Sentenza nº 358 da Calabria, Reggio Calabria, 29 Aprile 2005

Data di Resoluzione29 Aprile 2005
EmittenteCalabria - Reggio Calabria

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, composto dai magistrati:

Luigi Passanisi - Presidente

Giuseppe Caruso - Consigliere, relatore / estensore

Caterina Criscenti - Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 918/2004, proposto dalle signore Angela Laganà e Santa Laganà, rappresentate e difese dall'avv. Domenico Iofrida ed elettivamente domiciliate in Reggio Calabria presso lo studio di questi, via Aschenez prol.to n. 38;

C O N T R O

l' A.N.A.S. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

l' Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto pro tempore;

entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria; e

N E I C O N F R O N T I

dell' Impresa Merlo dott. Adriano s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

P E R I L R I S A R C I M E N T O

del danno per l'accessione invertita derivante dall'occupazione e dalla trasformazione irreversibile del fondo sito in Reggio Calabria al N.C.T. foglio 14, particella 1461, dell'estensione di mq 724, occupato in via temporanea in forza del decreto de Prefetto di Reggio Calabria del 27 aprile 1999, prot. n. 410/Sett. II Sez. I LL.PP., scaduto il 27 gennaio 2004;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'A.N.A.S. e della Prefettura di Reggio Calabria, entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura dello Stato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Giuseppe Caruso;

Uditi, nella pubblica udienza del 10 novembre 2004, l'avv. D. Iofrida e l'avvocato dello Stato M. Borgo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con atto notificato il 29 aprile 2004 e depositato il 13 maggio 2004, le signore Angela e Santa Laganà - proprietarie del fondo sito in Reggio Calabria al N.C.T. foglio 14, part. 1461 - chiedono il risarcimento del danno per l'accessione invertita derivante dall'occupazione e dalla trasformazione irreversibile del fondo stesso, dell'estensione di mq 724, già occupato in via temporanea in forza del decreto del Prefetto di Reggio Calabria del 27 aprile 1999, prot. n. 410/Sett. II Sez. I LL.PP., scaduto il 27 gennaio 2004.

L'area in questione è stata, infatti, interessata dai lavori A.N.A.S. - realizzati dall'impresa Merlo, delegata pure alle procedure di esproprio - di "costruzione delle opere di svincolo alla viabilità locale - tratto svincolo Arangea - Torrente d'Armo - costruzione svincolo Malderiti e asta di raccordo all'aeroporto di Reggio Calabria. Raccordo autostradale di Reggio Calabria - S.S. n. 106 ter - S.S. n. 16 Jonica". Nel prosieguo della procedura, con atto notificato il 31 agosto 2000, è stata offerta un'indennità di esproprio di £ 63.700.000. Dopo la scadenza del termine di occupazione legittima, con nota del 23 marzo 2004, le ricorrenti sono state invitate presso gli uffici dell'A.N.A.S "per concordare l'indennità così come rideterminata sulla scorta delle vigenti disposizioni amministrative".

Le ricorrenti concludono per l'accoglimento del gravame e la condanna in solido dell'A.N.A.S. e dell'impresa Adriano Merlo s.p.a. "al risarcimento del danno conseguente l'accessione invertita" nella misura di ¤ 130.200,24, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dall'occupazione , avvenuta l'8 giugno 1999.

Per la Prefettura di Reggio Calabria e l'A.N.A.S. si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato ed ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004, chiedendo la reiezione del ricorso.

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 10 novembre 2004.

D I R I T T O

  1. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale le domande proposte nel presente giudizio - concernenti il risarcimento danni da accessione invertita di un fondo occupato in nome e per conto dell'A.N.A.S. per la realizzazione di un tratto di strada pubblica - rientrerebbero nella giurisdizione dell'A.G.O., a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004.

    L'eccezione è infondata.

    Al riguardo, bisogna osservare che la pronuncia della Consulta richiamata dalla difesa erariale concerne la "macro - materia" dell'edilizia e dell'urbanistica, e cioè l'art. 34, comma 1, del D.Lg.vo n. 80/1998 e succ. modif., dal quale il giudice delle leggi ha espunto il riferimento ai "comportamenti".

    Tale disposizione era stata peraltro interpretata in senso estensivo dalla giurisprudenza, che aveva ritenuto compresa nella "materia urbanistica" anche le espropriazioni, con la sola esclusione delle controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle relative indennità (cfr. C.S., IV, 13 settembre 2001 n. 4783; Cass., SS.UU., 25 maggio 2000 n. 43).

    Sennonché, in materia espropriativa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è ora prevista da una specifica ed autonoma disposizione di rango primario: l'art. 53 del D.Lg.vo n. 325/2001, recante il testo unico delle disposizioni legislative (il D.P.R. n. 327/2001 raccoglie invece, com'è noto, in unico corpo normativo, le disposizioni legislative e regolamentari) sull' espropriazione per pubblica utilità, secondo cui:

    - "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico" (comma 1);

    - "resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa" (comma 3).

    Inoltre, l'art. 43 dello stesso D.Lg.vo n. 325/2001 presuppone, a sua volta, la sussistenza della giurisdizione amministrativa esclusiva nelle controversie sul rilascio di beni...

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