Sentenza nº 24 da Veneto, Venezia, 12 Gennaio 2006

Data di Resoluzione12 Gennaio 2006
EmittenteVeneto - Venezia

Ricc. n.i 3612/00 e 3619/00 Sent. n.24/06

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza,

Avviso di Deposito

del

a norma dell'art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

costituito dai magistrati:

Umberto Zuballi - Presidente

Claudio Rovis - Consigliere relatore

Mauro Springolo - Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti n. 3612/2000 e n. 3619/2000, proposti, rispettivamente, dal Consorzio operatori Grand'Affi shopping center, in persona dell'amministratore unico, da SAR Internationale s.r.l., da Milleidee a Millelire di Turato Roberta, da Magie d'Oriente s.r.l., da Baci di Ferrari Alba, da Pellicano di Morando Margherita e C. s.n.c., da AMB Italia s.r.l., da Lavasecco Azzurro e C. s.n.c. di Burato Laura, da Sabbia s.r.l., da Anti s.n.c. di Tiberio Veronesi e C., da Vediamoci di Senese Lidia, da Le Follie s.n.c. di Bersan Marcello, da Intimamente s.n.c. di Beghini Monica e Ambrosi Orietta, da 3A dei F.lli Anonini, da Holding dei Giochi s.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Riccardo Ruffo e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22, e dai Comuni di Affi, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Pastrengo e Rivoli Veronese, in persona dei rispettivi Sindaci pro-tempore, tutti autorizzati ad agire con singole delibere delle G.M., rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Sala e domiciliati presso l'avv. Franco Zambelli, in Venezia-Mestre, via Cavallotti n. 22;

contro

la Provincia di Verona in persona del Presidente della G.P. pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giancarlo Biancardi, Michele Miguidi e Antonio Sartori, con elezione di domicilio presso lo studio dell'ultimo in Venezia, S. Croce n. 205;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale 3.10.2000 n. 1579 recante diniego di individuazione quali comuni a prevalente economia turistica, ai fini della deroga agli orari di vendita; nonché della delibera della G.P. n. 12/246 del 25.2.2000, recante fissazione dei criteri per l'applicazione delle deroghe agli orari di vendita per i comuni a economia prevalentemente turistica e città d'arte.

Visti i ricorsi, notificati entrambi il 30.11.2000 e depositati presso la Segreteria il 7.12.2000, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Verona, depositati entrambi il 19.12.2000;

Visti gli atti tutti delle cause;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Uditi alla pubblica udienza del 7 dicembre 2005, relatore il Consigliere Claudio Rovis, i procuratori delle parti;

Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso n. 3612/00 i titolari di diversi esercizi commerciali (i più raggruppati in due centri commerciali ubicati nel Comune di Affi) hanno impugnato - congiuntamente alla delibera 25.5.2000 n. 12/646 con cui la G.P. di Verona aveva definito i criteri di app'licazione degli indicatori, a mente dell'art. 4, I comma della LR n. 62/99 - la determinazione dirigenziale 3.10.2000 prot. n. 26907 con la quale è stato negato il riconoscimento di "comuni a prevalente economia turistica" al "Territorio dei Comuni convenzionati di Affi, Cavaion Veronese, Castelnuovo del Garda, Costermano, Pastrengo e Rivoli Veronese, perché non presenta le caratteristiche di cui all'art. 2 comma 5 L.R. 62/99. L'interpretazione è supportata dal parere del servizio legale della Provincia di Verona e dal parere della Regione Veneto": riconoscimento, questo, che era stato chiesto dai predetti Comuni - che, appunto, si erano convenzionati per l'esercizio associato delle funzioni in materia turistica e commerciale, ai sensi dell'art. 26 bis della legge n. 142/90 (ora art. 33 del DLgs n. 267/00) - congiuntamente per l'intero loro territorio rappresentando che, in base alla previgente disciplina, erano tutti riconosciuti "località ad economia turistica" e che, peraltro, possedevano i requisiti previsti sia dall'art. 2, I e II comma della L.R. n. 62/99, sia dalla delibera provinciale 25.5.2000 n. 12/646.

Deducono, con il primo motivo, i ricorrenti eccesso di potere per illogicità e carenza di motivazione sul rilievo che, se in passato i Comuni...

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