Ordinanze Collegiali nº 1118 da Lazio, Roma, 27 Luglio 2005

Data di Resoluzione27 Luglio 2005
EmittenteLazio - Roma

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

ROMA

SEZIONE PRIMA

Registro Ordinanze:/

Registro Generale: 6369/2005

nelle persone dei Signori:

PASQUALE DE LISE Presidente

GERMANA PANZIRONI Cons.

ELENA STANIZZI Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 27 Luglio 2005

Visto il ricorso 6369/2005 proposto da:

IPPOLITO GIOVANNA

rappresentato e difeso da:

FISCHIONI AVV. PATRICIA MARIA C

MARSALA FANARA AVV. ALESSANDRA

con domicilio eletto in ROMA

VIA DELLA GIULIANA, N. 32

presso

FISCHIONI AVV. PATRICIA MARIA C

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

e nei confronti di

FERNANDEZ LUCIO

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- del provvedimento di cui alla graduatoria dei partecipanti alla prova di preselezione per l'ammissione al concorso a duecento posti di notaio, indetto con Decreto Dirigenziale 1° settembre 2004, pubblicato nella G.U. - 4^ serie speciale - n. 71 del 7 settembre 2004, nella parte in cui non ammette il ricorrente alla prova scritta;

- di ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto e consequenziale;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

Udito il relatore Cons. ELENA STANIZZI e uditi altresì per le parti l'avv. P.M.C. Fischioni e l'avv. dello Stato W. Ferrante;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto necessario, ai fini del decidere, di dover acquisire la ulteriore, documentazione, in via istruttoria, e precisamente:

1) copia del tabulato informatico cronologico, comprensivo delle risposte date, relativo alla prova a quiz sostenuta dalla ricorrente;

2) copia del quesito in relazione al quale è stata attribuita alla ricorrente l'erroneità della risposta;

3) documentati chiarimenti in ordine alla asserita mancata ricomprensione di detto quesito nell'archivio informatico;

Considerato di dover rinviare, nell'attesa di tale acquisizione, ogni decisione sulla presente istanza cautelare ad una nuova Camera di...

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