Sentenza nº 357 da Constitutional Court (Italy), 15 Dicembre 2010

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione15 Dicembre 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 357

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-Ugo DE SIERVO Presidente

-Paolo MADDALENA Giudice

-Alfio FINOCCHIARO "

-Alfonso QUARANTA "

-Franco GALLO "

-Luigi MAZZELLA "

-Gaetano SILVESTRI "

-Sabino CASSESE "

-Maria Rita SAULLE "

-Giuseppe TESAURO "

-Paolo Maria NAPOLITANO "

-Giuseppe FRIGO "

-Alessandro CRISCUOLO "

-Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale: a) dell’art. 3, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 marzo 2009, n. 2 (Disposizioni per l’assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento − legge finanziaria di assestamento 2009), sia nel testo originario, sia nel testo vigente, quale modificato dal comma 1, lettera a), dell’art. 20 della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria provinciale 2010); b) dell’art. 56, comma 1, della suddetta legge provinciale n. 2 del 2009; c) dell’art. 45, comma 5, della menzionata legge provinciale n. 19 del 2009; giudizi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 26 maggio - 3 giugno 2009 ed il 1° marzo - 4 marzo 2010, depositati in cancelleria il 4 giugno 2009 e l’8 marzo 2010, iscritti rispettivamente al n. 35 del registro ricorsi 2009 ed al n. 37 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nell’udienza pubblica del 16 novembre 2010 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 26 maggio 2009, depositato il 4 giugno successivo ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi del 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni principali di legittimità costituzionale: a) dell’art. 3, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 marzo 2009, n. 2 (Disposizioni per l’assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento − legge finanziaria di assestamento 2009); b) dell’art. 56, comma 1, della medesima legge provinciale. La difesa dello Stato deduce che tali disposizioni violano, rispettivamente: a) gli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione; b) gli artt. 8, numero 5), numero 17) e numero 19) del suddetto statuto, nonché l’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.

    1.1. – Il censurato comma 2 dell’art. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 2009 stabilisce che, «per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio dell’anno successivo» a quello fissato dall’art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), «e dalle relative proroghe previste con legge statale» − cioè, per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2011, tenuto conto del differimento temporale disposto dal comma 7 dell’art. 42 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14 –, è «prorogata» l’aliquota dell’IRAP, «determinata secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11» (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Provincia autonoma di Trento − legge finanziaria). Detto comma dell’articolo 6 della legge provinciale n. 11 del 2001 stabilisce, a sua volta, che «per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002 l’aliquota» dell’IRAP di cui al comma 1 dell’art. 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), «come da ultimo modificato dall’articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388», «è ridotta di un punto percentuale rispetto alla misura prevista per il medesimo periodo d’imposta dalla vigente normativa statale». Pertanto, in forza delle suddette disposizioni delle due menzionate leggi provinciali, l’indicata aliquota dell’IRAP – applicabile ai soggetti che operano nel settore agricolo ed alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) – è ridotta, secondo quanto dedotto dalla difesa dello Stato, dall’«1,9 per cento» allo «0,9 per cento» e prorogata «per il» periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2011.

    Il ricorrente, dopo aver premesso che la Provincia autonoma di Trento non ha alcuna competenza legislativa statutaria in materia tributaria (né esclusiva né integrativa), afferma che la denunciata disposizione della legge provinciale invade la sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato, perché, in violazione degli evocati parametri costituzionali, si pone in contrasto con quanto disposto dagli artt. 16, commi 1 e 3, e 45, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, i quali attribuiscono alle Regioni (ed alle Province autonome) il potere di variare, fino ad un punto percentuale, solo l’aliquota base dell’IRAP, pari attualmente al 3,9 per cento (commi 1 e 3 dell’art. 16), e non quella speciale dell’«1,9 per cento», applicabile ai soggetti che operano nel settore agricolo ed alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi e stabilita dal comma 1 dell’art. 45 (articolo, questo, rubricato come «Disposizioni transitorie») di detto decreto legislativo.

    La difesa dello Stato aggiunge che la misura dell’indicata aliquota speciale è stata determinata stabilmente, nella misura dell’1,9 per cento, per l’anno d’imposta in corso al 1° gennaio 2008 e per tutti i periodi d’imposta successivi, soltanto ad opera del comma 1 dell’art. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2009), in vigore dal 1° gennaio 2009, che ha posto fine al precedente periodo transitorio, nel quale il legislatore statale era intervenuto di volta in volta, in relazione ai singoli periodi d’imposta, per fissare la speciale aliquota temporaneamente applicabile ai destinatari della norma. Ad avviso del ricorrente, solo la transitorietà delle precedenti misure dell’aliquota speciale ha temporaneamente legittimato i legislatori regionali e provinciali dell’epoca a variare l’entità di detta aliquota, nel limite di un punto percentuale, ai sensi dei citati commi 1 e 3 dell’art. 16 del d.lgs. n. 446 del 1997. Tale temporanea legittimazione spiegherebbe – sempre secondo la difesa dello Stato – perché lo Stato non ha, all’epoca, impugnato quelle leggi regionali provinciali che, per gli anni d’imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2009, hanno fatto uso del potere di variare la misura della suddetta aliquota speciale. Il ricorrente osserva, altresí, che la disposizione censurata − prorogando ad un periodo d’imposta successivo alla indicata “stabilizzazione” dell’aliquota speciale la riduzione di un punto percentuale della misura di quest’ultima (riduzione già disposta con precedenti leggi della medesima Provincia autonoma di Trento) – incide sull’IRAP, cioè su un tributo che, in quanto istituito e disciplinato dalla legge dello Stato e non da leggi regionali (o provinciali), non può considerarsi, nonostante la destinazione regionale del suo gettito, «proprio» della Regione o della Provincia autonoma e la cui disciplina è riservata pertanto, come piú volte sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, fatte salve le sole determinazioni che la legge statale espressamente attribuisce alle Regioni (la difesa dello Stato richiama, al riguardo, le sentenze n. 451 e n. 193 del 2007; n. 413, n. 412 e n. 155 del 2006; n. 455 del 2005; n. 431, n. 381, n. 241, n. 37 e n. 29 del 2004; n. 297 e n. 296 del 2003).

    Per l’Avvocatura generale dello Stato, la correttezza di tali osservazioni non trova smentita nel disposto del comma 43 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2008), secondo cui «l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale»; termine, questo, poi differito al 1° gennaio 2010 dal sopra menzionato comma 7 dell’art. 42 del decreto-legge n. 207 del 2008. Infatti, argomenta la difesa dello Stato, non solo il suddetto comma 43 dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007 ha efficacia esclusivamente dal 1° gennaio 2010, ma esso dispone espressamente che le Regioni «possono modificare l’aliquota» soltanto «nei limiti stabiliti dalle leggi statali»; con la conseguenza che, in mancanza – come nella specie − di una legge-cornice statale che fissi tali limiti, resta precluso per le Regioni e per le Province autonome stabilire una proroga, come quella prevista con la disposizione censurata, della riduzione dell’aliquota speciale.

    Il ricorrente conclude, pertanto, nel senso che il denunciato comma 2 dellart. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento n...

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