Sentenza nº 1300 da Calabria, Reggio Calabria, 01 Agosto 2005

Data di Resoluzione01 Agosto 2005
EmittenteCalabria - Reggio Calabria

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1300 /2005

Reg. Sent.

N. 1030/00 Reg. Ric.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CALABRIA

SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA

composto dai Magistrati:

- LUIGI PASSANISI Presidente

- CATERINA CRISCENTI Primo Referendario relatore, estensore

- GABRIELE NUNZIATA Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso, principale e per motivi aggiunti, n. 1030/00 R..G. proposto da QUATTRONE Fortunato, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore QUATTRONE, Giuseppe BUCCA, Francesco SCAGLIONE e dal Prof.Avv. Aldo TIGANO ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Giuseppe de Nava, 134 presso lo studio del primo;

CONTRO

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Regionale OO.PP. per la Calabria, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria, Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria e Università degli Studi di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria presso i cui Uffici sono per legge domiciliati;

- Servizi Tecnici S.p.a., già Edil.Pro S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carmine ELIA e Lorenzo ANELLI, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Reggio Calabria, Via Tagliavia, 2;

- Sviluppo Italia Engineering S.p.a. (già Nuova Servizi Tecnici s.p.a.), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano VINTI, Pierfrancesco PALATUCCI e Giuseppe STRANGIO;

- Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario DE TOMMASI, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Castello, 1 è elettivamente domiciliato;

- Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Iolanda MAURO dell'Avvocatura Regionale - sezione di Reggio Calabria presso la cui sede è elettivamente domiciliata;

- Ministero dei Lavori Pubblici, Provincia di Reggio Calabria, Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici ed Acque, Autorità di bacino della Regione Calabria, Anas S.p.a, Enel S.p.a., Telecom Italia S.p.a, Ardis di Reggio Calabria, non costituiti in giudizio

- ricorso principale -

per l'annullamento

del silenzio rifiuto formatosi sull'atto stragiudiziale d'invito e diffida notificato dal ricorrente in data 3 aprile 2000 all'Università degli Studi di Reggio Calabria e in data 6 april 2000 alla Servizi Tecnici;

e per il riconoscimento

del diritto del Sig. Fortunato QUATTRONE al risarcimento del danno derivato dall'occupazione appropriativa verificatasi sull'area di mq. 4850, facente parte della maggiore particella 117 del fg. 70 del Comune di Reggio Calabria, di proprietà del ricorrente, occupata dalla Servizi Tecnici S.p.a., già Edil. Pro. S.p.a., in nome e per conto della concedente Università degli Studi di Reggio Calabria in forza del decreto prefettizio n. 1132/ Sett. 2° Sez. 2^ LL.PP. del 25 novembre 1993, ormai scaduto in data 4 ottobre 1998 successivamente all'esecuzione di lavori che hanno comportato la sua irreversibile trasformazione

e per la condanna

dell'Università degli Studi di Reggio Calabria, in persona del suo legale rappresentante, nonché della Servizi tecnici S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in solido, della somma di lire 970 milioni, o di quella maggiore o minore che codesto Ecc.mo tribunale quantificherà sulla base del valore venale di mercato dell'area come sopra occupata, a titolo di risarcimento del danno da occupazione appropriativa patito dal ricorrente, oltre rivalutazione ed interessi come per legge dal 14 ottobre 1998 fino alla data di effettivo soddisfo, nonché della somma di lire 360 milioni o di quella maggiore o minore che codesto Ecc.ma tribunale quantificabile norma di legge, al titolo di ristoro per la perdita del possesso per il periodo di occupazione verificatasi dal 7 febbraio 1994 al 4 ottobre 1998, oltre anche su tale somma interessi come per legge, decorrenti dalla scadenza di ciascuna annualità di occupazione fino alla data di effettivo soddisfo, e maggior danno da svalutazione monetaria

- ricorso per motivi aggiunti -

per l'annullamento

di tutti i provvedimenti impugnati, compreso il provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi dell'8 aprile 2004 indetta dall'Università degli Studi di Reggio Calabria, con il quale si è provveduto ad approvare il progetto definitivo relativo alle opere di urbanizzazione a servizio dell'area universitaria di Reggio Calabria in località Feo di Vito, nonché tutte le autorizzazioni, nulla osta, intese, pareri ed ogni altra manifestazione di volontà o di giudizio ivi menzionata, tra le quali la delibera n. 744 del 30 settembre 2003 adottata dalla Giunta Regionale della Calabria e la determina prot. n. 533 del 13 febbraio 2003 del Ministero dei Lavori Pubblici, Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per la Calabria, ed ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale, tra cui il verbale di conferenza dei servizi del 12 febbraio 2003 e quello del 27 febbraio 2003 (ove tenuta)

e per il risarcimento

di tutti i danni subiti e subendi a cagione degli atti e dei comportamenti posti in essere dagli enti resistenti fondati sulla procedura medesima

***********

Visti i ricorsi, principale e per motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Regionale OO.PP. per la Calabria, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria, Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, Università degli Studi di Reggio Calabria, Regione Calabria, Comune di Reggio Calabria, Servizi Tecnici S.p.a., Sviluppo Italia Engineering S.p.a;

Viste le memorie presentate nell'interesse delle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato per la pubblica udienza del 15 dicembre 2004 il relatore Caterina CRISCENTI ed uditi i procuratori delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato in data 30 maggio 2000 e ritualmente depositato QUATTRONE Fortunato, premesso che: - con decreto prefettizio n. 1132 del 25 novembre 1993 il prefetto di Reggio Calabria autorizzava la società Servizi tecnici, in nome e per conto della concedente università ad occupare in via temporanea di urgenza, fino al 4 ottobre 1998, una parte del fondo di sua proprietà; - in data 23 febbraio 1994 la Società controinteressata prendeva possesso della suddetta area ed eseguiva i lavori; - in data 4 ottobre 1998 scadeva il periodo di legittima occupazione senza che mai fosse notificato il decreto di esproprio o altro similare provvedimento legittimante; - con atto di diffida del 3 e 6 aprile 2000 inviava formale richiesta di pagamento all'Università degli Studi di Reggio Calabria e alla società di servizi tecnici, quantificando il risarcimento dovuto in lire 970 milioni, oltre rivalutazione interessi come per legge, dal 14 ottobre 1998 fino alla data di effettivo soddisfo, ed un equo ristoro dalla perdita del possesso dell'area commisurato al tasso di interesse legale sulla somma dovuta per il trasferimento del diritto di proprietà; tutto ciò premesso, ritenendo che l'irreversibile trasformazione subita dall'area abbia dato luogo all'occupazione appropriativa, escludendo la restituzione del fondo e ritenendo altresì illegittimo il rifiuto dell'amministrazione di pronunciarsi sull'istanza formulata, chiedeva l'annullamento degli atti in epigrafe indicati, nonché la condanna dei resistenti al pagamento, in solido, della somma di lire 970 milioni, o di quella maggiore o minore che codesto Ecc.mo tribunale quantificherà sulla base del valore venale di mercato dell'area come sopra occupata, a titolo di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, oltre rivalutazione ed interessi come per legge dal 14 ottobre 1998 fino alla data di effettivo soddisfo, nonché della somma di lire 360 milioni o di quella maggiore o minore che codesto Ecc.ma tribunale quantificabile norma di legge, a titolo di ristoro per la perdita del possesso per il periodo di occupazione verificatasi dal 7 febbraio 1994 al 4 ottobre 1998, oltre interessi come per legge, decorrenti dalla scadenza di ciascuna annualità di occupazione fino alla data di effettivo soddisfo, e maggior danno da svalutazione monetaria.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 10, 11 e 12 giugno 2004 il ricorrente, premettendo che in data 17 luglio 2003 aveva ricevuto una nota di avvio del procedimento, da lui contestata in data 31 luglio 2003, e che solo a seguito di accesso agli atti apprendeva che in data 8 aprile 2004 si era tenuta una conferenza di servizi, con la quale si era proceduto ad approvare il progetto definitivo, ivi inclusa la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste, impugnava gli atti della nuova procedura ablatoria avente ad oggetto mq. 5789 della stessa particella 117 (compresa, dunque, la parte già a suo tempo occupata), deducendo: I) riguardo alla porzione di terreno già occupata, che essa non poteva essere adottata perché si era già verificata l'irreversibile trasformazione;

II) riguardo alla restante parte:

1) Violazione delle norme in tema di partecipazione al procedimento: l'avviso di avvio del procedimento del 17/23 luglio 2003 è tardivo perché si era già avviata la procedura per la dichiarazione di pubblica utilità e c'era già stata una conferenza di servizi in data 12 febbraio 2003 e, presumibilmente, anche in data 27 febbraio 2003;

2) Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Violazione di legge, perché non si è tenuto conto delle...

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