Sentenza nº 1302 da Calabria, Reggio Calabria, 01 Agosto 2005

Data di Resoluzione01 Agosto 2005
EmittenteCalabria - Reggio Calabria

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1302 /2005

Reg. ord.

N. 911/04 Reg. Ric.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CALABRIA

SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA

composto dai Magistrati:

- LUIGI PASSANISI Presidente

- GIUSEPPE CARUSO Consigliere

- CATERINA CRISCENTI Primo Referendario rel, est

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso N. 911/04 R.G. proposto da GUISCARDI Maria Beatrice e Roberta, rappresentate e difese dall'Avv. Francesco SCAGLIONE, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Capobianco, 2 sono elettivamente domiciliate

CONTRO

Comune di Monasterace, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Giovanni TEDESCO, domiciliato per legge presso la Segreteria del Tar

per ottenere il risarcimento del danno

derivante da due procedure ablatorie abortite per scadenza dei termini con acquisizione a titolo originario ed illecito dei terreni occupati.

***********

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 10 novembre 2004 la Dott. Caterina CRISCENTI ed uditi i procuratori delle parti, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

F A T T O

Con atto notificato il 6 maggio 2004 e ritualmente depositato le signore Maria Beatrice e Roberta GUISCARDI chiedono il risarcimento del danno per l'accessione invertita derivante dall'occupazione e dalla trasformazione irreversibile dei fondi di loro proprietà, interessate da due distinte procedure ablatorie.

In particolare con decreto sindacale n. 19 del 28 novembre 1984, eseguito il 22 dicembre 1984, il Comune occupava mq. 5000 di proprietà delle ricorrenti per la realizzazione di un antiquarium. Trasformato irreversibilmente il terreno occupato, il Comune non adottava il decreto d'esproprio.

Con delibera G.M. 1 luglio 1997 approvava il progetto del Parco archeologico dell'antica Kaulonia, che interessava mq. 1700 di terrento delle istanti (NCT fg. 8, part. 54). Detti terreni venivano occupati in data 1 giugno 1998, in forza del decreto 8 aprile 1998 n. 2, ed irreversibilmente trasformati con la realizzazione dell'opera pubblica.

Si costituiva il Comune, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione e, in subordine, la prescrizione dei crediti, dei quali contestava comunque l'entità.

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 10 novembre 2004.

D I R I T T O

  1. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dal Comune anche con memoria del 25 ottobre 2004, secondo la quale le domande proposte nel presente giudizio - concernenti il risarcimento danni da accessione invertita rientrerebbero nella giurisdizione dell'A.G.O., a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004.

    L'eccezione è infondata.

    Al riguardo il Collegio - sulla scorta dell'orientamento delineato da questo Tar con sentenza 29 aprile 2005 n. , osserva che la pronuncia della Consulta concerne la "macro - materia" dell'edilizia e dell'urbanistica, e cioè l'art. 34, comma 1, del D.Lg.vo n. 80/1998 e succ. modif., dal quale il giudice delle leggi ha espunto il riferimento ai "comportamenti".

    Tale disposizione era stata peraltro interpretata in senso estensivo dalla giurisprudenza, che aveva ritenuto compresa nella "materia urbanistica" anche le espropriazioni, con la sola esclusione delle controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle relative indennità (cfr. C.S., IV, 13 settembre 2001 n. 4783; Cass., SS.UU., 25 maggio 2000 n. 43).

    Sennonché, in materia espropriativa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è ora prevista da una specifica ed autonoma disposizione di rango primario: l'art. 53 del D.Lg.vo n. 325/2001, recante il testo unico delle disposizioni legislative (il D.P.R. n. 327/2001 raccoglie invece, com'è noto, in unico corpo normativo, le disposizioni legislative e regolamentari) sull' espropriazione per pubblica utilità, secondo cui:

    - "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico" (comma 1);

    - "resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa" (comma 3).

    Inoltre, l'art. 43 dello stesso D.Lg.vo n. 325/2001 presuppone, a sua volta, la sussistenza della giurisdizione amministrativa esclusiva nelle controversie sul rilascio di beni abusivamente occupati dalla P.A., prevedendo, tra l'altro, che qualora "sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza ... della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo".

    L'art. 53 cit. poi non sarebbe stato implicitamente travolto, in parte qua, dalla...

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