Sentenza nº 816 da Veneto, Venezia, 07 Marzo 2005

Data di Resoluzione07 Marzo 2005
EmittenteVeneto - Venezia

Ricorso n. 3000/2003 Sent. n. 816/05

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l'intervento dei magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell'art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Angelo De Zotti Presidente f.f., relatore

Italo Franco Consigliere

Rita De Piero Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3000/2003, proposto da VIBROCEMENTO VENETA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Michelon, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'arto 35 RD. 26.6.1924 n. 1054;

contro

l'A.N.A.S. Ente Nazionale per le Strade, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

per l'accertamento

della intervenuta occupazione sine titulo e, in ogni caso, illegittima, con conseguente spoglio, dei terreni di proprietà della ricorrente siti in Monselice; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

visto il ricorso notificato il 14.11.2003 e depositato il 9.12.2003 con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione dell'A.N.A.S., depositato in segreteria con i relativi allegati;

visti gli atti tutti della causa;

vista la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;

uditi nella pubblica udienza del 14 ottobre 2004 (relatore il Presidente f.f. Angelo De Zotti), l'avvocato Donola in sostituzione dell'avv. Michelon per la parte ricorrente e l'avvocato dello Stato Cerillo per l'A.N.A.S.;

ritenuto e considerato in diritto:

Fatto

Con il ricorso in epigrafe la ditta VIBROCEMENTO VENETA S.p.A., ha proposto azione di reintegrazione nel possesso, conseguente alla occupazione sine titulo, avvenuta nel mese di agosto dell'anno 2003 ad opera dell'A.N.A.S., di terreni di sua proprietà (N.C.T. Comune di Monselice Fg. 36 mapp. 232, 233, 234, 387 (già 74/b), 389 (già 229/b), 390 (già 229/c), 392 (già 230/b), 393 (già 231/a)) proponendo domanda cautelare di reintegra immediata nel possesso ai sensi dell'art. 703 c.p.c. e degli artt. 669 bis e seguenti c.p.c.;

Con ordinanza n. 299/04 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare ordinando all'A.N.A.S. di reintegrare la ricorrente nel possesso dei beni in premessa descritti, rinviando la causa per il merito all'udienza del 14 ottobre 2004.

La causa passa quindi in decisione.

Diritto

Il Tribunale, che in sede cautelare ha accolto la domanda di reintegrazione della ricorrente nel possesso delle aree occupate dall'A.N.A.S., ritiene preliminarmente di dover porsi d'ufficio, pur non avendola sollevata le parti, la questione della persistenza della propria giurisdizione sulla presente controversia, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004, sopravvenuta tra la data di deposito dell'ordinanza possessoria e quella della pubblica udienza di trattazione del merito.

La questione di giurisdizione non assume, beninteso, come termine di relazione la norma direttamente incisa dalla pronuncia della Corte Costituzionale (l'art. 34 comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 come sostituito dall'art. 7, comma 1 lett. b), della L. 21 luglio 2000 n. 205), che da questa ha espunto il riferimento ai "comportamenti" e che dalla giurisprudenza è stata interpretata nel senso di ritenere compresa nella "materia urbanistica" anche quella delle "espropriazioni", con esclusione delle controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle relative indennità (cfr.: Cons. St., Sez. IV, 13 settembre 2001 n. 4783; 14 giugno 2001 n. 3169; Cass., SS.UU., 25 maggio 2000 n. 43) ma il referente normativo specifico, vale a dire l'art. 53 del D.P.R. 327/2001, norma in vigore dal 30 giugno 2003 e dunque anteriormente alla proposizione del presente ricorso.

Norma che secondo qualche pronuncia intervenuta dopo la sentenza 204 sarebbe stata implicitamente travolta, in parte qua, dalla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 34 cit. (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I 29 ottobre 2004 n. 2422; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 9 agosto 2004 n. 607).

Indirizzo che tuttavia il Collegio non...

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