Sentenza nº 6923 da Lazio, Roma, 14 Settembre 2005

Data di Resoluzione14 Settembre 2005
EmittenteLazio - Roma

REPVBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, composto dai signori Magistrati

Francesco CORSARO, Presidente,

Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore,

Lucia TOSTIStefano FANTINI, Primo ReferendarioConsigliere,

Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti n. 4464/2005 e n. 4465/2005, entrambi proposti dalla XEROX s.p. a., corrente in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo MAZZOLI e Paolo PURI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Barberini n. 52,

sul ricorso n. 572/2004 proposto dalla COSMOPOL s.r.l., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. Salvatore Alberto ROMANO e dall'avv. Corrado MORRONE ed elettivamente domiciliata in Roma, al corso Vittorio Emanuele II n. 284;

CONTRO

la ITALFERR s.p.a., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro D'AMELIO ed selettivamente domiciliata in Roma, alla via della Vite n. 7

E NEI CONFRONTI

- della TEKNE s.r.l., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e n.q. di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con la SERVIZI GRAFICI s.r.l., controinteressata, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele VAGNOZZI ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale Angelico n. 103 e

- della BORRELLO CENTRO SERVIZI s.r.l., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e n.q. di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con la PRIMUS SERVICE CENTER s.r.l. e la DACO MILANO s.r.l., controinteressata e ricorrente incidentale, rappresentata e difesa dall'avv. Alvilio PRESUTTI ed elettivamente domiciliata in Roma, p.za di S. Salvatore in Lauro n. 10,

- della INTERSERVICE s.p.a., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, controinteressata, non costituita nel presente giudizio,

la Federazione italiana Judo Lotta Karate Arti marziali - FIJLKAM, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi MEDUGNO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Panama n. 12

E NEI CONFRONTI

della SECURITAS METRONOTTE s.r.l., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio FEROLETO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. Gesmundo n. 4,

PER PERL L'ANNULLAMEN'ANNULLAMENTO

quanto al ricorso n. 4464/2005, dell'atto d'aggiudicazione all'ATI controinteressata dell'appalto per il servizio di riproduzione documentale per la sede di Roma (lotto n. 1 - PA 794), indetto dalla ITALFERR s.p.a. con bando pubblicato nella GUCE n. S193 dell'8 ottobre 2003, nonché del bando di gara e della lettera d'invito;

e, quanto al ricorso n. 4465/2005, dell'atto d'aggiudicazione all'ATI controinteressata dell'appalto per il servizio di riproduzione documentale per la sede di Milano (lotto n. 2 - PA 795), indetto dalla ITALFERR s.p.a. con bando pubblicato nella GUCE n. S193 dell' 8 ottobre 2003, nonché del bando di gara e della lettera d'invito;

  1. - della nota prot. n. 138AG/BF dell'11 novembre 2003, con cui la FIJLKAM ha comunicato l'esclusione, da parte del seggio di gara, dell'offerta della ricorrente, già prima in graduatoria in esito alla licitazione privata per il servizio di vigilanza del Centro Olimpico FIJLKAM di Ostia, aggiudicando tale appalto alla controinteressata; B) - d'ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e, in particolare, dei verbali di gara in data 15 ottobre e 5 novembre 2003;

Vistio il ricorsio con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimatee parti intimate; ;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza pubblicacamerale del 14 luglio 12 febbraio 20054 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, gli avvocati MAZZOLI, SCIACCA (per delega dell'avv. D' AMELIO), VAGNOZZI e PRESUTTI;

gli avv.ti MORRONE, MEDUGNO e FEROLETO;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

  1. - Con bando pubblicato nella GUCE dell'8 ottobre 2003 e rettificato con l'avviso pubblicato nella GUCE del successivo giorno 23, l'ITALFERR s.p.a. ha indetto una licitazione privata, suddivisa in undici lotti e da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso (determinato mercé l'offerta a prezzi unitari(, per l'affidamento del servizio di riproduzione documentale per varie sedi della stazione appaltante.

    La XEROX s.p.a., corrente in Milano, assume d'aver partecipato e d'aver proposto offerta per tutti gli undici lotti dell'appalto de quo, superando la fase di prequalificazione. Relativamente alle gare per i lotti n. 1) (sede di Roma, PA 794) e n. 2) (sede di Milano, PA 795), detta Società dichiara altresì che, in esito alla valutazione delle relative offerte, essa s'è collocata al quarto e, rispettivamente, al terzo posto in graduatoria.

    La stazione appaltante ha quindi sottoposto a giudizio di congruità di quelle dell' impresa (ATI Borrello Centro Servizi s.r.l. - Primus Service Center s.r.l. - DACO Milano s.r.l.) collocatasi al primo posto delle rispettive graduatorie. Ebbene, per la gara del lotto n. 1), l'offerta di tale ATI è stata giudicata anomala in una con quella della seconda graduata, onde l'aggiudicazione è avvenuta a favore della terza classificata, ossia dell'ATI TEKNE s.r.l. - Servizi Grafici s.r.l. Per la gara del lotto n. 2), invece, l'ATI Borrello ha ottenuto l'aggiudicazione definitiva, giacché la sua offerta ha superato positivamente il giudizio d'anomalia.

  2. - Ciò posto, con il ricorso n. 4464/2005 in epigrafe, la XEROX s.p.a. impugna innanzi a questo Giudice l'aggiudicazione del lotto n. 1) e gli atti presupposti, deducendo in punto di diritto un complesso di censure afferenti al bando di gara ed alla lettera d'invito, un altro concernente le condizioni d'ammissibilità alla relativa gara ed un terzo nei...

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