Sentenza nº 1753 da Calabria, Reggio Calabria, 03 Ottobre 2005

Data di Resoluzione03 Ottobre 2005
EmittenteCalabria - Reggio Calabria

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1753 /2005

Reg. Sent.

N. 1070/02 Reg. Ric.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CALABRIA

SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA

composto dai Magistrati:

- LUIGI PASSANISI Presidente

- DANIELE BURZICHELLI Primo Referendario

- CATERINA CRISCENTI Primo Referendario relatore, estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso N. 1070/02 R.G. proposto da Curatela del fallimento Società "My market Furci & C. S.a.s." e del socio accomandatario Furci Rocco, in persona del curatore dott. Giuseppe MASSARA, e dalla curatela del fallimento della società "Jean's West Furci di Furci Rocco & C. S.a.s." e del socio accomandatario Furci Rocco, in persona del curatore Dott. Nella FERRARO, rappresentati e difesi dall'avv. Alberta SCAGLIONE, giusto provvedimento del G.D. del 29 maggio 2002, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via Capobianco, 2 (studio avv. Francesco SCAGLIONE)

CONTRO

Comune di LOCRI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luisa SORRENTI, Antonio ALVARO, Evelina CAPPUCCIO, Domenico PICCOLO

per ottenere

il risarcimento del danno conseguente a comportamenti illegittimi cui è derivata occupazione acquisitiva.

***********

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Locri;

Vista la consulenza tecnica d'ufficio;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato per la pubblica udienza del 13 ottobre 2004 il relatore Caterina CRISCENTI ed uditi i procuratori delle parti, come da verbale;

F A T T O

Con atto notificato il 21 giugno 2002 e ritualmente depositato la curatela del fallimento Società "My market Furci & C. S.a.s." e del socio accomandatario Furci Rocco, della società "Jean's West Furci di Furci Rocco & C. S.a.s." e del socio accomandatario Furci Rocco chiedevano il risarcimento del danno per l'occupazione acquisitiva verificatasi in data 1.8.1983, termine di scadenza del periodo di occupazione legittima, autorizzata con decreti n. 2096 del 23 aprile 1979, n. 2489 del 30 giugno 1981 e n. 3021 del 25 marzo 1982, dei terreni di proprietà di FURCI Rocco, siti in Locri identificati in catasto alla partita n. 650, fg. 19, p.lle 283, 347, e 1050, precisando che l'offerta dell'indennità di esproprio, notificata l'8 marzo 1983, era atto interruttivo della prescrizione, così come la domanda diretta ad ottenere il pagamento di detta indennità, contenuta nell'atto di opposizione alla stima notificato il 14 luglio 1984 e definito con sentenza n. 43 del 4 aprile 1998 con la quale la Corte d'appello di Reggio Calabria aveva dichiarato la propria incompetenza.

Si costitutiva il Comune di Locri, eccependo la prescrizione e sottolineando come la domanda proposta davanti alla Corte d'appello, avendo un oggetto diverso, non poteva avere alcun effetto interruttivo.

Richiesti alle parti alcuni chiarimenti e disposta consulenza all'udienza pubblica del 13 ottobre 2004 la causa è stata posta in decisione.

D I R I T T O

  1. Deve preliminarmente esaminarsi il profilo della giurisdizione del giudice amministrativo sui comportamenti in materia di espropriazione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004.

  2. Il Collegio - sulla scorta dell'orientamento delineato da questo Tar con sentenza 29 aprile 2005 n. 385 - osserva che la pronuncia della Consulta concerne la "macro - materia" dell'edilizia e dell'urbanistica, e cioè l'art. 34, comma 1, del D.Lg.vo n. 80/1998 e succ. modif., dal quale il giudice delle leggi ha espunto il riferimento ai "comportamenti".

    Tale disposizione era stata peraltro interpretata in senso estensivo dalla giurisprudenza, che aveva ritenuto compresa nella "materia urbanistica" anche le espropriazioni, con la sola esclusione delle controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle relative indennità (cfr. C.S., IV, 13 settembre 2001 n. 4783; Cass., SS.UU., 25 maggio 2000 n. 43).

    Sennonché, in materia espropriativa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è ora prevista da una specifica ed autonoma disposizione di rango primario: l'art. 53 del D.Lg.vo n. 325/2001, recante il testo unico delle disposizioni legislative (il D.P.R. n. 327/2001 raccoglie invece, com'è noto, in unico corpo normativo, le disposizioni legislative e regolamentari) sull'espropriazione per pubblica utilità, secondo cui:

    - "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico" (comma 1);

    - "resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa" (comma 3).

    Inoltre, l'art. 43 dello stesso D.Lg.vo n. 325/2001 presuppone, a sua volta, la sussistenza della giurisdizione amministrativa esclusiva nelle controversie sul rilascio di beni abusivamente occupati dalla P.A., prevedendo, tra l'altro, che qualora "sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza ... della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo".

    L'art. 53 cit. poi non sarebbe stato implicitamente travolto, in parte qua, dalla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 34 cit. in quanto l'ordinamento non riconosce la possibilità di declaratorie di incostituzionalità "implicite", ma prevede espressamente (art. 27 della legge n. 87/1953) che "la Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto...

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