Sentenza nº 400 da Veneto, Venezia, 21 Febbraio 2006

Data di Resoluzione21 Febbraio 2006
EmittenteVeneto - Venezia

Ric. n. 747/2005 Sent. n. 400/06

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l'intervento dei magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell'art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Bruno Amoroso Presidente

Lorenzo Stevanato Consigliere

Fulvio Rocco Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G.. 747/2005 , proposto da Multimedia Tre S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché da Sintesi S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi entrambi dall'Avv. Luca Pellicani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Venezia-Mestre, Via Torquato Tasso n. 48,

contro

la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Romano Morra e dall'Avv. Enrico Specchio, entrambi dell'Avvocatura Regionale, con elezione di domicilio in Venezia presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale, Dorsoduro n. 3901,

e nei confronti di

AIPEM S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Pittino e dall'Avv. Erika Mameli, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultima in Venezia-Mestre, Via Torre Belfredo n. 13/15,

per l'annullamento

del processo verbale dd. 28 gennaio 2005 della Commissione costituita per l'aggiudicazione della gara bandita con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2623 dd. 6 agosto 2004 e avente per oggetto l'affidamento del servizio finalizzato alla realizzazione di una campagna pubblicitaria e informativa multimediale sugli interventi regionali in tema di occupazione e di formazione della decisione C (2000) 2071 del 21 settembre 2000 della Commissione e del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio e succ. modd. e intt; del decreto n. 0092 dd. 21 febbraio 2005 a firma del Dirigente preposto alla Direzione Regionale Formazione della Regione Veneto e avente per oggetto l'aggiudicazione definitiva dell'anzidetto servizio alla AIPEM S.r.l.; della nota Prot. n. 127711/43-01-30 dd. 22 febbraio 2005, a firma dello stesso Dirigente e recante l'esclusione del raggruppamento di imprese Multimedia - Sintesi dalla gara; nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato l'1 - 4 aprile 2005 e depositato il 7 aprile 2005;

visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e della controinteressata AIPEM S.r.l.;

viste le memorie prodotte dalle parti;

visti gli atti tutti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 19 gennaio 2006 (relatore il consigliere Fulvio Rocco) l'Avv. Fiorenza Scagliotti in sostituzione dell'Avv. L. Pellicani per la ricorrente Società, l'Avv. E. Specchio per la Regione Veneto e l'Avv. E. Mameli per la controinteressata AIPEM S.r.l.;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Con deliberazione n. 2623 dd. 6 agosto 2004 (cfr. doc. 3 di parte ricorrente) la Giunta Regionale del Veneto ha indetto, a' sensi e per gli effetti dell'art. 6, lett. a), del D.L.vo 17 marzo 1995 n. 157, una gara a procedura aperta avente per oggetto l'aggiudicazione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio finalizzato alla realizzazione di una campagna pubblicitaria e informativa multimediale relativa agli interventi promossi a favore dell'occupazione e della formazione, secondo le finalità e le linee operative del nuovo FSE 2000-2006, ed in particolare secondo le iniziative del POR Regionale Veneto, obiettivo 3, 2000-2006, approvati a loro volta a' sensi della decisione C (2000) 2071 del 21 settembre 2000 della Commissione e del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio e succ. modd. e intt.

La Giunta Regionale ha contestualmente approvato il capitolato d'oneri (cfr. all. A alla deliberazione predetta, doc. 4 di parte ricorrente), il bando di gara (cfr. ibidem, doc. 5), l'estratto del bando di gara e lo schema di contratto (cfr. ibidem).

Giova sin d'ora rilevare che, con riguardo al profilo tecnico dell'offerta (cfr. doc. 4 cit., pag. 17 e ss.) è stata prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di 70 punti, così ripartiti:

  1. punti 40, in relazione alla rispondenza rispetto agli obiettivi di informazione e di pubblicità, da determinarsi a loro volta nel seguente modo: A1, livello di diffusione nei media, punti 30; A2, tempi di esecuzione, punti 5; A3, criteri di monitoraggio della campagna, punti 5;

  2. punti 30, in relazione alla qualità del progetto creativo, da determinarsi a loro volta nel seguente modo: B1, efficacia in termini di comunicazione, punti 13,9; B2, rispondenza alle finalità previste, punti 9,2; B3, originalità, punti 6,9.

Va rilevato che, per quanto segnatamente attiene alla predetta categoria A3 - criteri di monitoraggio, il capitolato d'oneri contempla espressamente "modalità di monitoraggio, almeno trimestrale e finale, della campagna pubblicitaria ed informativa (sondaggi, rilevamenti, questionari, indici di ascolto, ecc.) con particolare riferimento agli effetti dell'impatto...

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