Ordinanze Ordinaria nº 1014 da Council of State (Italy), 25 Febbraio 2005

Data di Resoluzione25 Febbraio 2005
EmittenteCouncil of State (Italy)

art. 21

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza:/ 1014/05

Registro Generale:599/2005

Sezione Quinta

composto dai Signori: Pres. Raffaele Iannotta
Cons. Giuseppe Farina Est.
Cons. Claudio Marchitiello
Cons. Aniello Cerreto
Cons. Nicola Russo

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 25 Febbraio 2005 .

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

ALFREDO AMATO Q.LE LEGALE RAPP.TE CONSULBROKERS S.P.A.
CONSULBROKERS S.P.A. IN PR. E Q.LE MANDATARIA RTI
RTI ITALBROKERS S.P.A.
RTI LENZA BROKER ASSICURAZIONI
rappresentato e difeso da:
Avv. ANTONIO RIZZO
Avv. FILOMENA ANNUNZIATA
con domicilio eletto in Roma
LARGO DEI LOMBARDI, 4
presso
Sig. ALESSANDRO TURCO
contro
COMUNE DI SARNO
rappresentato e difeso da:
Avv. ANTONIO CRESCENZO
con domicilio eletto in Roma
VIA VILLAFRANCA, 2
presso
Sig.ra LIVIA CRESCENZO
ASSIDEA & DELTA S.R.L.IN PR. E Q.LE CAPOGRUPPO RTI
rappresentata e difesa da:
Avv. LORENZO LENTINI
con domicilio eletto in Roma
VIALE DI VILLA GRAZIOLI N.13
presso
Sig. GIUSEPPE GIUFFRE'
RTI AON S.P.A.
non costituitasi;

per la riforma dell'ordinanza del TAR CAMPANIA - SALERNO SEZ. I n. 1461/2004 , resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE APPALTO DI SERVIZI DI CONSULENZA, ASSISTENZA E BROKERAGGIO ;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di reiezionedella domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

(1) ASSIDEA & DELTA S.R.L.IN PR. E Q.LE CAPOGRUPPO RTI
COMUNE DI SARNO

Udito il relatore Cons. Giuseppe Farina e uditi , altresÏ, per le parti gli avv.ti F. Annunziata, A. Rizzo, R. Barberis, per delega dell'avv. A. Crescenzo e L. Lentini;

Considerato che, sia pure in sede di cognizione sommaria, non appaiono prive di pregio le osservazioni della difesa del Comune su taluni profili di inammissibilit‡ del ricorso principale e di quello incidentale e su alcune valutazioni circa parte dei "servizi aggiuntivi" offerti;

che, altresÏ, non sembrano, sia pure a prima delibazione, sorrette da sicuro fondamento le censure del ricorso introduttivo;

P.Q.M.

Respinge l'appello (Ricorso numero: 599/2005 ).

La...

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