Sentenza nº 2144 da Puglia, Bari, 13 Maggio 2005

Data di Resoluzione13 Maggio 2005
EmittentePuglia - Bari

REPUBBLICA ITALIANA

N. 2144/2005
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Sent.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA N. 2507/2004
Sede di Bari - Sezione Terza Reg. Ric.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.2507 del 2004 proposto da Montemurno Anna, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Emanuele Petronella e dall'Avv. Nicoletta Colonna, presso i quali è elettivamente domiciliata in Bari. alla Via Principe Amedeo, n.165:

CONTRO

il Comune di Altamura, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Calculli, elettivamente domiciliato in Bari, alla Via De Giosa, n.6 presso l'Avv. Teresa Chiarelli;

la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t.. non costituita in giudizio;

per l'annullamento

delle due prescrizioni contenute nel permesso di costruire n.250/2004 a sanatoria e in variante alla concessione edilizia n.505 del 14.3.2002 e precisamente: a) "si provveda al completamento dell'iter di presa d'atto e conseguenti determinazioni in merito alla relazione di valutazione di incidenza ambientale relativa alla zona ZPS/SIC, già istruita dall'Ufficio preposto del Comune per l'ambiente, con nota del 29.6.2004"; b) "occorre provvedere agli adempimenti di cui all'art.6.4 dell'Allegato al DPR 10.3.2004 relativo alla istituzione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia";

di tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenziali a quelli sopra indicati, ivi compresi tutti gli atti o provvedimenti adottati in esecuzione ditale provvedimento;

per il risarcimento del danno derivante alla ricorrente dal predetto illegittimo provvedimento consistente nel notevole ritardo che ha determinato e sta determinando all'attività che la Montemurno svolge e per la quale era stato riconosciuto, con Decreto Ministro Attività Produttive n.000112 dcl 25.2.2002 (che approvava e finanziava il Piano Territoriale Agricolo Sistema Murgiano) un contributo ammontante a euro 350.364,36 (la mancata definitiva realizzazione del progetto assentito entro il 14.4.2005 comporterà la decadenza dal suddetto beneficio).

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;

Vista la propria Ordinanza n.1197/04 del 2 dicembre 2004;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 18.3.2005, il Cons. Doris Durante;

Uditi, l'Avv. Petronella. l'Avv. Colonna e l'Avv. Pasquale Calculli su delega dell'Avv. Francesco Calculli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato il 15.11.2004, depositato il 19.11.2004, Montemurno Anna impugna il permesso di costruire n.250/2004 rilasciato dall'amministrazione a sanatoria e in variante alla concessione edilizia n.505 del 14.3.2002, limitatamente alle prescrizioni che "si provveda al completamento dell'iter di presa d'atto c conseguenti determinazioni in merito alla relazione di valutazione di incidenza ambientale relativa alla zona ZPS/SIC, già istruita dall'ufficio preposto del Comune per l'ambiente, con nota del 29.6.2004" e "occorre provvedere agli adempimenti di cui all'art.6.4 dell'Allegato al DPR 10.3.2004 relativo alla istituzione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia".

Premette:

di aver presentato al Comune di Altamura in data 27.9.2002, istanza per il rilascio di concessione edilizia per la realizzazione in contrada "Università" area seminativa ricadente in zona E3 del PRG di un capannone per ricovero attrezzi agricoli;

in data 12.2.2003, il Direttore della Ripartizione Tecnica del Comune di Altamura (la Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Bari, alla quale era stato richiesto nulla osta, con noia dell'11.12.2002, aveva indicato nel Comune di...

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