Sentenza nº 1861 da Lazio, Roma, 10 Marzo 2006

Data di Resoluzione10 Marzo 2006
EmittenteLazio - Roma

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. Reg. Sent.

Anno

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO 4825 Reg. Ric.
Anno 2004

- Sezione I-quater -

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso n. 4825 del 2004, proposto da Benetti Luca, Lionetti Luca, Cipollone Livio, Dattilo Marco, Occhipinti Giovanni, Abis Francesco, Guerini Edoardo, Proganò Rocco, Del Popolo Carciopolo Santo, Messina Simone, Terranova Luisa, Vagnarelli Stefano, Todarello Francesco, Presti Corrado, Ruggiero Raffaele, Colucci Pasquale, Bua Vincenzo, Cucurachi Giampietro, De Vizio Giovanni, Cardinale Luigi, Perico Thomas, Sabia Domenico, Chiofalo Marcello, Lo Noce Francesco, Perrotta Filippo, Raimondo Salvatore, Di Gregorio Sebastiano, Bracaglia Alessandro, Centola Claudio, Ruggieri Salvatore, D'Onofrio Carlo, Miggiano Luigi, Teta Claudia, Savino Gianfranco, Ventura Claudio, Fuglieni Marco, Renzi Marco, Scaringi Simona, Cinquina Fabio, Greco Gianfranco, Pisano Valeria, Elefante Giuseppe, Zullo Assuntina, Ruoroch Luca, Napelli Barbara, Testa Giuseppe, Garofalo Michael, Iuliano Pierpaolo, Guadagno Vincenzo, Di Maro Maria, Russo Giuseppe, Mauriello Pasquale, Pragliola Pietro, Natale Ettore Ubaldo, Arco Giovanna, D'Amico Antonella, Piccegna Giuseppe, Tinnirello Enzo, Lo Monaco Sebastiano, Palermo Giuseppe, Virgilio Valeria, Barbarino Maria Cristina, Schillaci Paolo, De Riso Gerardo, Panariello Emilio, Giannaccaro Donato, Garrì Annamaria, Caruso Claudio e Colavito Giuseppe, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Maria Immacolata Amoroso e Fernando Bonelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, situato in Roma, P.le Clodio n. 56;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è ex lege domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti di

Pignatelli Mauro, rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare Ammendola ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, situato in Roma, Piazza della Libertà n. 10;

l'annullamento

dei provvedimenti non identificati e dei quali apprendevano il contenuto in data 26.02.2004 con i quali veniva disposta la non idoneità alle prove successive a quella preselettiva dagli stessi sostenuta relativamente al concorso a 271 posti nel ruolo di ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" del 18.03.2003, nonché degli atti interni alla Commissione concorsi con i quali veniva disposto il punteggio minimo per l'ammissione alle prove successive pari a 6,00, nonché di ogni atto presupposto connesso a quelli impugnati;

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visti le memorie e i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista la sentenza parziale n. 6775/2005, pubblicata mediante deposito in Segreteria in data 9 settembre 2005 e comunicata alle parti in medesima data, con la quale veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati ammessi alle prove successive a quella preselettiva, autorizzando - nel contempo - il ricorso alla procedura per pubblici proclami, nonché l'acquisizione presso il Ministero della Giustizia di ulteriore documentazione;

Vista l'avvenuta esecuzione della suddetta sentenza;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei controinteressati Casà Salvatore, Catacchio Alessandro, Costanzi Luca, De Cristofaro Gennaro, Di Giusto Davide, Dolso Alessia, Fusco Antonio Egidio, Gebbia Maurizio, Cesari Stefano, Pignatelli Mauro, Rocco Monaco, Ruggiero Alessandro, Santilli Luigi, Scibelli Gianluca, Somma Salvatore e Trovè Francesco, rappresentati e difesi dall'Avv. Cesare Ammendola ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, situato in Roma, Piazza della Libertà n. 10;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 9 gennaio 2006 il Primo Ref. Antonella MANGIA; uditi, altresì, i procuratori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

Fatto

Attraverso il ricorso in esame, notificato il 23 aprile 2004 all'Amministrazione ed il successivo 24 aprile 2004 al controinteressato Pignatelli Mauro e depositato l'11.05.2004, si impugnano i provvedimenti con i quali i ricorrenti sono stati giudicati non idonei al termine della prova preselettiva prevista dall'art. 7 del bando di concorso pubblico per 271 posti di allievo vice ispettore nel ruolo degli Ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria pubblicato nella G.U. - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 22 del 18.03.2003.

Avverso le predette inidoneità, riconducibili all'insufficiente voto riportato nella prova di cui trattasi (costituita da un questionario contenente ottanta domande a risposta multipla, vertenti su elementi di diritto penale, di diritto processuale penale, di diritto penitenziario, di diritto costituzionale, di diritto amministrativo e civile nonchè su elementi attinenti all'ordinamento dell'Amministrazione Penitenziaria), nell'impugnativa vengono proposti i seguenti motivi di gravame:

Violazione di legge P.C.D. del 18.03.2003 art. 7 comma 3, D.P.R. 487/94 art. 7; Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Manifesta ingiustizia; Eccesso di potere per violazione del principio del buon andamento, di legalità, imparzialità dell'attività amministrativa (art. 97 Cost.). I quesiti posti ai ricorrenti nelle prove preliminari sono stati di difficoltà non compatibile con il titolo di studio richiesto per il concorso in questione (diploma di istruzione secondaria di secondo grado) e con la previsione del bando che richiedeva la conoscenza di meri "elementi" in determinate materie giuridiche. Delle domande poste (80) in ogni questionario, circa 70 erano piuttosto difficili, delle 70 almeno 30 particolarmente difficili; in sostanza, mediamente circa il 40% delle domande non richiedeva una preparazione da "elementi" ma una preparazione approfondita delle materie, per non parlare di quelle poste in modo errato, di quelle inesistenti, di quelle che richiedevano conoscenze di remote circolari interne all'amministrazione penitenziaria e di quelle relative a questioni sulle quali non c'è ancora una disciplina compiuta. In conclusione, l'analisi delle domande consente di affermare che i questionari sottoposti ai candidati sono stati predisposti in evidente violazione di quanto previsto dall'art. 7 del bando di concorso. Considerato che su circa 9.900 candidati soltanto in 273 sono risultati idonei, l'abbassamento del punteggio relativo all'idoneità consentirebbe all'Amministrazione di non dover bandire un nuovo concorso, evitando così un notevole dispendio economico e di tempo.

Con atto depositato in data 7 giugno 2004 si è costituito il Ministero della Giustizia, il quale - nel prosieguo e precisamente in data 4 marzo 2005 - ha depositato una memoria, i cui contenuti possono essere così sintetizzati: - il contenuto delle locuzioni riportate per definire cosa debba intendersi per "elementi" è generico; - tale genericità richiede la presa in considerazione dell'orientamento teleologico del complesso delle circostanze di riferimento nelle quali le stesse espressioni sono...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT