Sentenza nº 4583 da Sicilia, Palermo, 03 Novembre 2005

Data di Resoluzione03 Novembre 2005
EmittenteSicilia - Palermo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4583/05 Reg. Sen
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, ha pronunciato la N. 1179 Reg. Gen.
seguente ANNO 2005
S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1179/2005 R.G. proposto dall'Impresa DI GIOVANNA s.a.s. di Di Giovanna Andrea & C., in persona del socio accomandatario e legale rappresentante Di Giovanna Andrea, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv.ti Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino e domiciliato presso il loro studio in Palermo, Viale Libertà n. 171;

contro

- l'Assessorato regionale LL. PP. - Ufficio del genio civile di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo e domiciliato per legge presso la sede di quest'ultima in Palermo, Via De Gasperi, n. 41,

e nei confronti

- del CONS. COOP. di Forlì, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Vito Candia, presso il cui studio in Palermo, via Pirandello n. 2, è elettivamente domiciliato,

per l' annullamento previa sospensione

- dei verbali di gara del 28 gennaio - 23 marzo 2005, con i quali il Presidente del seggio ha ammesso alla gara il Consorzio Cons. Coop di Forlì e l'ATI Arte e Restauro srl;

- del medesimo verbale di gara nella parte in cui è stata disposta l'aggiudicazione in favore del Cons. Coop.;

- ove occorra, del bando di gara ove inteso nel senso che non è necessaria l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 109/1994;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione con relativa memoria difensiva e il ricorso incidentale del Cons. Coop. di Forlì;

Visto per l'Amministrazione intimata l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato e la documentazione dalla stessa prodotta;

Vista l'ordinanza collegiale di sospensione n. 673 del 21 giugno 2005;

Visti gli atti tutti di causa;

Alla pubblica udienza del 5 ottobre 2005, relatore il Referendario dott. Gianmario Palliggiano, presenti gli avvocati delle parti come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

Fatto

Col ricorso in esame, notificato il 18 maggio 2005 e depositato il successivo 23, l'Impresa Di Giovanna s.a.s. di Di Giovanna Andrea & C. impugna per l'annullamento, previa sospensione, gli atti indicati in epigrafe.

La ricorrente espone i seguenti fatti.

Con bando di gara regolarmente pubblicato, l'Assessorato regionale LL. PP. - Ufficio del genio civile di Agrigento ha indetto un pubblico incanto per l'aggiudicazione dei "lavori di recupero e riqualificazione dell'agglomerato minerario di Cozzo Disi" da eseguirsi nel Comune di Casteltermini.

Il 28 gennaio e il 23 marzo 2005 si celebrava la gara conclusasi con l'aggiudicazione in favore del Cons. Coop. di Forlì a seguito di sorteggio con l'ATI Arte e Restauro srl e con l'impresa ricorrente Di Giovanna s.a.s. per avere tutti offerto lo stesso ribasso.

Ad avviso della ricorrente, tuttavia, sia l'ATI Arte e Restauro s.r.l. sia il Cons. Coop. andavano esclusi dalla gara per i motivi in appresso indicati.

Qualora l'ATI Arte e Restauro s.r.l. ed il Cons. Coop. fossero stati esclusi dalla gara, la ricorrente sarebbe risultata aggiudicataria dei lavori.

La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:

  1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge n. 415/1998 e dell'art. 13, comma 1, della legge n. 109/1994, in relazione anche all'art. 15, lett. I) del bando.

    L'ATI Arte e Restauro s.r.l. andava esclusa dalla gara per non avere indicato in alcun modo le quote di partecipazione;

  2. Violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara, punti 3A), 3B) e 3C) e pag. 13, nonché del disciplinare-tipo approvato con D.A. 5 agosto 2003.

    Anche il Cons. Coop. andava escluso dalla gara, non avendo l'associata per cui ha dichiarato di concorrere (Società Coop. Edile La Trinacria di Menfi s.r.l.) reso le dichiarazioni di cui all'art. 3 lett. b) e c) del disciplinare da parte dei soggetti cessati nel triennio, né direttamente né indirettamente. Inoltre, la dichiarazione di cui all'art. 3 lett. a) del disciplinare è stata resa da terzi, cioè gli attuali legali rappresentanti, e non direttamente dall'interessato, soggetto cessato, né viene documentata la dichiarata dissociazione.

    Per quanto sopra, chiede l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese.

    Si oppone il Cons. Coop. intimato che ha presentato memoria difensiva e ricorso incidentale, notificato il 14 giugno 2005 e depositato il successivo 17.

    Con l'impugnativa incidentale chiede l'annullamento:

    - dei medesimi verbali di gara 28 gennaio - 23 marzo 2003, relativamente all'illegittima ammissione dell'impresa Di Giovanna s.a.s.;

    - ove occorra, della clausola di cui al punto n. 8, 3° e 6° cpv., del disciplinare di gara e della clausola di cui al punto n. 6, 3° e 6° cpv. del disciplinare allegato al bando - tipo, approvato con D. A. 5 agosto 2003, nella parte in cui prevedono, a pena di esclusione, che "le dichiarazioni di cui al punto 3 (limitatamente alle lett. a) e b) dell'art. 75, comma 1, del DPR n. 554/1999) e lett. b) e c) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'art. 75, comma 1, lett. c) del DPR n...

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