Sentenza nº 518 da Calabria, Reggio Calabria, 18 Maggio 2005

Data di Resoluzione18 Maggio 2005
EmittenteCalabria - Reggio Calabria

REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 518/05

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, composto dai magistrati:

Luigi Passanisi - Presidente

Giuseppe Caruso - Consigliere, relatore / estensore

Gabriele Nunziata - Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1581/2002, proposto dalle signore Rosa Sofio e Girolama Sofio, rappresentate e difese dall'avv. Andrea Greco ed elettivamente domiciliate in Reggio Calabria presso lo studio di questi, via Vecchia Pentimele n. 85;

C O N T R O

Il Comune di Cittanova, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

P E R I L R I S A R C I M E N T O

del danno da occupazione usurpativa loro causato dalla trasformazione irreversibile del fondo - già di proprietà, per 130/1344, del defunto padre delle ricorrenti, del quale esse sono le uniche eredi viventi - sito in Cittanova al N.C.T. foglio 47, particella 661 (ex 339), occupato ai fini della costruzione della scuola media statale di Cittanova, in forza del decreto del Prefetto di Reggio Calabria n. 16415 del 14 gennaio 1972;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Giuseppe Caruso;

Udito, nella pubblica udienza del 9 febbraio 2005, l'avv. L. Iamundo in sostituzione dell'avv. A. Greco per le ricorrenti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con atto notificato il 28 ottobre 2002 e depositato il 18 novembre 2002, le signore Rosa e Girolama Sofio - uniche eredi in vita del padre Giuseppe, già comproprietario, per 130/1344, del fondo sito in Cittanova al N.C.T. foglio 47, particella 661 (ex 339), occupato ai fini della costruzione della scuola media statale, in forza del decreto del Prefetto di Reggio Calabria n. 16415 del 14 gennaio 1972 - chiedono che il Tribunale dichiari la natura usurpativa dell'occupazione del fondo in parola, nonché l'attitudine edificatoria di questo e condanni il Comune di Cittanova al risarcimento del danno patito in conseguenza dell'occupazione usurpativa dell'area, nella misura di ¤ 25.000,00 o dell'importo maggiore o minore che sarà determinato in corso di causa.

Le ricorrenti espongono che il Provveditorato regionale alle opere pubbliche della Calabria ha vincolato l'area destinata alla realizzazione della scuola con decreto n. 31002 del 21 agosto 1970 ed ha approvato il relativo progetto con successivo decreto del 6 settembre 1971, n. 10904. Fanno presente che i lavori di costruzione della scuola si sono conclusi solo nel 1985, ampiamente dopo la scadenza dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e del decreto prefettizio di occupazione d'urgenza.

Aggiungono che, con sentenza n. 16 del 15 gennaio 2003, il Tribunale di Palmi - sede distaccata di Condofuri - ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulle predette domande, ritenendole rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Le ricorrenti chiedono, in via istruttoria, che il Tribunale disponga consulenza tecnica al fine di descrivere lo stato dei luoghi e di stimare il valore venale del terreno.

Le ricorrenti concludono per l'accoglimento del gravame, con vittoria di spese.

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 9 febbraio 2005.

D I R I T T O

  1. Occorre preliminarmente esaminare la questione di giurisdizione...

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