietà; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di disponibilità e valutazione delle prove (in relazione al fraintendimento dell'esatto contenuto degli obblighi incombenti al concessionario in tema di collegamento alla rete degli apparecchi, nonché alla mancata considerazione delle difficoltà tecniche e operative ? documentate in giudizio e ben note all'Amministrazione ? che avevano caratterizzato la fase di avvio dell'attività, e infine alle specifiche osservazioni formulate nel ricorso introduttivo con riferimento a ciascuna delle tre penali applicate);

2) eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità e contraddittorietà; violazione della convenzione e degli obblighi conformativi al giudicato (in relazione alla mancata dimostrazione dell'esistenza di un danno per l'Amministrazione, e in ogni caso alla arbitraria quantificazione delle penali applicate, anche alla luce di una precedente sentenza di annullamento di precedenti atti applicativi di sanzioni da parte del medesimo T.A.R. del Lazio);

3) erroneità e illegittimità della sentenza appellata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su specifici motivi di ricorso (in relazione ai vizi, pure lamentati nell'atto introduttivo del giudizio, di: illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione sotto altro profilo; difetto di motivazione, violazione del giudicato rappresentato dalla sentenza nr. 3174 del 2008 del T.A.R. del Lazio; eccesso di potere per sviamento; errore e travisamento dei presupposti; manifesta contraddittorietà e illogicità; manifesta illogicità e contraddittorietà per diverso profilo; ulteriore profilo di illogicità e di sviamento; mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in ordine alla richiesta di riduzione della penale).

In via istruttoria, la appellante ha chiesto disporsi consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'incidenza delle difficoltà tecniche evidenziate sull'avvio del servizio e, quindi, la non imputabilità al concessionario degli inadempimenti riscontrati dall'Amministrazione.

Si sono costituiti il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, contestando analiticamente la fondatezza delle doglianze articolate nell'appello e concludendo per la conferma della sentenza di primo grado.

All'esito della camera di consiglio del 9 marzo 2010, questa Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.

All'udienza del 23 novembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

  1. L'odierna appellante, B Plus Giocolegale Ltd (già Atlantis World Giocolegale Ltd) è risultata aggiudicataria del servizio pubblico di attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, all'esito di procedura selettiva indetta dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ai sensi dell'art. 39, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003, nr. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, nr. 326.

    Nella predetta qualità, la società istante ha stipulato con l'A.A.M.S. apposita Convenzione di concessione, con la quale si è impegnata ? tra l'altro ? a collocare sul mercato e gestire gli apparecchi da gioco forniti dall'Amministrazione, e quindi a raccogliere il residuo delle giocate, versandone all'Erario il 12 % a titolo di prelievo unico erariale e corrispondendo altresì un canone di concessione pari allo 0,8 %.

    Tuttavia, nella fase di avvio dell'attività si sono registrati...

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