Ordinanze Sospensive nº 914 da Campania, Napoli, 09 Marzo 2005

Data di Resoluzione09 Marzo 2005
EmittenteCampania - Napoli

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

NAPOLI

QUARTA SEZIONE

Registro Ordinanze: 914/2005

Registro Generale: 10332/2003

nelle persone dei Signori:

NICOLO' MONTELEONE Presidente, relatore

DANTE D'ALESSIO Cons.

CARLO POLIDORI Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 09 Marzo 2005

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 10332/2003 proposto da:

CAPUANO EMANUELE

rappresentato e difeso da:

PISCIOTTA STEFANIA e PISCIOTTA ALFONSO

con domicilio eletto in NAPOLI

SALITA PONTECORVO N.86

contro

COMUNE DI NAPOLI

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Municipale

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della disposizione dirigenziale n.445 del 30.01.2003 di ripristino dello stato dei luoghi e pagamento sanzione pecuniaria;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI NAPOLI

Udito il relatore Pres. NICOLO' MONTELEONE

Uditi altresÏ per le parti come da verbale di udienza;

VISTO l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, come modificato dall'art.3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

CONSIDERATO che sussiste il danno grave ed irreparabile, per cui va accolta la domanda di...

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