Sentenza nº 346 da Constitutional Court (Italy), 01 Dicembre 2010

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione01 Dicembre 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 346

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), limitatamente alla parte in cui mantiene in vigore il regio decreto 29 marzo 1923, n. 800 (Allegato 2, n. 190), convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 (Allegato 1, n. 182), promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano con ricorso notificato il 12 febbraio 2010, depositato in cancelleria il 22 febbraio 2010 ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2010.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 5 ottobre 2010 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi gli avvocati Stephan Beikircher, Michele Costa e Renate von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano e l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 12 febbraio 2010 e depositato il successivo 22 febbraio 2010, la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso – in riferimento agli articoli 2, 3, 8, n. 2, 16, 19, 99, 100, 101, 102, 105 e 107 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché agli articoli 3, 5, 6, 10, 11, 76, 77, 116 e 117, primo comma, della Costituzione e, inoltre, in relazione a diverse norme di attuazione dello statuto (tra le quali, in particolare: d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574; d.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846; d.P.R. 31 luglio 1978, n. 571; d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574); nonché in relazione all’Accordo di Parigi tra Italia e Austria del 5 settembre 1946; al Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947; alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 10 dicembre 1948; alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950; alla Risoluzione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del 23 aprile 1959, n. 715 (XXVII), all. A; alla Risoluzione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del 31 maggio 1968, n. 1314 (XLIV); alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d’Europa il 5 novembre 1992; alla Risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1992 in tema di diritti di persone appartenenti a minoranze; alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995; alla Convenzione sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali del 20 ottobre 2005 – questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), «limitatamente alla parte in cui mantiene in vigore il regio decreto 29 marzo 1923, n. 800 (Allegato 2, n. 190), convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 (Allegato 1, n. 182)».

    Dopo aver succintamente esposto il contesto normativo nel quale si inquadrano le disposizioni impugnate, la ricorrente lamenta, in definitiva, che queste, disponendo – con efficacia dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il 15 dicembre 2009, come previsto attraverso una “clausola d’urgenza” – la sottrazione all’effetto abrogativo, tra gli altri, del regio decreto 29 marzo 1923, n. 800 (Lezione ufficiale dei nomi dei comuni e delle altre località dei territori annessi), convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, che si sarebbe prodotto a decorrere dal giorno successivo, il 16 dicembre 2009, in virtù di quanto stabilito, salvi alcuni limiti, dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200 (Misure urgenti in materia di semplificazione normativa), convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2009, n. 9, abbiano violato le «particolari prerogative riconosciute alla Provincia autonoma di Bolzano», risultando costituzionalmente illegittime in riferimento ai parametri indicati.

    Con il primo motivo di ricorso – tra i cinque sviluppati – la Provincia ricorrente si duole, in particolare, che «con l’emanazione del decreto legislativo in parte qua, lo Stato ha dato corso ad un’evidente violazione della competenza legislativa esclusiva della Provincia autonoma di Bolzano in materia di toponomastica» (art. 8, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 670 del 1972), «e delle relative competenze amministrative in materia» (art. 16 d.P.R. n. 670 del 1972): sarebbero state «lese le prerogative riconosciute alla Provincia autonoma di Bolzano per la presenza di minoranze linguistiche sul suo territorio a tutela delle stesse» e, di conseguenza, «violati gli specifici vincoli in essa esistenti in tema di uso della lingua tedesca e ladina», in dispregio del principio della «parificazione linguistica, avente carattere generale, assoluto ed inderogabile», con conseguente violazione, oltre che delle citate disposizioni statutarie, anche degli articoli 3, 5, 6, 116 della Costituzione nonché dei richiamati atti internazionali e, con ciò, degli articoli 10, 11 e 117, primo comma, della Costituzione.

    Con il secondo motivo di ricorso si lamenta che le disposizioni impugnate siano «viziate da eccesso di delega», in violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione: sia perché sarebbe stato «il legislatore ordinario a decidere di abrogare» il r.d. n. 800 del 1923; sia perché, risultando tra i princìpi e i criteri indicati nella legge di delegazione (legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 14, comma 14, lettere a e b) «quello dell’esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita nonché quello dell’esclusione dalla permanenza in vigore delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete» – come per l’appunto sarebbe il r.d. n. 800 del 1923 – «il mantenimento in vigore o, meglio, la riviviscenza di tale norma non rientra nel perimetro tracciato dal legislatore delegante».

    Con il terzo motivo, la Provincia ricorrente lamenta che le disposizioni impugnate siano state «emanate in violazione dell’articolo 107 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol»: il quale, disciplinando il procedimento di emanazione di speciali norme, quali quelle di attuazione dello statuto, e prevedendo, per questo, «un istituto di cooperazione paritaria, rappresentato dalla commissione paritetica», espressione del principio di «leale collaborazione», impedisce che lo Stato possa modificare o derogare norme di questo tipo «unilateralmente» e al di fuori della prevista procedura. Qualora necessario, «sarebbe stato, quindi, questo l’unico strumento a cui lo Stato poteva eventualmente ricorrere per introdurre eventuali normative in materia di toponomastica».

    Con il quarto motivo, la ricorrente si duole della violazione dell’art. 105 dello statuto speciale nonché delle risoluzioni n. 715 A (XXVII) del 23 aprile 1959 e n. 1314 (XLIV) del 31 maggio 1968 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite e, «per ciò stesso», degli articoli 10, 11, 117, primo comma, della Costituzione.

    Ribadito che «non era necessario mantenere in vigore ovvero far rivivere espressamente le norme di cui al regio decreto 29 marzo 1923, n. 800, ed alla relativa legge di conversione […]...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
4 temas prácticos
  • Sentenza nº 182 da Constitutional Court (Italy), 04 Ottobre 2018
    • Italia
    • 4 Ottobre 2018
    ...ricognitivo, non essendo chiaro – secondo la parte privata – il senso di tali espressioni, visto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 346 del 2010, ha già affermato che tale decreto legislativo conferma «la persistente e immutata» efficacia delle disposizioni Il giudice rimettent......
  • Sentenza nº 80 da Constitutional Court (Italy), 05 Aprile 2012
    • Italia
    • 5 Aprile 2012
    ...al 1970 da mantenere in vigore, sottraendole agli effetti abrogativi della cosiddetta clausola ghigliottina (è richiamata la sentenza n. 346 del 2010 della Corte Alla luce di quanto appena riferito, la ricorrente sostiene che l’unica delega legislativa astrattamente in grado di fondare il p......
  • N. 80 SENTENZA 2 - 5 aprile 2012
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 11 Aprile 2012
    • 11 Aprile 2012
    ...al 1970 da mantenere in vigore, sottraendole agli effetti abrogativi della cosiddetta clausola ghigliottina (e' richiamata la sentenza n. 346 del 2010 della Corte Alla luce di quanto appena riferito, la ricorrente sostiene che l'unica delega legislativa astrattamente in grado di fondare il ......
  • n. 182 SENTENZA 8 maggio - 4 ottobre 2018 -
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 10 Ottobre 2018
    • 4 Ottobre 2018
    ...ricognitivo, non essendo chiaro - secondo la parte privata - il senso di tali espressioni, visto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 346 del 2010, ha gia' affermato che tale decreto legislativo conferma «la persistente e immutata» efficacia delle disposizioni "salvate". Il giudi......
2 sentencias
  • Sentenza nº 182 da Constitutional Court (Italy), 04 Ottobre 2018
    • Italia
    • 4 Ottobre 2018
    ...ricognitivo, non essendo chiaro – secondo la parte privata – il senso di tali espressioni, visto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 346 del 2010, ha già affermato che tale decreto legislativo conferma «la persistente e immutata» efficacia delle disposizioni Il giudice rimettent......
  • Sentenza nº 80 da Constitutional Court (Italy), 05 Aprile 2012
    • Italia
    • 5 Aprile 2012
    ...al 1970 da mantenere in vigore, sottraendole agli effetti abrogativi della cosiddetta clausola ghigliottina (è richiamata la sentenza n. 346 del 2010 della Corte Alla luce di quanto appena riferito, la ricorrente sostiene che l’unica delega legislativa astrattamente in grado di fondare il p......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT