Sentenza nº 4489 da Council of State (Italy), 05 Settembre 2005

Data di Resoluzione05 Settembre 2005
EmittenteCouncil of State (Italy)

REPUBBLICA ITALIANA N.4489/05REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 11210 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2001

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.r.g. 11210 del 2001 proposto dalla dott.ssa Antonella Rossi rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianpiero Amorelli e Dorotea Ciano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, cia dei Mille, 41/A;

contro

l'Azienda USL RM/"D" n.c.;

e nei confronti

del Ministero della Salute, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma alla via Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis n. 1467, pubblicata il 26 febbraio 2001;

Visto il ricorso con i relativi allegati,

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Designato relatore, alla camera di consiglio dell'8 febbraio 2005, il consigliere Adolfo Metro ed udito altres l'avvocato G. Amorelli come da verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

L'appellante ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 14 posti di dirigente medico di I livello, disciplina "Medicina interna", indetto in esecuzione della delibera n. 591/98 della AUSL RM D, collocandosi tra gli idonei nella graduatoria provvisoria.

Con il ricorso di primo grado la stessa appellata ha impugnato sia l'atto del dirigente responsabile dell'UO, Acquisizione risorse umane, del 27/9/99, (con il quale le Ë stata comunicata la mancanza dei requisiti per la partecipazione al concorso perchÈ in possesso della specializzazione in "Neurologia", ossia, in una disciplina non compresa tra quelle equipollenti o affini a "Medicina interna"), sia le Tabelle allegate ai Decreti Ministeriali del 30 e del 31 gennaio 1998, nella parte in cui non hanno previsto tale equipollenza o affinit‡.

Questi i motivi di ricorso:

- violazione del principio secondo cui l'Amministrazione deve motivare sull'interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento:

- violazione degli artt. 7, 8 e 10 della L. n. 241/90 e del diritto di difesa, perchÈ l'Amministrazione non ha comunicato l'avvio del procedimento di annullamento dell'atto di ammissione al concorso;

- violazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 483/97 ed incompetenza del dirigente, perchË l'atto impugnato proviene da soggetto privo di qualsiasi competenza a provvedere;

- difetto istruttorio...

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