Sentenza nº 195 da Sicilia, Catania, 09 Febbraio 2005

Data di Resoluzione09 Febbraio 2005
EmittenteSicilia - Catania

REPUBBLICA ITALIANA N. 0195/05 Reg. Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 0248/04 Reg. Gen.

Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione Interna II^, composto dai Signori Magistrati:

- Dr. Vincenzo Zingales - Presidente;

- Dr.ssa Rosalia Messina - Giudice;

- Dr. Michelangelo Francavilla - Giudice relatore estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 248/04 R.G. proposto da IMPRESA ECOLOGICA DI BUSSO SEBASTIANO & C. S.A.S., in persona del socio accomandatario e rappresentante p.t. Sebastiano Busso, elettivamente domiciliata in Catania, corso delle Province n. 203 presso lo studio dell'avv. Nicola Seminara che la rappresenta e difende nel presente giudizio

CONTRO

COMUNE DI GIARRE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Catania, via Mons. Ventimiglia n. 145 presso lo studio dell'avv. Anthony Emanuele Barbagallo che lo rappresenta e difende nel presente giudizio

per l'annullamento:

  1. della deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Giarre n. 116 del 29/09/03, avente ad oggetto "Applicazione penalità alla Impresa ecologica di Busso Sebastiano & C. s.a.s. per inadempimento degli obblighi contrattuali", con cui è stata approvata la proposta dell'Ufficio Ecologia - Settore V del Comune n. 28 del 15/09/03 di applicare all'odierna ricorrente "una multa disciplinare, ai sensi dell'art. 25 del C.S.A., dell'1% del canone annuo, pari ad euro 18.442,78, che sarà ritenuta sul primo rateo di canone";

  2. del procedimento concluso con la richiesta di presentazione di nota di credito per l'importo pari alla sanzione di cui sub a) e di ogni altro atto consequenziale ed esecutivo e

per la condanna del Comune di Giarre a corrispondere alla ricorrente l'importo della sanzione inflitta;

Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;

Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza del 12/11/04;

Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;

Ritenuto in FATTO e considerato in DIRITTO quanto segue:

FATTO

L'Impresa Ecologica di Busso Sebastiano & C. s.a.s. è affidataria del servizio di pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Giarre.

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 116 del 29/09/03 il Comune ha approvato la proposta dell'Ufficio Ecologia - Settore V n. 28 del 15/09/03 di applicare alla ricorrente, ai sensi dell'art. 25 C.S.A., "una multa disciplinare" dell'1% del canone annuo, pari ad euro 18.442,78, in quanto in data 11/09/03 la via Garibaldi sarebbe stata spazzata oltre le ore 8,00, termine finale previsto dall'art. 8 del capitolato per l'espletamento del servizio.

Con ricorso, notificato il 05/01/04 e depositato il 13/01/04, l'Impresa Ecologica di Busso Sebastiano & C. s.a.s. ha impugnato il provvedimento in esame deducendone l'illegittimità in relazione ai seguenti vizi:

1) violazione degli artt. 1, 3, 8 e 25 del capitolato, eccesso di potere per illogicità, manifesta sproporzione e palese ingiustizia: dall'interpretazione letterale e sistematica del contratto e del capitolato speciale risulta che la "multa disciplinare", prevista dall'art. 25 del capitolato, sarebbe applicabile nella sola ipotesi in cui l'inadempimento ha ad oggetto l'attività di spazzamento nella sua globalità e non anche quando (come nella fattispecie in esame) riguarda una parte del servizio riferibile ad una singola strada o piazza; l'inadempimento sanzionabile dovrebbe essere, comunque, oggetto di una valutazione di rilevanza con riferimento al suo contenuto, all'entità della prestazione già eseguita e all'interesse del creditore. In ogni caso, ove l'art. 25 del capitolato dovesse essere interpretato nel senso fatto proprio dal Comune di Giarre, esso sarebbe, per le medesime ragioni, illegittimo e, conseguentemente, avendo natura regolamentare, dovrebbe essere disapplicato;

2) violazione degli artt. 3 e 11 della L.R. n. 10/91 ed eccesso di potere per contraddittorietà: il Comune avrebbe adottato la sanzione senza valutare le giustificazioni della ricorrente ed in contrasto con la stessa nota dell'11/09/03 con la quale l'ente locale, nel contestare alla ricorrente il mancato spazzamento della Via Garibaldi, aveva espressamente subordinato l'applicazione della "multa disciplinare" al perdurare dell'inadempimento (circostanza, in fatto, non verificatasi) dell'impresa affidataria del servizio.

Per questi motivi la ricorrente ha...

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