Sentenza nº 667 da Lazio, Latina, 01 Settembre 2005

Data di Resoluzione01 Settembre 2005
EmittenteLazio - Latina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro sentenze
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 667/2005
Sezione Staccata di Latina Registro Generale
composto dai magistrati: n. 1086/2004
dott. Franco Bianchi Presidente

dott. Santino Scudeller Componente

dott. Giuseppe Rotondo Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1086 dell'anno 2004, proposto dalla B2 Win Spa, in persona del sig. Paolo Zugaro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Clarizia, domiciliato in Latina, alla via G. Carducci, n. 7 (studio avv. F. Di Ciollo);

contro

Acqualatina Spa, in persona dell'Amministratore delegato Ing. Bernard Cyna legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Tiziana Ferrantini e Fabrizio Pietrosanti, domiciliata in Latina, via Ennio, n. 3 (studio avv. G. Saurini);

nei confronti di

Info Call Mediterranea S.r.l., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Mario Alfonso Federici legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Armando Argano, domiciliata in Latina, via Ulpiano, n. 2;

Des Delco Services S.r.l., in persona del Direttore generale Ing. Giancarlo Sirtori legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Simona Ottaviani e Fabio Frodà, domiciliata in Latina, via V. Monti, n. 13 (studio avv. P.G. Avvisati);

per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari

[1] del provvedimento, di contenuto sconosciuto, con il quale è stato aggiudicato alla Info Call Mediterranea S.r.l. il servizio di Contact Center; [2] della nota del 29 settembre 2004 prot. n. 2004 0 - 21846 di contenuto sconosciuto; [3] della nota dell'8 ottobre 2004 prot. n. 2004 0 23809; [4] del verbale di gara dell'8 settembre 2004; [5] del provvedimento, di contenuto sconosciuto, del 13 settembre 2004 con il quale il comitato esecutivo ha approvato il verbale dell'8 settembre 2004; [6] di tutti gli atti prodromici, connessi e comunque consequenziali, ivi compresi le note del 14 settembre 2004 prot. 2004 0 - 19837, del 22 settembre 2004 prot. 2004 0 - 20960, degli atti e provvedimenti, di estremi e contenuto sconosciuti, relativi alla verifica del possesso dei requisiti.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Viste le costituzioni di Acqualatina Spa, di Info Call Mediterranea S.r.l. e di Des Delco Services S.r.l.

Visti gli atti tutti di causa.

Viste le memorie prodotte dalle parti.

Uditi pubblica udienza dell'8 luglio 2005 il relatore dott. Santino Scudeller, l'avv. Enzo Perrettini - in delega dell'avv. A. Clarizia - per la ricorrente, l'avv. Fabrizio Pietrosanti per Acqualatina S.p.a. e l'avv. Armando Argano per Info Call Mediterranea S.r.l.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.

FATTO

1 B2 Win Spa ha partecipato alla gara indetta da Acqualatina S.p.a. per l'affidamento del servizio di contact center per importo a base d'asta di ¤ 488.000,00 oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso. A seguito di accesso agli atti ha appurato che; a] la gara è stata aggiudicata ad Info Call Mediterranea S.r.l. che ha offerto un ribasso del 41,54 %; seconda graduata è la Des Delco Services S.r.l. (ribasso del 41,50 %), al terzo posto si è invece collocata la ricorrente con ribasso del 28,69 %; b] non è stata verificata l'anomalia dell'offerta di Info Call; c] entrambe le società avrebbero dovuto essere escluse. Nonostante tali gravi irregolarità ed anomalie Acqualatina ha comunicato l'aggiudicazione della gara ad Info Call Mediterranea S.r.l.; la ricorrente impugna quindi gli atti su indicati per: violazione e falsa applicazione della lex specialis - eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza e/o erroneità dei presupposti, carenza di motivazione, perplessità, illogicità manifesta, sviamento - violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 2 lett. d) del disciplinare di gara - violazione di ogni norma e principio in materia di valutazione dell'anomalia dell'offerta - violazione e falsa applicazione dei principi generali del buon andamento, della correttezza e della trasparenza delle procedure di gara e della par condicio - eccesso di potere per illogicità manifesta - erroneità dei presupposti - difetto di istruttoria - perplessità - sviamento.

2 Con atto depositato il 12 novembre 2004 si è costituita Acqualatina S.p.a. che, dopo aver richiamato la produzione documentale a riprova della sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti e la successiva nota del 10.11.2004 ex art. 25 comma 1, del D. Lgs. 158 del 1995, ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per accordare la tutela cautelare ed argomentato l'infondatezza del ricorso. Analoghe indicazioni ha prospettato, con memoria depositata in pari data, Info Call Mediterranea S.r.l.; Des Delco Services S.r.l. infine ha rilevato la propria carenza di legittimazione passiva ed opposto l'infondatezza delle doglianze.

3 Con motivi aggiunti notificati in data 17.12.2004 - depositati il successivo 23 -, B2 Win Spa ha contestato anche gli esiti della verifica di anomalia dell'offerta presentata da Info Call Mediterranea S.r.l., deducendo: violazione e falsa applicazione della lex specialis - violazione e falsa applicazione di ogni norma e principio in tema di valutazione dell'anomalia dell'offerta - violazione dei principi generali di trasparenza e correttezza - difetto di...

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