Sentenza nº 1175 da Lombardia, Milano, 08 Maggio 2006

Data di Resoluzione08 Maggio 2006
EmittenteLombardia - Milano

N. /06 Reg. Sent.
N. / Reg. Ric.

T.A.R. Lombardia - Sent. n. 1175/06 del 08/05/2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

(Sezione II)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti

I

n. 866/2002, proposto dalla T.F.I. Trasporti e Depositi S.r.l., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaella Cattorini ed Emanuele Boccini ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in Milano, via Morgantini 14

contro

il Comune di Samarate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Seccia ed elettivamente domiciliato presso lo studio Perron Cabus, in Milano, p.zza S. Babila 4/A

e contro

l'Impresa Alfredo Colombo S.a.s., non costituita in giudizio

e con l'intervento ad opponendum del

Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Travi e Michela Cerini e con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Milano, via del Conservatorio 13

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

del provvedimento del Comune di Samarate, prot. n. 1775 del 22 gennaio 2002, a firma del Coordinatore dell'Area Territorio, contenente diffida a provvedere alla demolizione, entro il termine di novanta giorni, della porzione di fabbricato ad uso deposito edificata a seguito del rilascio della concessione edilizia n. 252/99, ed al ripristino dello stato dei luoghi

II

n. 1006/2002, proposto dalla Società Banca Centrale per il Leasing delle Banche Popolari - Italease S.p.A., in persona del Direttore generale e procuratore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Paparelle e Patrizia Quaia e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Milano, p.zza Bertarelli 1

contro

il Comune di Samarate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato difeso e con elezione di domicilio come indicato per il precedente ricorso

nonché contro

il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Travi e Michela Cerini e con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Milano, via del Conservatorio 13

e contro

la Regione Lombardia, non costituita in giudizio

a) con il ricorso originario:

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Samarate, prot. n. 1775 del 22 gennaio 2002, a firma del Coordinatore dell'Area Territorio, contenente diffida a provvedere alla demolizione, entro il termine di novanta giorni, della porzione di fabbricato ad uso deposito edificata a seguito del rilascio della concessione edilizia n. 252/99, ed al ripristino dello stato dei luoghi, nonché dell'art. 27 delle N.T.A. al P.R.G. vigente e dell'art. 11 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino, approvato con delibera dell'Assemblea Consortile n. 7 del 30 gennaio 1999

e per la condanna

dell'Amministrazione comunale di Samarate al risarcimento dei danni

b) con i motivi aggiunti depositati il 12 maggio 2004:

per l'annullamento

del parere del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino prot. n. 521-6973/99/ER in data 11 ottobre 1999 concernente il rilascio della concessione edilizia richiesta dall'impresa Alfredo Colombo S.a.s. per l'ampliamento dell'edificio produttivo esistente in via Battisti 4 a Samarate e della nota del Comune di Samarate - Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio, prot. n. 22467/DI/dl/29923 del 25 novembre 1999, recante richiesta di documenti

III

n. 1024/2002, proposto dall'Impresa Alfredo Colombo, di Alfredo Colombo & c. S.a.s., in persona del socio accomandatario e legale rappresentante, e dal sig. Mario Airoldi, ambedue rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Bonomi ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale Bottini, in Milano, via Passione 6

contro

il Comune di Samarate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato difeso e con elezione di domicilio come indicato per i precedenti ricorsi

e con l'intervento ad opponendum del

Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso e con elezione di domicilio come indicato nei precedenti ricorsi

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

del provvedimento del Comune di Samarate, prot. n. 1775 del 22 gennaio 2002, a firma del Coordinatore dell'Area Territorio, contenente diffida a provvedere alla demolizione, entro il termine di novanta giorni, della porzione di fabbricato ad uso deposito edificata a seguito del rilascio della concessione edilizia n. 252/99, ed al ripristino dello stato dei luoghi, e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso

VISTI i ricorsi con i relativi allegati;

VISTI gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Samarate e del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino;

VISTI gli atti di intervento ad opponendum;

VISTI i motivi aggiunti nel ricorso R.G. n. 1006/2002, depositati il 12 maggio 2004;

VISTE le memorie e i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTE le ordinanze di questo Tribunale nn. 797/02 e 798/02 del 19 aprile 2002, con cui è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati, nei giudizi instaurati rispettivamente con ricorso R.G. n. 866/2002 e con ricorso R.G. n. 1024/2002;

VISTI tutti gli atti di causa;

NOMINATO relatore alla pubblica udienza del 15 dicembre 2005 il Referendario Pietro De Berardinis ed udito lo stesso;

UDITI, altresì, i procuratori presenti delle parti costituite, come da verbale d'udienza;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

La T.F.I. Trasporti e Depositi S.r.l., società che esercita l'attività di deposito e di trasporto delle merci, a seguito di un incremento dell'attività svolta, che aveva implicato l'esigenza di situarla in un immobile di maggiori dimensioni, nel 2000 reperiva un capannone industriale sito nel Comune di Samarate, contraddistinto al fg. 16, mapp. 7306 e 10027.

Pertanto, la T.F.I. S.r.l. stipulava il 19 gennaio 2001 un contratto di locazione finanziaria, avente ad oggetto il capannone in discorso, con la Società Banca Centrale per il Leasing delle Banche Popolari - Italease S.p.A. (d'ora in poi: Italease S.p.A.); quest'ultima, a sua volta, aveva acquistato detto capannone il 3 novembre 2000 dalla precedente proprietaria, l'Impresa Alfredo Colombo S.a.s..

All'atto dell'acquisto, l'immobile si prospettava ampliato in conformità alla concessione edilizia del 18 gennaio 2000 (P.E. n. 252/99); per l'ampliamento era stata rilasciata, altresì, l'autorizzazione paesistica, essendo l'area oggetto dell'intervento in questione sottoposta a vincolo ambientale-paesistico ex art. 1, lett. f), della l. n. 431/1985 (riguardante i parchi e le riserve nazionali e regionali, nonché i territori di protezione esterna agli stessi).

Tuttavia, il Comune di Samarate, con note prot. nn. 27217 e 27218 ambedue del 26 ottobre 2001, comunicava all'Impresa Alfredo Colombo S.a.s., alla T.F.I. S.r.l., all'Italease S.p.A. ed al geom. Mario Airoldi, nella sua qualità di direttore dei lavori, l'avvio dei procedimenti, rispettivamente, di accertamento del carattere abusivo dell'ampliamento effettuato, nonché di applicazione delle sanzioni ex l. n. 47/1985, e di accertamento dell'eventuale violazione dell'autorizzazione paesistica rilasciata in ordine al predetto intervento edilizio, al fine della applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 163 e ss. del d.lgs. n. 490/1999.

Con successiva nota prot. n. 28573 del 13 novembre 2001, il medesimo Comune rigettava, poi, la domanda di nulla osta all'esercizio dell'attività imprenditoriale presentata dalla T.F.I. S.r.l., a causa di "difformità edilizie sull'immobile" destinato allo svolgimento dell'attività stessa. Tale nota veniva impugnata con ricorso R.G. n. 169/2002, accolto dal T.A.R. Milano con sentenza n. 3563/03 dell'8 luglio 2003.

In esito all'istruttoria svolta dal Comune sulla contestata difformità dell'intervento edilizio de quo rispetto alla concessione edilizia n. 252/99, l'Amministrazione emanava la nota prot. n. 1775 del 22 gennaio 2002, indirizzata alla medesima T.F.I. S.r.l., nella persona del suo Amministratore unico, in qualità di utilizzatrice dell'immobile, nonché all'Italease S.p.A., in veste di sua attuale proprietaria, al sig. Alfredo Colombo, quale socio accomandatario della Impresa Alfredo Colombo di Alfredo Colombo & c. S.a.s., ed al sig. Mario Airoldi, in veste di direttore dei lavori.

Con detta nota, il Comune di Samarate emanava diffida alla demolizione della porzione di fabbricato ad uso deposito edificata a seguito del rilascio della predetta concessione edilizia, ed al conseguente ripristino dello stato dei luoghi.

Ciò, in quanto ai sensi dell'art. 27 delle N.T.A. del P.R.G. di Samarate e dell'art. 11 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino vigente al tempo del rilascio della concessione edilizia in parola, è vietato l'insediamento di nuovi impianti produttivi nella zona oggetto dell'intervento, poichè gli ampliamenti debbono essere finalizzati alle sole necessità dell'azienda richiedente la concessione edilizia (e cioè, nel caso di specie, l'Impresa Alfredo Colombo S.a.s.).

Nella fattispecie in esame, invece, secondo l'Amministrazione, la cessione della porzione di edificio oggetto dell'ampliamento per lo svolgimento di...

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