Ordinanza nº 353 da Constitutional Court (Italy), 03 Dicembre 2010

RelatoreAlessandro Criscuolo
Data di Resoluzione03 Dicembre 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 353

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo DE SIERVO Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfio FINOCCHIARO “

- Alfonso QUARANTA “

- Franco GALLO “

- Luigi MAZZELLA “

- Gaetano SILVESTRI “

- Sabino CASSESE “

- Maria Rita SAULLE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

- Giuseppe FRIGO “

- Alessandro CRISCUOLO “

- Paolo GROSSI “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 449, comma 4, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 3 febbraio 2010 dal Tribunale di Taranto, nel procedimento penale a carico di C. B. ed altri, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che il Tribunale di Taranto, con ordinanza depositata il 3 febbraio 2010, ha sollevato, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 449, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice investito del giudizio direttissimo possa restituire gli atti al pubblico ministero quando abbia constatato la non flagranza del reato;

che, come il rimettente riferisce, gli imputati C. B., R. V. e R. G. sono stati tratti a giudizio direttissimo, ai sensi dell’art. 449, comma 4, cod. proc. pen., insieme con l’imputato C. C., nei confronti del quale il processo è stato definito mediante sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.;

che il giudicante, dopo aver pronunciato la detta sentenza nei confronti dell’imputato C. C., si è dichiarato incompatibile alla trattazione del giudizio direttissimo per gli altri imputati, sicché il rito speciale relativamente a costoro è stato assegnato al giudice a quo;

che, in relazione ai motivi dell’arresto, quest’ultimo riferisce che alle ore 12,15 del 24 dicembre 2009 gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Grottaglie (TA) si erano recati in via Lazio, in quanto era stato segnalato un tentativo di accoltellamento; sul luogo era stato rinvenuto personale sanitario il quale prestava assistenza a R. V., mentre poco distante vi era un’altra persona ferita, successivamente identificata in R. G. Tale individuo, trasportato con autoambulanza all’ospedale civile di Taranto, era risultato affetto da varie ferite da taglio, mentre R. V. era ricoverato presso l’ospedale di Grottaglie nel reparto di chirurgia, a sua volta con ferite da taglio;

che personale del commissariato si era recato presso l’ospedale di Grottaglie e qui da R. V. aveva appreso, oralmente, che a procedere all’aggressione era stato tale O.;

che le indagini successivamente espletate avevano consentito di identificare gli imputati C. B. e C. C., i quali, oralmente, rilasciavano dichiarazioni in ordine alla propria versione dei fatti;

che alle ore 13,30 la polizia aveva proceduto all’arresto in flagranza per il reato di rissa aggravata, nei confronti di R. V., R. G., C. B. e di C. C.; gli ultimi due erano stati tratti in arresto anche per il delitto di tentato omicidio;

che il pubblico ministero aveva formulato al giudice per le indagini preliminari richiesta di convalida dell’arresto per il delitto di rissa e lesioni aggravate dall’uso di un coltello, nonché richiesta di emissione di misure cautelari coercitive, stante la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza desumibili dall’avvenuto arresto in flagranza;

che il giudice per le indagini preliminari aveva convalidato gli arresti con la motivazione «perché eseguiti in flagranza», ed aveva emesso misure cautelari coercitive;

che il rimettente, così riassunte le emergenze del verbale di arresto, rileva come il reato di rissa e quelli contro l’incolumità personale non si siano compiuti in un contesto spaziale e temporale caduto sotto la diretta percezione della polizia, onde non si comprende perché sia stato effettuato l’arresto in flagranza;

che il rimettente richiama la normativa processuale concernente i procedimenti a carico di persone private della libertà personale e rileva che un soggetto «può essere tratto in arresto dall’autorità di pubblica sicurezza soltanto nello stato di flagranza (art. 382 c.p.p.) allorché viene colto nell’atto di commettere il reato, ovvero, se subito dopo il reato è inseguito dalla polizia giudiziaria, ovvero è sorpreso con cose e tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima»;

che, inoltre, «la nozione di flagranza e della quasi flagranza è semplice e non ammette opinabili interpretazioni, atteso che in entrambi i casi il presupposto della...

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